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  • Sull’istanza di ricusazione del CNF, decide il CNF stesso (in altra composizione)

    Nel procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell’ordine territoriale, qualora l’incolpato abbia avanzato istanza di ricusazione di alcuni dei componenti dell’organo decidente, la competenza a decidere è del medesimo Consiglio nazionale forense; ai sensi dell’art. 53 cod. proc. civ. è, però, necessario, pena la nullità dell’attività svolta, che del collegio che decide sull’istanza di ricusazione non facciano, comunque, parte i componenti ricusati. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16-11-2007, n. 23729- Pres. CORONA Rafaele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. PALMIERI Raffaele – S.N. c. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

  • L’incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente anche se abbia nominato un difensore

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, di esporre le sue deduzioni personalmente nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, il mancato rinvio della seduta, riflettendosi sull’esercizio del diritto di difesa, comporta la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e da essa dipendenti, compresa la decisione. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01-12-2006, n. 25645- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

    A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09-04-2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’erronea indicazione della norma deontologica contestata

    Non costituisce motivo di nullità della citazione l’eventuale erronea indicazione della norma che si assume violata.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214

    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 157871933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214

  • L’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza

    L’esistenza di un giudizio (pendente o anche già definito) tra l’incolpato ed il suo giudice disciplinare può integrare il requisito delle “gravi ragioni di convenienza” che legittima l’astensione facoltativa ex art. 51, co. 2, cod.proc.civ. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dal proprio COA di appartenenza, lo aveva citato in causa, ottenendone peraltro la condanna alle spese all’esito del terzo grado di giudizio. In considerazione di ciò, l’intero COA dichiarava quindi di astenersi per “gravi ragioni di convenienza” dal giudizio disciplinare ancora pendente, con conseguente trasferimento del procedimento stesso ad altro COA, che tuttavia riteneva insussistenti le addotte ragioni e quindi rimetteva gli atti al COA di provenienza per la decisione nel merito. Tale atto di rimessione veniva quindi impugnato avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, lo ha pertanto annullato pronunciando sulla competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 213

  • Il compenso professionale mascherato dalla richiesta di spese vive al cliente

    Viola il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) il professionista che richieda al proprio Cliente il pagamento di una somma asserendo -contrariamente al vero- che questa sia necessaria per il pagamento di spese vive (Nella specie, trattavasi di “600 euro per marche da bollo”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Con riguardo all’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori, la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, è interrotta dall’instaurazione del procedimento disciplinare, e non corre fino alla sua conclusione, in applicazione dei principi generali posti dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., restando a tal fine ininfluente la circostanza che il procedimento stesso sia sospeso in attesa della definizione di giudizio penale (salva la riassunzione a norma dell’art. 207 cod. proc. civ. ed, in mancanza, la conseguente estinzione su eccezione di parte).

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1988, n. 3763, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. GIRONE G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • I limiti deontologici all’accordo con il cliente sul proprio compenso professionale

    Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → (e ribadito nel successivo art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →), che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 Cost., le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l’inadeguatezza, l’insufficienza o la contraddittorietà dell’ “iter” argomentativo che sorregge il “decisum”, a meno che tali vizi non consistano nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione, così da risolversi essi stessi in violazione di legge sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 8747, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Iannelli D (conf.)