Autore: admin

  • Il riconoscimento in italia del titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un paese membro dell’unione europea

    In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea (nella specie, la Spagna), qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: chiedere al Ministero della giustizia l’immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d’intesa con un legale iscritto nell’albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell’albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 21/02/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28340- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Inammissibile il ricorso al CNF o in Cassazione proposto in proprio dal praticante avvocato

    È inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell’ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello “ius postulandi” indispensabile per stare in giudizio di persona. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/09/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23022- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. GAMBARDELLA Vincenzo

  • L’appello tardivo al CNF è inammissibile

    E’ inammissibile il ricorso al CNF presentato oltre i termini di legge per l’impugnazione (Nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. BROCCARDO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 114

  • L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva

    L’iscrizione nell’albo professionale di cui agli artt. 24 e segg. del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che, nella vigenza della citata normativa, l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata nell’art. 8 del del r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale. (Cassa senza rinvio, App. Salerno, 16/01/2006)

    Cassazione Civile, sez. I, 23 settembre 2009, n. 20436- Pres. Vittoria Paolo- Est. Salvago Salvatore – C.G. c. Comune di Serre

  • I presupposti per il ricorso al CNF a mezzo difensore

    E’ inammissibile il ricorso al CNF sottoscritto dal difensore iscritto nell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in difetto della preventiva procura rilasciata dal ricorrente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. BROCCARDO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 114

  • Al componente della Commissione Tributaria non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    In tema di ordinamento della professione forense, l’esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice tributario nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge (artt. 26 e 30 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16/03/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17068- Pres. PREDEN Roberto- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

    L’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

  • Al VPO non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    L’esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, di chi abbia svolto tali funzioni. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 29 marzo 2011, n. 7099- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FORTE Fabrizio- P.M. IANNELLI Domenico

  • Sul divieto per i dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere anche la libera professione di avvocato

    Gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 – in base ai quali non è consentito ai dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera professione di avvocato – non sono in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, poiché tale normativa ha inciso sul modo di svolgere il servizio presso gli enti pubblici e non sulle modalità di organizzazione della professione forense; i dipendenti pubblici, del resto, non svolgono un’attività economica assimilabile a quella di impresa ed il divieto di cui alla citata legge è giustificato nell’ottica per cui i medesimi devono essere ad esclusivo servizio dell’interesse pubblico. (Solleva questione legittimita’ costituzionale)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 06 dicembre 2010, n. 24689- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. IANNELLI DOMENICO