Autore: admin

  • La delibera del COA in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo: necessario (e sufficiente) il rispetto del quorum

    Sulla validità della deliberazione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall’art 43 del rd 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l’intervento di non meno della meta dei componenti del consiglio e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Il termine per la notifica delle decisioni del COA è ordinatorio

    La tardività della notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, per inosservanza del termine di quindici giorni, fissato dall’art 37 della legge professionale forense (rdl 27 novembre 1933 n 1578), non determina, in difetto di espressa previsione di legge, la inefficacia dei relativi provvedimenti, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime dinanzi al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

    Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni disciplinari adottate dai COA locali è soggetto a sospensione feriale ex L. 7.10.1969 n.742.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

  • Procedimento dinanzi al CNF: la comunicazione e notificazione alle parti con domicilio eletto in Roma

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, disciplinato dal rd 22 gennaio 1934 n 37, le comunicazioni e notificazioni (nella specie, notifica dell’atto di riassunzione in sede di rinvio), nei confronti delle parti che abbiano adempiuto all’onere di eleggere domicilio in Roma, secondo la previsione dell’art 60 terzo comma del citato decreto, vanno effettuate presso il domiciliatario.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La delibera di archiviazione non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, non essendo riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Cancellazione dall’albo e audizione dell’interessato

    A soddisfare il precetto dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il quale stabilisce che la cancellazione dall’albo professionale non può essere pronunciata dal consiglio dell’ordine se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, non occorre che l’interessato stesso sia convocato davanti al consiglio nel giorno stesso della deliberazione, ma basta il previo invito a presentare le giustificazioni, anche per iscritto.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R

  • L’avvio del procedimento disciplinare non richiede necessariamente un esposto

    L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 17-12-2008, n. 154.

  • La cancellazione d’ufficio dall’albo per trasferimento della residenza

    A norma dell’art. 37 n. 4 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il consiglio dell’ordine deve cancellare d’ufficio dall’albo l’avvocato che abbia trasferito la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui sia iscritto. Il consiglio non è obbligato a concedere termine per il trasferimento ad altro albo, ma l’interessato può chiedere la sospensione del provvedimento di cancellazione ed il nulla osta per il trasferimento della iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R

  • Il COA può avviare il procedimento disciplinare anche d’ufficio

    Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.