Autore: admin

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato che sia anche giudice tributario onorario

    Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di giudice tributario, disciplinata dall’art. 5 D. Lgs. n. 545 del 1992, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e la conseguente legittimazione dell’interessato all’esercizio della professione forense. La violazione dell’art. 3 RDL n. 1578 del 1933, infatti, può solo determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del professionista ma non incidere sulla nomina alle funzioni giudiziarie onorarie nè rendere invalido il provvedimento giurisdizionale emesso nell’espletamento di questa funzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 luglio 2004, n. 12598, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Cultrera MR- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • L’appello al CNF va depositato presso il COA locale

    Il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei COA presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato la delibera impugnata, è inammissibile per inosservanza dell’art. 59, comma 1, RD 37/34.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 211/2009, 118/2011, 32/2012.

  • Incompatibilità professionali: la docenza presso una scuola gestita da ente sovvenzionato dalla regione

    Le disposizioni dell’art. 3, comma quarto lett. a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato, prevedendo che l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, quindi, è norma di carattere eccezionale non passibile, a norma dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica. Consegue che la disposizione in questione non è estensibile al caso diverso e da esso non previsto di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato (la S.C. ha ritenuto non applicabile la disposizione in questione ad un caso di impiego retribuito di docente presso una scuola istituita e gestita da un ente sovvenzionato dalla regione, rigettando il ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che confermava il provvedimento di cancellazione dall’albo di un Consiglio dell’ordine).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 maggio 1998, n. 5288, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

    NOTA:
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, secondo cui, ai fini del rispetto del termine per l’impugnazione, l’appello deve anche pervenire in tempo al COA destinatario.

  • La deroga all’incompatibilità professionale per i lavoratori subordinati non opera per i dipendenti dell’ufficio legale della RAI

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che, con disposizione di carattere eccezionale, della quale non è pertanto consentita una interpretazione analogica, prevede le ipotesi di deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di lavoratore subordinato, non è applicabile ai professionisti che prestino la loro opera, come lavoratori subordinati, presso l’ufficio legale della RAI, atteso che la RAI, strutturata come società per azioni, è pur sempre un ente privato, nonostante il fatto che, a norma dell’art. 47 della legge 14 aprile 1975 n. 103, tutte le azioni siano in mano pubblica. Né rileva in contrario che l’art. 3 della citata legge n. 103 del 1975 definisca la RAI come società d’interesse nazionale ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., e che il D.P.R. 11 agosto 1975 n. 452, nonché la legge 6 agosto 1990 n. 223, l’abbiano definita come concessionaria pubblica sottoponendola a penetranti controlli, atteso che l’attività della RAI, in quanto ente privato, non è assistita dalla presunzione di legittimità e non è sottoposta al vincolo del buon andamento e dell’imparzialità posto dall’art. 97 Cost., e atteso altresì che il perseguimento dell’interesse nazionale da parte di una società per azioni si attua con mezzi e modalità squisitamente privatistici.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 novembre 1996, n. 10490, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Genghini M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il procedimento disciplinare avanti al COA non ha un termine massimo di durata

    Il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, la quale ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la relativa qlc.

  • La violazione dell’impegno a valutare una proposta transattiva relativa a compensi professionali di un altro avvocato

    In tema di ordinamento professionale forense, costituisce illecito disciplinare il mancato assolvimento dell’impegno assunto dinanzi al Consiglio dell’Ordine di valutare una proposta transattiva formulata in relazione al pagamento di onorari professionali in favore di un altro avvocato, giacché tale condotta non è ricollegabile all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, che può concretizzarsi anche in comportamenti omissivi, ma ad un impegno collaborativo assunto liberamente e che avrebbe potuto legittimamente non essere assunto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17077- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MERONE Antonio- P.M. IANNELLI Domenico

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    In tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 12/05/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. CENICCOLA Raffaele

    NOTA:
    In senso conforme, oltre alla successiva pronuncia di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30173 del 30 dicembre 2011:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

  • Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte

    L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 173

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 43.
    A tal proposito, si segnala infine quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994), secondo cui: “L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente, il quale, peraltro, agli effetti dell’IRPEF assume altresì lo status di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973.”

  • La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, viola l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → l’avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle condizioni economiche del debitore, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di quest’ultimo di dare esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto al debitore, così aggravando la sua posizione debitoria, senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio