Autore: admin

  • Firma apocrifa e falsa attestazione della sua autenticità

    Viene meno al doveri di lealtà il professionista che autentichi una sottoscrizione apocrifa, ovvero faccia sottoscrivere un atto ad un soggetto che sappia non essere quello che avrebbe dovuto farlo (Nel caso di specie, trattavasi di firma apposta in calce ad una transazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1997, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114.

  • Il principio d’inderogabilità dei minimi tariffari è conforme ai principi del Trattato CE (disciplina previgente)

    Alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C – 35/99, vincolante “ultra partes” ed “erga omnes”, deve ritenersi conforme alle disposizioni del Trattato la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari d’avvocato.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 2003, n. 11031, sez. 2- Pres. Mensitieri A- Rel. Settimj G- P.M. Apice U (Conf.)

  • L’obbligo di specificare i motivi nell’appello al CNF

    Atteso che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, deve ritenersi inammissibile il ricorso che mancando della specificazione delle ragioni e dei motivi di impugnazione della decisione dell’organo territoriale, si limiti brevemente a vaghe enunciazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 13-07-2009, n. 78.

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato che sia anche giudice tributario onorario

    Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di giudice tributario, disciplinata dall’art. 5 D. Lgs. n. 545 del 1992, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e la conseguente legittimazione dell’interessato all’esercizio della professione forense. La violazione dell’art. 3 RDL n. 1578 del 1933, infatti, può solo determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del professionista ma non incidere sulla nomina alle funzioni giudiziarie onorarie nè rendere invalido il provvedimento giurisdizionale emesso nell’espletamento di questa funzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 luglio 2004, n. 12598, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Cultrera MR- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • L’appello al CNF va depositato presso il COA locale

    Il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei COA presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato la delibera impugnata, è inammissibile per inosservanza dell’art. 59, comma 1, RD 37/34.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 211/2009, 118/2011, 32/2012.

  • Incompatibilità professionali: la docenza presso una scuola gestita da ente sovvenzionato dalla regione

    Le disposizioni dell’art. 3, comma quarto lett. a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato, prevedendo che l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, quindi, è norma di carattere eccezionale non passibile, a norma dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica. Consegue che la disposizione in questione non è estensibile al caso diverso e da esso non previsto di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato (la S.C. ha ritenuto non applicabile la disposizione in questione ad un caso di impiego retribuito di docente presso una scuola istituita e gestita da un ente sovvenzionato dalla regione, rigettando il ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che confermava il provvedimento di cancellazione dall’albo di un Consiglio dell’ordine).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 maggio 1998, n. 5288, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

    NOTA:
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, secondo cui, ai fini del rispetto del termine per l’impugnazione, l’appello deve anche pervenire in tempo al COA destinatario.

  • La deroga all’incompatibilità professionale per i lavoratori subordinati non opera per i dipendenti dell’ufficio legale della RAI

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che, con disposizione di carattere eccezionale, della quale non è pertanto consentita una interpretazione analogica, prevede le ipotesi di deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di lavoratore subordinato, non è applicabile ai professionisti che prestino la loro opera, come lavoratori subordinati, presso l’ufficio legale della RAI, atteso che la RAI, strutturata come società per azioni, è pur sempre un ente privato, nonostante il fatto che, a norma dell’art. 47 della legge 14 aprile 1975 n. 103, tutte le azioni siano in mano pubblica. Né rileva in contrario che l’art. 3 della citata legge n. 103 del 1975 definisca la RAI come società d’interesse nazionale ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., e che il D.P.R. 11 agosto 1975 n. 452, nonché la legge 6 agosto 1990 n. 223, l’abbiano definita come concessionaria pubblica sottoponendola a penetranti controlli, atteso che l’attività della RAI, in quanto ente privato, non è assistita dalla presunzione di legittimità e non è sottoposta al vincolo del buon andamento e dell’imparzialità posto dall’art. 97 Cost., e atteso altresì che il perseguimento dell’interesse nazionale da parte di una società per azioni si attua con mezzi e modalità squisitamente privatistici.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 novembre 1996, n. 10490, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Genghini M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il procedimento disciplinare avanti al COA non ha un termine massimo di durata

    Il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, la quale ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la relativa qlc.

  • La violazione dell’impegno a valutare una proposta transattiva relativa a compensi professionali di un altro avvocato

    In tema di ordinamento professionale forense, costituisce illecito disciplinare il mancato assolvimento dell’impegno assunto dinanzi al Consiglio dell’Ordine di valutare una proposta transattiva formulata in relazione al pagamento di onorari professionali in favore di un altro avvocato, giacché tale condotta non è ricollegabile all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, che può concretizzarsi anche in comportamenti omissivi, ma ad un impegno collaborativo assunto liberamente e che avrebbe potuto legittimamente non essere assunto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17077- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MERONE Antonio- P.M. IANNELLI Domenico