Autore: admin

  • L’avvocato può impugnare in proprio le sentenze del CNF anche senza essere Cassazionista

    L’avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, le cui disposizioni, legittimamente emanate in base alla delega recata dall’art. 101 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, hanno carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ.. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SEGRETO Antonio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • L’accertamento della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: “irreprensibile”) da parte del CNF

    Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, può essere autonomamente accertato e valutato dal consiglio nazionale forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal consiglio dell’ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto consiglio nazionale e giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.

    Cassazione Civile, sentenza 01-07-1980, n. 4130, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. DORSI V- P.M. SAJA F (CONF)

  • La deliberazione del COA non deve necessariamente indicare il numero dei voti favorevoli e contrari

    Sulla validità della deliberazione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall’art 43 del rd 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l’intervento di non meno della meta dei componenti del consiglio e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.

    Cassazione, sentenza del 26-03-1981, n. 1750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione, sentenza del 19-11-1999, n. 793, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Sabatini F- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Procedimento disciplinare: la convocazione dei componenti del COA è a forma libera

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine – in assenza di specifiche previsioni, e non risultando applicabile l’art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l’incolpato o i testimoni) – non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purchè idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell’ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso “brevi manu”, ovvero per telefono o per fax; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare con l’attestazione inserita nel verbale della seduta.

    Cassazione, sentenza del 27-01-2004, n. 1414, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lo Piano M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: ricorso per Cassazione e principio della consumazione del diritto di impugnazione

    Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non Ë possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.

    Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • La mancata indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato

    La disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l’esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dalla ammissibilità della difesa personale dell’interessato, presenta esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi e i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza dei relativi vizi. Conseguentemente l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo (in particolare, sulla base di generici principi sulla trasparenza dell’attività amministrativa o di regole dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici impiegati), se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

    Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • Il rigetto della richiesta di compiuta pratica va impugnato al TAR

    Il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine degli avvocati rigetta la richiesta di rilascio di un certificato di compiuta pratica forense e la delibera del consiglio dell’ordine che ne disciplina le modalità di espletamento hanno natura amministrativa e pertanto rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28-12-2007, n. 27184- Pres. IANNIRUBERTO Giuseppe- Est. MENSITIERI Alfredo

  • Per la validità delle decisioni del CNF è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, non solo è indispensabile, a norma dell’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, così come modificato dall’art. 22 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti, ma è altresì elemento imprescindibile l’accertamento della previa convocazione di tutti i suoi membri. Ciò si ricava dalle prescrizioni contenute nel regolamento del CNF, adottato il 30 ottobre 1992, sulle attività del Consiglio stesso (regolamento che deve essere applicato in sede di legittimità in quanto costituente un vero e proprio atto di normazione secondaria, non esaurentesi nell’ordinamento interno di settore, almeno nelle parti in cui detta disposizioni sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali del CNF): esso infatti prevede che i consiglieri non solo siano informati, di anno in anno, del calendario dei lavori, ma, altresì (art. 11), che sia data ad essi notizia, con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della seduta cui si riferisce, dell’ordine del giorno, formato e sottoscritto dal presidente. Ne consegue che la violazione di quest’ultimo precetto integra un “error in procedendo”, cui segue la nullità della decisione adottata dal collegio irregolarmente costituito, senza che rilevi, in senso contrario, che a tutti i consiglieri sia, comunque, noto il calendario annuale.

    Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.) – Ialuna c. Proc. Gen. Cassazione ed altri

  • L’irregolare costituzione del COA non può essere denunciata per la prima volta in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata quanto meno nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, non può essere dedotta per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della S.C..

    Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)