Autore: admin

  • Citazione per il giudizio disciplinare davanti al COA: basta la notifica all’incolpato (senza avviso al difensore)

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, nella fase di natura amministrativa dinanzi al consiglio dell’ordine locale, deve notificarsi all’incolpato la citazione per il giudizio, a norma dell’art 48 del rd 22 gennaio 1934 n 37, ma non deve anche darsi avviso al difensore del giorno all’uopo fissato, attesa l’inapplicabilità, in difetto di espressa previsione, delle norme dettate in proposito dal codice di procedura penale. Tale principio manifestamente non pone il citato art 48 in contratto con l’art 24 secondo comma della costituzione, tenuto conto che la suddetto citazione, in relazione all’indicata natura del procedimento in questione ed alla qualità dell’incolpato, è idonea a garantire adeguatamente la possibilità di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione disciplinare del COA eccependo la genericità del relativo capo di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2; CNF 13 dicembre 2010 n. 204, nonché CNF 20 ottobre 2010, n. 121.

  • Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita protratta nel tempo o permanente

    Nelle ipotesi in cui la violazione deontologica sia integrata da condotte protrattesi nel tempo, la decorrenza del termine di prescrizione ha inizio dalla cessazione della condotta medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 201

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PICCHIONI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 settembre 2011, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107; Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • Il COA è legittimato a proporre ricorso (straordinario) in Cassazione contro le sentenze del CNF

    Il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare – che l’art. 56 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 consente attribuendo legittimazione a ricorrere soltanto al professionista cui sia stata irrogata la sanzione ed al rappresentante del Pubblico Ministero – è, nondimeno, sollecitabile anche attraverso il ricorso del Consiglio dell’Ordine che ha provveduto a tale irrogazione, trovando la sua legittimazione a ricorrere fondamento nell’art. 111 Cost. – attesa la natura giurisdizionale delle decisioni suddette e considerato l’interesse del consiglio medesimo a tutelare, attraverso l’impugnazione, i fini istituzionali dell’ordine, affidati alla sua cura – ed applicandosi per il relativo esercizio o il termine breve decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto di tale adempimento ovvero di notificazione della parte interessata, il termine annuale di cui all’art. 327.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 marzo 1994, n. 2077, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Rocchi A- P.M. Lanni S (Conf)

  • Procedimento penale e sospensione della prescrizione disciplinare

    In mancanza di norme che escludano o limitino la portata del principio generale stabilito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare, previsto dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista; né ciò autorizza sospetti d’illegittimità del citato art. 51 in rapporto al principio costituzionale d’uguaglianza, con riguardo al trattamento degli impiegati statali (artt. 110 e 120 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) o a diverse previsioni di altri ordinamenti professionali (art. 45 legge 7 gennaio 1976 n. 3 sull’ordinamento dei dottori agronomi e forestali, art. 58 legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’ordinamento dei giornalisti, art. 145 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato), attese le peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego e tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 1992, n. 11258, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Beneforti E- P.M. Di Renzo M (Conf)

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • L’interruzione della prescrizione in sede amministrativa (COA) e giurisdizionale (CNF)

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (nella specie era trascorso un lungo periodo – quattro anni – tra la discussione del gravame innanzi al CNF e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha ritenuto operante l’effetto interruttivo permanente).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 2001, n. 187, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (diff.)

  • L’eccezione di nullità del capo di incolpazione dev’essere tempestiva

    L’eccezione di nullità del capo di incolpazione va tempestivamente sollevata sin dal giudizio davanti al COA, dovendo ritenersi tardiva se contenuta soltanto nel ricorso al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e principio di non prolungabilità dei termini

    Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), il quale decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso processo penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile, resta interrotto per effetto della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo, senza che possa applicarsi, in difetto di espressa previsione contenuta nell’ordinamento forense, il principio fissato dall’art. 160 terzo comma Cod. pen. sulla non prolungabilita dei termini di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, oltre la meta.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 ottobre 1979, n. 5523, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • L’avvocato non cassazionista può impugnare in proprio le sentenze del CNF

    L’avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio Nazionale Forense può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto conto che il principio generale sancito dagli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. è derogato – ai sensi dell’art. 67, quinto comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – dalla norma speciale del terzo comma dello stesso art. 67, che abilità a difendersi personalmente anche l’avvocato non iscritto nell’albo speciale, e dovendo escludersi la natura meramente regolamentare del citato R.D. n. 37 del 1934.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Carbone V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

    NOTA:
    In senso conforme (oltre a Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913), tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120, secondo cui “L’avvocato che intenda impugnare una decisione emessa dal Consiglio nazionale forense nei propri confronti, pur senza essere iscritto all’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte: soltanto se intende affidare la propria difesa ad altro professionista, questi deve essere iscritto all’albo speciale”.
    Contra, Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.