Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.
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Procedimento disciplinare: i requisiti minimi del capo d’incolpazione
Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l’illecito, essendo sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)
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Gli obblighi deontologici valgono anche per i praticanti avvocati non abilitati al patrocinio
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, abilitati e non, ex art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O.
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Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione
Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)
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Corrispondenza tra colleghi: irrilevante la dichiarazione di inammissibilità della produzione in giudizio
La decisione del giudice di merito che dichiari -per ragioni procedurali- l’inammissibilità della produzione in giudizio della lettera del collega di controparte qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, attiene strettamente al processo e non incide sul comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, ma semmai rafforza la gravità della condotta deontologicamente scorretta, nella misura in cui questa risulta compiuta anche in violazione delle norme di rito processuale civile stabilite a pena di inammissibilità.
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Il termine breve (e perentorio) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
A norma dell’art, 56, comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione della pronunzia contestata. Il termine ha carattere perentorio, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione proposta dopo la sua scadenza.
Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1999, n. 33, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Paolini G- P.M. Carnevali A (Conf.)
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Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento alle disposizioni costituzionali (art. 24 e 111 della Costituzione) e convenzionali (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, la questione di legittimità costituzionale delle norme, contenute nell’Ordinamento professionale forense (R.D.legge 27 novembre 1933, n. 1578), relative alla posizione del Consiglio locale dell’Ordine e al procedimento che dinanzi ad esso si svolge, trattandosi di questione sollevata sul presupposto della natura giurisdizionale del relativo procedimento e accampando la violazione dei principi che connotano la giurisdizione.
Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)
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Procedimento disciplinare davanti al COA e violazione del termine di comparizione
Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’articolo 45 r.d. n. 1578/33, per la comparizione e difesa dell’incolpato, o la mancata documentazione attestante la convocazione del professionista è sanata dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa.
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I termini (breve e lungo) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
Al ricorso per Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è applicabile l’art. 56 comma terzo del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 con l’operatività del termine breve di trenta giorni, salva l’applicabilità del termine annuale nell’ipotesi in cui non vi sia stata notificazione d’ufficio del provvedimento impugnato e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. Né l’anzidetta norma speciale può ritenersi abrogata dall’art. 325 cod. proc. civ. per il carattere di norma generale di quest’ultima disposizione, non emergendo tale intento abrogativo dalla sua lettera o dal suo contenuto.
Cassazione Civile, sentenza del 01 settembre 1999, n. 621, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Evangelista Sm- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
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Procedimento disciplinare davanti al COA e violazione del termine di comparizione
La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al C.d.O. locale impedisce che, in presenza di una diversa disciplina, si applichino automaticamente ad esso le norme proprie del procedimento giurisdizionale; pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli art. 45 r.d. n. 1578/33 e 47 r.d.l. n. 37/34, non è applicabile analogicamente l’art. 163 bis c.p.c. e quindi la concessione all’imputato di un termine di comparizione minore a dieci giorni non determina la nullità del procedimento.