Autore: admin

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 2 marzo 2012 n. 35, 15 dicembre 2011 n. 206).

  • Il rinvio dell’udienza per impedimento a comparire

    L’impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205

  • Il solo racconto dell’esponente non basta a provare la colpevolezza dell’avvocato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’accusa dell’esponente non può prevalere, sic et simpliciter, sulla difesa dell’incolpato, dovendosi piuttosto procedere ad una valutazione di prevalenza in base alle evidenze oggettive che devono emergere dall’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 206

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    Il difetto di motivazione della delibera del COA, astrattamente censurabile sotto il profilo della violazione dei principi generali di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ai quali l’ente territoriale avrebbe necessariamente dovuto conformarsi, non costituisce motivo di invalidità della decisione stessa, in quanto, alla motivazione carente il Consiglio Nazionale Forense, nella sua veste di giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 206

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 4; 15 dicembre 2011 n. 213; 23 dicembre 2009 n. 206; 21 febbraio 2005 n. 33; 19 dicembre 1995 n. 152.

  • Processo penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Con riguardo all’azione disciplinare a carico di avvocato o procuratore, per fatto che abbia implicato l’apertura di processo penale, la prescrizione quinquennale (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) decorre non dalla data del fatto stesso, ma da quella in cui sia stato definito detto processo, anche nel caso di sentenza istruttoria di non doversi procedere per amnistia.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 giugno 1990, n. 5717, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. LONGO GE- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • La sospensione della sentenza CNF impugnata

    A seguito di ricorso per cassazione avverso pronuncia del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la sospensione della esecuzione della statuizione impugnata può essere disposta dalle sezioni unite della suprema corte non in sede di decisione del ricorso medesimo, ma soltanto in via preventiva ed in camera di consiglio, su istanza del ricorrente, ai sensi dell’articolo unico della legge 15 novembre 1973 n 738, modificativo del quarto comma dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il rapporto dell’avvocato con chi deve testimoniare o lo ha già fatto

    Il precetto deontologico di cui all’art. 52 can. I c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo → riguarda ogni ipotesi di rapporto con i testimoni – segnatamente di controparte – indipendentemente dalla circostanza che gli stessi debbano rendere la testimonianza o l’abbiano già resa; ciò soprattutto quando l’intervento dell’avvocato si attua nella richiesta di una ritrattazione della quale addirittura si anticipano i contenuti, con evidenti coartazione, non rileva se preventiva o postuma, della libera determinazione del teste al quale si chiede, non già una deposizione compiacente atteso l’espletamento ormai avvenuto dell’esame, bensì, minacciando conseguenze di natura penale e risarcitoria, una ritrattazione utile alle ragioni del proprio assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

  • Citazione per il giudizio disciplinare davanti al COA: basta la notifica all’incolpato (senza avviso al difensore)

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, nella fase di natura amministrativa dinanzi al consiglio dell’ordine locale, deve notificarsi all’incolpato la citazione per il giudizio, a norma dell’art 48 del rd 22 gennaio 1934 n 37, ma non deve anche darsi avviso al difensore del giorno all’uopo fissato, attesa l’inapplicabilità, in difetto di espressa previsione, delle norme dettate in proposito dal codice di procedura penale. Tale principio manifestamente non pone il citato art 48 in contratto con l’art 24 secondo comma della costituzione, tenuto conto che la suddetto citazione, in relazione all’indicata natura del procedimento in questione ed alla qualità dell’incolpato, è idonea a garantire adeguatamente la possibilità di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione disciplinare del COA eccependo la genericità del relativo capo di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2; CNF 13 dicembre 2010 n. 204, nonché CNF 20 ottobre 2010, n. 121.

  • Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita protratta nel tempo o permanente

    Nelle ipotesi in cui la violazione deontologica sia integrata da condotte protrattesi nel tempo, la decorrenza del termine di prescrizione ha inizio dalla cessazione della condotta medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 201

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PICCHIONI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 settembre 2011, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107; Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.