Autore: admin

  • La cancellazione dall’albo per incompatibilità può essere disposta per fatti sopravvenuti o anteriori alla iscrizione

    Il potere di cancellare dall’albo, ai sensi degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), professionisti che versino in situazioni d’incompatibilità non è inquadrabile nelle tradizionali figure dell’annullamento e della revoca degli atti amministrativi ed è esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all’iscrizione, dei quali erroneamente non si sia tenuto conto in origine, restando esclusa, in ragione dell’interesse pubblico sottostante al potere predetto, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un’iscrizione ottenuta sulla base di presupposti erroneamente ritenuti esistenti.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Incompatibilità professionale: i dipendenti dell’ufficio legale della RAI

    La RAI – rientrando fra gli enti strutturati come società per azioni, pur connotati da caratteri pubblicistici in relazione alle funzioni svolte, ai vincoli posti alla loro attività, ai controlli su di essi esercitati da organi dello Stato ed all’appartenenza o alla provenienza pubblica del loro capitale – non può essere inclusa fra gli enti (pubblici) per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato; né rileva in contrario che la legge 6 agosto 1990 n. 223 (sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) qualifichi la stessa RAI “concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”, nonché “società d’interesse nazionale ai sensi dell’art. 2461 del codice civile”, e che l’art. 5 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 (regolante la libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di stati membri delle comunità europee) estenda la disposizione dell’ art. 3, quarto comma, lett. b), della legge professionale “agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, corrispondente, nello stato di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b)”, restando altresì escluso che l’art. 3 del R.D.L. del 1933, interpretato nel senso suesposto, contrasti con gli artt. 3, 4, 11, 24, 41 e 97 della Costituzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva offeso la segretaria della Cassa Forense in reazione al comportamento asseritamente irriguardoso dell’impiegata stessa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • La cancellazione dall’albo per difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione

    L’art. 16, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), laddove (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 23 marzo 1940 n. 254) dispone che la cancellazione dall’albo “è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti”, stabilisce una previsione eccettuativa riferibile a professionisti direttamente interessati da tale decisione, e, pertanto, non invocabile con riguardo a professionisti la cui iscrizione sia stata disposta in via di estensione soggettiva degli effetti del giudicato costituito dalla stessa decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Illecita l’offerta di firmare ricorsi per cassazione predisposti da avvocati non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

    Il comportamento di un Avvocato che invii in maniera indiscriminata, con modalità sostanzialmente di “offerta al pubblico”, una proposta di sottoscrizione di ricorsi innanzi la Corte di Cassazione predisposti da Colleghi privi dello specifico jus postulandi, costituisce una grave e molteplice violazione dei doveri di correttezza e probità e delle ulteriori regole deontologiche cui l’avvocato è tenuto (Nel caso di specie, il professionista aveva inviato una email ad oltre 10.000 giovani avvocati non abilitati avanti la Suprema Corte dichiarandosi disponibile a sottoscrivere i motivi di ricorso per Cassazione da loro stessi predisposti).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

  • L’avvocato dipendente di una unità sanitaria locale

    L’avvocato dipendente da una unità sanitaria locale, presso la quale non esista un ufficio legale strutturato secondo le previsioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 7 settembre 1984 n. 821, non ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, atteso che il citato D.P.R., nel dare compiuta sistemazione (a scioglimento della riserva contenuta nell’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) al personale incaricato della cosiddetta attività legale, non ha legittimato alcuna eccezione al principio dettato dall’art. 3, penultimo comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), per il quale la compatibilità dell’esercizio della libera professione (in ordine alle cause ed agli affari propri di quegli enti) con l’esistenza di un rapporto d’impiego presso uno degli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo è subordinata all’inserimento del professionista in autonomi “uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti” medesimi.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 1993, n. 5331, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Diff)

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30/01/2012 n. 4, Cons. Naz. Forense 12/05/2010 n. 28 e Cons. Naz. Forense 04/06/2009 n. 60.

  • Espressioni sconvenienti od offensive: le esigenze di difesa vanno contemperate con il rispetto verso i protagonisti del processo

    Ai fini di un corretto esercizio della professione forense, l’avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, deve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Viene pertanto meno al dovere di correttezza, con conseguente lesione del decoro professionale (artt. 14 e 38 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), oltre la violazione dell’art. 89 cod. proc. civ., l’avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni ad espressioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, tanto più se estranei al giudizio, ove dette espressioni non siano attinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile, restando in tal caso priva di valore esimente la soggettiva convinzione del professionista di dover reagire ad uno scritto difensivo della controparte.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 gennaio 1991, n. 520, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Iannotta A- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF del 21-04-2011, n. 66.

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa non deve essere necessariamente comunicato all’interessato

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa, a cura e spese di parte, reso dal presidente del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 49 secondo comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non deve essere comunicato all’interessato, il quale ha la facoltà e l’onere di prenderne cognizione presso la segreteria del consiglio. Pertanto, ove l’incolpato non abbia citato i testi per la seduta all’uopo fissata, deve escludersi l’obbligo di disporne la citazione d’ufficio, e deve altresì escludersi, pure se si deduca la mancata conoscenza di detto provvedimento, l’obbligo di disporre un rinvio del giudice (rinvio previsto dell’ultimo comma del citato art. 49 solo nella diversa ipotesi dell’oggettiva impossibilità di citazione dei testi).

    Cassazione Civile, sentenza del 29 novembre 1988, n. 6466, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. BENEFORTI E- P.M. DI RENZO M (DIFF)