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  • I soggetti legittimati ad eccepire la prescrizione dell’azione disciplinare

    Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, quale interventore necessario e quindi parte, in senso formale e sostanziale, nel processo disciplinare a carico di avvocati e procuratori, ed in quanto legittimato ad impugnare innanzi alle Sezioni Unite della stessa Corte le decisioni in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ha la facoltà di avanzare ogni richiesta ritenuta necessaria od opportuna nell’interesse della legge e dello stesso incolpato e può quindi utilmente eccepire la prescrizione dell’azione disciplinare, senza che, in contrario, abbia rilevanza il principio privatistico che subordina il rilievo della prescrizione all’eccezione della parte cui essa giova, trattandosi di principio non invocabile, nella materia del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le cui disposizioni, in assenza di specifico richiamo di quelle della legge ordinaria, prevalgono su quest’ultima, come “lex specialis” e tenuto conto dell’impulso pubblicistico che domina il suddetto procedimento e degli interessi di natura indubbiamente non privatistica che esso mira a tutelare.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4902, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Garofalo G- P.M. Amirante F (Conf.)

  • L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

    Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124

  • L’interruzione (ad effetto istantaneo) della prescrizione dell’azione disciplinare

    L’efficacia interruttiva spiegata, sulla prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati (prevista dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), dal promovimento dell’azione stessa è desumibile dalla nozione della prescrizione quale causa di estinzione dei diritti in caso di loro mancato esercizio per un determinato tempo (art. 2943 cod. civ.), piuttosto che mediante il richiamo dell’efficacia interruttiva del promovimento di un giudizio (art. 2943 cod. civ.); in coerenza con tale interpretazione, al promovimento del procedimento disciplinare deve ritenersi applicabile non la regola dell’effetto interruttivo permanente degli atti di instaurazione di un giudizio (art. 2945, secondo comma), ma quella dell’effetto istantaneo dell’interruzione (art. 2945, primo comma), con la conseguenza di assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 1999, n. 58, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (Conf.)

  • La sanzione disciplinare è unica anche nel caso di plurime infrazioni deontologiche

    Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare: differenze di effetti nei procedimenti davanti al COA e al CNF

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 2004, n. 3891, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Martone A (Conf.)

  • La prescrizione nel caso di volontaria sottrazione dell’avvocato all’esecuzione di una ordinanza di sua custodia cautelare in carcere

    In tema di illecito disciplinare dell’avvocato, la prescrizione quinquennale dell’addebito, contestato al professionista in relazione alla sua condotta di volontaria sottrazione all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelate in carcere, in violazione dell’art. 5 del codice dentologico forense, decorre dal momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare, avvenuta all’estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall’autorità giudiziaria italiana come atto conseguente all’esercizio della giurisdizione italiana attraverso la richiesta all’autorità estera, atteso che tale esecuzione fa venir meno l’elemento oggettivo del fatto, costituito dalla mancata esecuzione del provvedimento, e quello soggettivo, integrato dalla volontà di sottrarsi alla misura, stante l’impossibilità per l’arrestato di determinarsi liberamente nei suoi movimenti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio una decisione del CNF, che aveva escluso la prescrizione dell’illecito e irrogato al professionista la sanzione disciplinare della radiazione, individuando – ai fini del computo del termine massimo prescrizionale – il “dies a quo” del fatto estintivo nell’avvenuta estradizione dell’arrestato, anzichè nell’avvenuto arresto, sia pure eseguito all’estero, secondo l’insegnamento delle SS.UU penali n. 21035 del 2003).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 novembre 2003, n. 17210, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il c.d. patteggiamento fa stato in sede disciplinare come se fosse una sentenza di condanna

    Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale

    Cons. Naz. Forense (Pres. ALPA, Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 123

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio del proprio potere di controllo di legittimità, sindacare l’apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel capo di incolpazione, essendo questo di competenza degli organi disciplinari forensi. (Principio espresso in fattispecie di registrazione, di nascosto, di una conversazione telefonica con un collega, in violazione del divieto posto dal codice deontologico forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Illecito definire “indegna e senza vergogna” la difesa avversaria

    L’avvocato ha il diritto/dovere di dissentire dalle affermazioni avversarie, sottolineandone l’infondatezza giuridica anche con crudezza ed asperità, ma senza tuttavia ricorrere ad espressioni che si risolvono in un giudizio di assoluto disvalore con una connotazione del tutto negativa circa le qualità personali, morali e professionali della controparte, avvocato o parte che sia, portando così la vicenda sul piano personale e soggettivo attraverso un lessico volgare assolutamente non funzionale alle difese (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che si era riferito alla strategia difensiva avversaria con le espressioni: “scorretta, dolosa, indegna, sistematica mistificazione della realtà, arroganza, protervia, senza vergogna”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122

  • La corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perchè, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorchè l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)