Autore: admin

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    In tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 12/05/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. CENICCOLA Raffaele

    NOTA:
    In senso conforme, oltre alla successiva pronuncia di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30173 del 30 dicembre 2011:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

  • Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte

    L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 173

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 43.
    A tal proposito, si segnala infine quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994), secondo cui: “L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente, il quale, peraltro, agli effetti dell’IRPEF assume altresì lo status di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973.”

  • La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, viola l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → l’avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle condizioni economiche del debitore, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di quest’ultimo di dare esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto al debitore, così aggravando la sua posizione debitoria, senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio

  • L’erronea indicazione del nome di un consigliere nell’intestazione della decisione disciplinare del COA

    Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano presenti, in numero legale, i consiglieri che abbiano partecipato per intero alla udienza dibattimentale la decisione deve considerarsi valida, a nulla rilevando l’eventualità che un consigliere sia stato erroneamente indicato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 173

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 27 maggio 1997, n. 63 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 62.

  • Rapporti di colleganza e conoscenza del dispositivo prima della comunicazione di cancelleria

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, non viola gli obblighi derivanti dal rapporto di colleganza (di cui all’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →) l’avvocato che, avuta – in assenza della comunicazione del cancelliere di cui all’art. 136 cod. proc. civ. – conoscenza del dispositivo di una sentenza favorevole al proprio rappresentato, ometta di fare parte di tale dispositivo il collega di controparte e, chiesta copia autentica della sentenza (completa di motivazione), la notifichi all’altra parte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio

  • La sanzione disciplinare presuppone una prova certa dell’illecito

    Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpazione consisteva nell’asserito inadempimento al mandato ex art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 172

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 134.

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15/12/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il Collega senza previamente notiziare il COA di appartenenza per consentire un tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → vigente all’epoca dei fatti e poi modificato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159. Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • Obblighi deontologici in caso di azione civile o querela penale contro un collega

    Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun professionista è obbligato nei comportamenti fra colleghi, l’iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi abbia omesso, sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il COA sull’attività intrapresa. Invero, se in linea generale il professionista deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull’azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l’approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF, 28 dicembre 2006 n. 204.