Autore: admin

  • Incompatibilità professionali: il dipendente dell’ufficio legale dell’Ente Finanziario Interbancario

    L’Efibanca (Ente Finanziario Interbancario), in quanto soggetto privato costituito in forma di società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non valendo ad escludere la natura privata del detto ente la costituzione da parte di istituti di credito di diritto pubblico, per il perseguimento di finalità d’interesse comune, e l’assoggettamento di esso a controlli pubblicistici.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • La cancellazione dall’albo può avvenire per situazioni tanto sopravvenute quanto preesistenti alla iscrizione

    La cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 non è inquadrabile nelle figure dell’annullamento o della revoca degli atti amministrativi, ma costituisce espressione di un potere (privo di carattere di discrezionalità) conferito ai Consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione e, pertanto, può essere disposta per situazioni (nella specie, d’incompatibilità) sia sopravvenute che preesistenti all’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Rinuncia al ricorso ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione determina l’estinzione del procedimento e la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182

  • Cancellazione dall’albo ordinario ed iscrizione nell’albo speciale dell’avvocato dipendente pubblico

    In sede d’impugnazione del provvedimento del consiglio dell’ordine, che abbia disposto la cancellazione di un avvocato o procuratore dall’albo ordinario, per incompatibilità discendente dalla sua qualità di dipendente di enti od amministrazioni pubbliche, deve negarsi l’interesse di detto professionista a censurare la legittimità della sua contestuale iscrizione nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali di detti enti od amministrazioni (nella specie, sotto il profilo dell’inesistenza di un ufficio legale presso il proprio datore di lavoro), atteso che tale ulteriore e diversa iscrizione non interferisce sulla regolarità, nel concorso dei relativi presupposti, di quello cancellazione, né implica di per sé un pregiudizio per il professionista medesimo.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto; ciò dovendosi valorizzare e non contraddire il principio basilare del nemo tenetur contra se edere, che vale, oltrechè per il giudizio disciplinare in senso proprio, anche per la cosiddetta fase predibattimentale dello stesso. Ciononostante, l’Organo disciplinare può valutare i comportamenti adottati dall’iscritto nel corso della vicenda procedimentale che lo riguarda ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è (meramente) ordinatorio

    L’inosservanza del termine di quindici giorni, per la notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo (art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), non determina l’inefficacia del relativo provvedimento, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime davanti al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)

  • L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte del praticante

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, trattavasi di separazione personale dei coniugi, di cui un praticante avvocato era effettivo dominus sebbene la pratica risultasse formalmente seguita da un avvocato del suo studio).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

  • Incompatibilità professionale e docenza

    L’art 3,in relazione all’art 37, del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale prevede la cancellazione dall’albo ordinario, e l’iscrizione nell’elenco speciale, nei confronti del professionista che sia dipendente di un ente pubblico, in qualità di addetto all’ufficio legale, manifestamente non si pone in contrasto con il precetto dell’art 3 della costituzione, in relazione al difforme trattamento accordato ai docenti di università ed istituti secondari statali,cui è consentito il libero esercizio della professione forense, tenuto conto dell’obiettiva diversità della prima situazione, nella quale il dipendente, incaricato della cura dei particolari interessi dell’ente datore di lavoro non si trova in quella condizione di autonomia che costituisce il presupposto dell’esercizio della libera professione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    La devoluzione al consiglio nazionale forense delle controversie in materia di cancellazione dagli albi professionali, ai sensi degli artt 16 e 37 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 25, 102, 103, 104 e 113 della costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della costituzione medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La proroga del termine per l’impugnazione al CNF scadente il sabato

    La proroga di diritto della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo, prevista dall’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori ma anche per quelli perentori, quali sono i termini previsti per le impugnazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181