Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 26 cdf, il comportamento dell’avvocato che, per un errore non scusabile, promuova un’azione giudiziaria (nella specie, un appello) dichiarata improcedibile. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025