L’obbligo di informazione (pre)suppone che questa sia vera

L’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero, giacché il rapporto fiduciario che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale quale appunto quello consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 117

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 17 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)