Autore: admin

  • L’erronea indicazione del nome di un consigliere nell’intestazione della decisione disciplinare del COA

    Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano presenti, in numero legale, i consiglieri che abbiano partecipato per intero alla udienza dibattimentale la decisione deve considerarsi valida, a nulla rilevando l’eventualità che un consigliere sia stato erroneamente indicato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 173

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 27 maggio 1997, n. 63 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 62.

  • Rapporti di colleganza e conoscenza del dispositivo prima della comunicazione di cancelleria

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, non viola gli obblighi derivanti dal rapporto di colleganza (di cui all’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →) l’avvocato che, avuta – in assenza della comunicazione del cancelliere di cui all’art. 136 cod. proc. civ. – conoscenza del dispositivo di una sentenza favorevole al proprio rappresentato, ometta di fare parte di tale dispositivo il collega di controparte e, chiesta copia autentica della sentenza (completa di motivazione), la notifichi all’altra parte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio

  • La sanzione disciplinare presuppone una prova certa dell’illecito

    Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpazione consisteva nell’asserito inadempimento al mandato ex art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 172

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 134.

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15/12/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il Collega senza previamente notiziare il COA di appartenenza per consentire un tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → vigente all’epoca dei fatti e poi modificato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159. Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • Obblighi deontologici in caso di azione civile o querela penale contro un collega

    Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun professionista è obbligato nei comportamenti fra colleghi, l’iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi abbia omesso, sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il COA sull’attività intrapresa. Invero, se in linea generale il professionista deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull’azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l’approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF, 28 dicembre 2006 n. 204.

  • La notifica all’incolpato della decisione disciplinare in copia incompleta non fa decorrere il termine per l’impugnazione

    Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell’ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all’impugnabilità delle sentenze; pertanto, poiché – a norma dell’art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell’interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell’Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l’intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • Accaparramento di clientela: la sede dello studio legale presso associazioni o società

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata. L’incrocio, sia pure saltuario, dell’attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell’utilizzo, per fini professionali, dell’intera struttura in cui opera ed agisce l’associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorevoli, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 21/2010.

  • La mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M.

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell’Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che, qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M., prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48, non comporta alcuna sanzione di nullità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/12/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28339- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio