La minaccia di azioni alla controparte

Nell’adempimento del proprio mandato, l’avvocato ha il diritto/dovere di rivolgere alla controparte una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o istanze giudiziarie nonché denunzie, che tuttavia non dovranno mai essere sproporzionate e vessatorie (art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →), intendendosi per tali quelle che sottopongano la controparte ad indebite imposizioni materiali o morali, prive di collegamento funzionale con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, con la richiesta di adempimento pecuniario veniva altresì minacciato che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata data comunicazione al Sindaco ed ai Consiglieri comunali “al fine di rendere edotti gli stessi dell’etica della condotta” del debitore).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 24 Febbraio 2011 (sospensione)