Il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato all’incolpato (attraverso le garanzie previste dagli artt. 45 del r.d.l. 1578/1933 e 47 del r.d. 37/1934) solo nel corso del procedimento disciplinare e non anche nella fase anteriore alla sua formale apertura nella quale non esiste ancora una incolpazione.
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 27 luglio 2010, n. 55; Cons. Naz. Forense, 4 maggio 2009, nonché Cass. Civ., SSUU, 18 febbraio 2010, n. 3880.