Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 386 del 13 dicembre 2025

  • Illecito minacciare il cancelliere di azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che minacci il cancelliere di azioni giudiziarie improponibili (art. 65 co. 1 cdf), tenendo altresì nei confronti dello stesso comportamenti non corretti ed irrispettosi con condotta che incide negativamente sulla dignità della professione (art. 63 commi 1 e 2 cdf) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva ripetutamente minacciato di agire contro la persona del funzionario che aveva in carico la pratica di liquidazione degli importi spettantigli per la difesa di soggetti ammessi al gratuito patrocinio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 384 del 13 dicembre 2025

  • Procedimento disciplinare: il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 383 del 13 dicembre 2025

  • Sul rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale dell’incolpato (o del suo difensore)

    Nel procedimento disciplinare, il legittimo impedimento a comparire è regolato dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dall’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense, i quali prevedono che il procedimento disciplinare si svolga anche in assenza dell’incolpato a meno che tale assenza non sia dovuta a “legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire”. Pertanto, affinché possa ritenersi sussistente il suo legittimo impedimento a comparire in udienza per concomitante impegno professionale e quindi concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno stesso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 381 del 3 dicembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 282/2025 nonché CNF n. 130/2025.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 380 del 3 dicembre 2025

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 380 del 3 dicembre 2025

  • Illecito allegare agli atti di causa un esposto al CSM, ultroneo per pertinenza e continenza

    La libertà di difesa, nella scelta dei mezzi, deve trovare contemperamento nel rispetto necessario verso la funzione del giudice e della parte. Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che ad un proprio atto giudiziario alleghi un esposto disciplinare al CSM nei confronti del precedente giudice, di cui vìola la necessaria riservatezza e comunque ultroneo rispetto all’oggetto del contendere oltreché evidentemente intimidatorio nei confronti del nuovo giudicante, quale implicito invito a stare ben attento nelle decisioni da assumere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025

    NOTA
    Sul necessario presupposto di pertinenza e continenza dell’allegazione, cfr. CNF n. 310/2024 e CNF n. 116/2002 (esposto contro il giudice), CNF n. 171/2015 (esposto contro il collega di controparte).

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025

  • La risalenza dell’illecito può mitigare la sanzione disciplinare

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti, in quanto la distanza temporale tra pronuncia e deposito della decisione depotenzia l’efficacia della sanzione della sospensione inflitta, la quale non appare più dotata della forza persuasiva diretta alla tutela, tra gli altri, degli interessi della collettività dei consociati, oltre che dell’immagine dell’avvocatura (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare era stato a suo tempo sospeso in attesa di quello penale, che si era alfine concluso con una condanna dell’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Il COA di Salerno formula quesito in materia di tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio.

    In particolare, chiede di sapere se:
    1. è obbligo assoluto – o mera facoltà – per il Coa di dotarsi di un elenco di “sostituti volontari” che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;
    2. nell’ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;
    3. nell’ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;
    4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.

    Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell’art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
    Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).
    La riposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026