Il pagamento del contributo unificato è un’imposta che la legge pone a carico del privato cittadino che promuove la causa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 115/2002. L’avvocato può provvedere direttamente al versamento del contributo unificato, eventualmente anticipando la somma necessaria qualora possa esservi pregiudizio per il diritto del cliente, ma non si tratta di un onere posto a carico dell’avvocato. Ne consegue che, in difetto di prova certa dell’avvenuta consegna di somme specificamente destinate al pagamento del tributo, non può ritenersi integrata la violazione disciplinare per il solo fatto dell’omesso versamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 359 del 25 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF 410/2024, secondo cui “L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva”.