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  • Quesito n. 183: Il COA di Sciacca chiede un parere sull’interpretazione dell’art . 9 del D.L. 24.01.12 in ordine alla durata del tirocinio e delle modalità con cui lo stesso debba essere compiuto. In particolare chiede se possa essere rilasciato certificato di compiuta pratica a praticante iscritto in data 01.06.2011 che abbia frequentato e frequenti tutt’ora uno Studio professionale e che durante gli studi universitari abbia compiuto un tirocinio di tre mesi presso un Studio legale in conformità al piano di studi allora adottato.

    La risoluzione del quesito necessita l’esame di diverse questioni. In primo luogo, la durata del tirocinio che, con il decreto legge citato dallo stesso consiglio richiedente, è stata determinata in 18 mesi. Altra questione attiene le modalità di espletamento della pratica la quale vede oggi plurime forme alternative alla tradizionale frequentazione dello Studio di un avvocato per tutta la durata del tirocinio. Il secondo comma dell’art. 10 del D. P. R. n. 137/12 stabilisce che, comunque il tirocinio deve essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato, l’avvocatura dello stato ovvero ufficio legale di ente pubblico o provato autorizzato dal Ministero della Giustizia, ma anche che possa essere svolto, in misura non superiore al semestre, un tirocinio presso Enti o professionisti di altri paesi, ovvero attraverso la frequenza di corsi di formazione. Appare chiaro dalla complessiva lettura dei diversi commi in cui si sviluppa l’art. 10 che il tirocinio nelle forme alternative non possa comunque superare i 12 mesi, che andranno ad aggiungersi all’imprescindibile periodo semestrale di tirocinio presso il professionista.
    Altra questione ancora riguarda il rilascio del certificato di compiuta pratica ed in particolare se questo debba essere rilasciato dopo 18 mesi solo a coloro che siano iscritti dopo l’entrata in vigore della normativa. È chiaro che il quesito del COA è posto al fine di risolvere la questione attinente il rilascio del certificato di compiuta pratica a coloro i quali si sono iscritti nel registro praticanti prima del 24.01.2012 (un iscritto il 24 gennaio – data di entrata in vigore della nuova normativa – al 10 novembre 2012 non avrebbe comunque compiuto il periodo di pratica previsto).
    Ad ingenerare confusione ha contribuito il Ministero della Giustizia con l’emissione di due circolari confliggenti tra loro; una prima che escludeva l’applicazione della nuova disciplina ai tirocinii iniziati prima del 24 gennaio 2012 e una seconda che invece, motivando sulla base di una presunta disparità di trattamento, sanciva l’applicabilità della norma a tutti i tirocinanti che avessero compiuto i diciotto mesi alla data stabilita nel bando con il quale veniva convocata la sessione di esami.
    A prescindere dalla interpretazione del Ministero, non può dubitarsi che nel caso specifico debba trovare applicazione il principio di irretroattività della legge come sancito dall’art. 11 delle preleggi, in base al quale una legge nuova debba applicarsi ai rapporti giuridici anteriormente sorti e non ancora esauriti quando sia diretta a disciplinare tali effetti, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o fatto giuridico che li abbia generati. In tal senso vi è copiosa giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. Civ. Sez. III, 16.04.2008).
    Applicandosi il principio sopra detto, appare evidente che la nuova disciplina inerente la durata complessiva del tirocinio debba essere applicata a tutte le pratiche forensi in corso, cioè a quelle a cui non sia ancora stato rilasciato il certificato di compiuta pratica. La novità normativa attiene esclusivamente alla durata, riducendo il periodo di tempo necessario a completare il procedimento diretto all’acquisizione di uno dei requisiti per la partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ma non va ad incidere sul momento genetico dell’iscrizione nel registro praticanti. Ne deriva che condizione necessaria per il rilascio del certificato sia un periodo d’iscrizione nel registro non inferiore a 18 mesi in conformità alle modalità di svolgimento del tirocinio previste. Periodi di pratica svolti, anche in una delle forme alternative previste dall’attuale normativa, ma effettuati al di fuori della iscrizione non potranno essere riconosciuti ai fini del calcolo del periodo, dal momento che sul punto la norma è tassativa nel senso che il tirocinio va svolto in costanza di iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 settembre 2012, n. 57

  • Quesito n. 175: Il COA di Sondrio pone il seguente quesito: “se sia valido il percorso di laurea e se sussiste la conseguente possibilità di iscriversi nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati non abilitati di un neo laureato in possesso di 1) laurea di primo livello in Scienze dell’Amministrazione (classe di laurea in Scienze dell’Amministrazione – 19) Curriculum Operatore Giudiziario; 2) Master di I° livello della durata di 1959 ore (78 CFU) sostitutivo del 4° anno di laurea; 3) laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) – Classe delle lauree in Giurisprudenza di cui al DM n. 270 del 22.10.2004) conseguita presso l’Università Telematica Pegaso.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    L’art. 8 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, tuttora vigente, richiede, per l’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti, tenuto dal COA, la laurea in giurisprudenza.
    Occorre dunque verificare: a) se l’aspirante all’iscrizione è provvisto di tale laurea, senza che il COA possa sindacare il percorso seguito per il suo conseguimento; b) se detto titolo, ove rilasciato da una Università privata, ha ottenuto il riconoscimento nell’ordinamento italiano.
    Nel caso in esame appare provato il possesso della laurea, ma non risulta dalla formulazione del quesito se detto titolo abbia ottenuto il riconoscimento nell’ordinamento italiano.
    In caso positivo il laureato in giurisprudenza ha diritto all’iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 settembre 2012, n. 55

  • Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’obbligo dell’avvocato nei confronti del Collega deve ritenersi adempiuto con la richiesta, rivolta al proprio (ex) cliente, della documentazione che sia già stata restituita.
    Ove il cliente si rifiuti di metterla  a disposizione, non può far carico all’avvocato alcun ulteriore onere non essendo la documentazione più nella sua disponibilità e non avendo egli titolo per ottenerne la riconsegna a seguito dell’esaurimento del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 settembre 2012, n. 53

  • La competenze del COA nel caso di responsabilità disciplinare dell’avvocato comunitario che svolga la professione in Italia

    L’avvocato comunitario che intende svolgere la sua attività professionale in Italia (o anche in Italia) ha attualmente la possibilità o di chiedere al Consiglio dell’Ordine l’iscrizione nel registro di cui all’art. 12 legge n. 31/1982, attuativa della direttiva CEE n. 77/249, per lo svolgimento dei servizi (e in tal caso gli sarà possibile svolgere in Italia attività forense in forma temporanea o occasionale senza carattere di continuità e perciò con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria del proprio studio), oppure di richiedere l’iscrizione all’Albo, ai sensi della legge n. 115/1992, attuativa della direttiva CEE n. 48/1988, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia e il superamento di una prova attitudinale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (e in tal caso gli sarà consentito l’esercizio stabile della professione forense in Italia); ne consegue che chi abbia ottenuto l’iscrizione al registro di cui alla legge n. 31/1982 per la prestazione dei servizi, e tuttavia abbia svolto in Italia in modo non occasionale ma stabile e continuativo la professione forense presso un proprio domicilio professionale, può essere ritenuto disciplinarmente responsabile dal Consiglio dell’Ordine, a nulla rilevando, ai fini della soggezione a sanzione disciplinare, la non iscrizione dell’avvocato all’albo, posto che, per l’art. 11 legge n. 31/1982 citata, i cittadini comunitari iscritti al registro ex art. 12 legge cit. sono pur sempre soggetti, per ogni violazione della suddetta legge relativa alla libera circolazione dei servizi, al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine competente per territorio.

    Cassazione Civile, Sez. U, sentenza 18-03-1999, n. 146, Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Conf.)

  • Successione delle norme deontologiche nel tempo e principio del favor per l’incolpato

    L’illecito disciplinare del professionista è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all’incolpato.

    Cassazione Civile, sez. III, pres. Varrone Michele – rel. Amatucci Alfonso, sentenza 18-03-2008, n. 7274

    NOTA:
    Il principio di cui in massima, già non del tutto pacifico (contra, infatti, Consiglio Nazionale Forense, Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Pasqualin, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152 nonché Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Perfetti – rel. Borsacchi, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127), deve ora intendersi superato dall’art. 65, co. 5, Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), secondo cui “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.

  • La mancanza, nella sola copia della sentenza del CNF, della sottoscrizione del presidente

    In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, la mancanza, nella decisione del Consiglio nazionale forense resa in sede di reclamo contro i risultati elettorali, della sottoscrizione del presidente – prescritta, unitamente a quella del segretario, dall’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.

    Cassazione Civile, sentenza 06-06-2003, n. 9069, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (diff.)

  • Inammissibile l’impugnazione del solo dispositivo del COA

    L’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull’ordinamento della professione di avvocato, là dove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, alle disposizioni dettate dall’art. 473 cod. proc. pen., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto dell’obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria nonché successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione da parte dell’interessato avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine va proposta nei confronti della decisione integrale di tale organo, mentre è radicalmente inammissibile quella avente ad oggetto il solo dispositivo.

    Cassazione Civile, sentenza 05-05-2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 59, lett. f, della Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), che dispone la lettura immediata del dispositivo del provvedimento.

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA

    Con riguardo alle deliberazioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori, incluse quelle in materia di cancellazione dall’albo, l’art. 43 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato “quorum” deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 7939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Il Comitato addetto alla tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

    Il Comitato addetto alla tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è parte necessaria del procedimento giurisdizionale, che si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, avente ad oggetto le delibere d’iscrizione e cancellazione dall’albo speciale emanate dal Comitato medesimo; è pertanto nullo il procedimento svoltosi senza la sua partecipazione.

    Cassazione Civile, sentenza 20-10-2000, n. 1128, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (diff.)

  • La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato anziché con raccomandata

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non determina alcun vizio del procedimento l’effettuazione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall’art. 47 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, poiché lo strumento della notificazione per ufficiale giudiziario assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, mentre il minor grado di riservatezza da esso assicurato, se pur possa eventualmente rilevare in altra sede, non inficia certo la validità del procedimento in esame. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04-07-2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele