In tema di frasi sconvenienti o offensive, è ininfluente il fatto che il Giudice civile abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, giacché il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, indipendentemente dalla valutazione che possa fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse.
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L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui consente l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto, da un lato, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare l’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, essendo applicabile al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.), atteso peraltro che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione del reato non possono essere assunti a “tertium comparationis” in fattispecie aventi natura diversa.
Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)
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I possibili destinatari delle espressioni sconvenienti od offensive
Il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (ed offensive prima della modifica del Codice deontologico in data 27/1/2006) ex art. 20 c.d.f. non distingue circa la qualità ed il ruolo del destinatario delle espressioni stesse, che infatti possono astrattamente riguardare tanto colleghi e magistrati, quanto controparti e terzi.
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Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato
Ai sensi dell’art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, l’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell’illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa.
Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 2003, n. 14620, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Diff.)
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Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo
In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
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L’impugnazione delle sentenza del CNF per difetto di motivazione
Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della corte di Cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.
Cassazione Civile, sentenza del 26 gennaio 1998, n. 764, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (Conf.)
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L’eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in Cassazione
Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, allorchè il relativo esame non comporti indagini fattuali.
Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)
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La pubblicità “occulta” dell’avvocato
La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).
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L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare
Alla prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 51 del R.D. legge 27 novembre 1933 n. 1578, dell’”azione” disciplinare nei confronti degli avvocati, che costituisce esercizio di una podestà punitiva di natura pubblicistica, non è integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’interruzione del corso della prescrizione penale dettata dall’art. 160 cod. pen., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva. Sulla base di tali criteri può precisarsi che la prescrizione in esame, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell’ordine, ad interruzione con effetti istantanei per effetto, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (per esempio, atti di impugnazione), o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. – escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà – , nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine. D’altra parte, stante la natura pubblicistica della materia, sono soggetti a rilievo d’ufficio sia la maturazione della prescrizione in questione che gli effetti degli atti interruttivi.
Cassazione Civile, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
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Il divieto di reformatio in peius nel giudizio dinanzi al CNF
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, viola l’art. 50, comma quarto, R.d.l. n. 1578 del 1933 – che attribuisce al C.N.F. il potere di infliggere al professionista, già condannato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza, “una pena disciplinare più grave per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell’ordine, soltanto se vi è il ricorso incidentale del P.M. -, la sentenza del C.N.F. che, nell’escludere la responsabilità disciplinare per uno dei due fatti addebitati al professionista e nel determinare nuovamente la sanzione da infliggere all’incolpato per il solo fatto per cui viene affermata la sua responsabilità, riduca la sanzione in misura non proporzionale e – perciò – inferiore alla metà, pur tenendo fermo il giudizio di maggiore gravità del fatto rispetto al quale la responsabilità è stata esclusa (Fattispecie relativa a giudizio disciplinare per tentata truffa del cliente e per contraffazione del certificato dell’Ufficio giudiziario riguardante il campione penale, nel corso del quale il professionista, condannato dal consiglio locale in ordine ai due fatti alla pena disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi nove, era stato assolto da quello ritenuto più grave, riguardante la tentata truffa in danno del cliente, dal C.N.F., che aveva rideterminato la sanzione in mesi sei di sospensione, così diminuendo la pena complessiva di soli mesi tre di sospensione).
Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5039, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Diff.)