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  • L’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, il COA di Alba ed il COA di Mondovì hanno chiesto a questa Commissione, con articolata motivazione, di esprimere parere sul seguente quesito: “Se, a seguito dell’accorpamento dei Tribunali, gli Ordini aventi sede presso i tribunali accorpati mantengano il potere di tenuta degli albi, con conseguente obbligo per gli avvocati aventi domicilio nella circoscrizione del tribunale accorpato di iscriversi presso l’Ordine predetto o se tale potere più non esista per le nuove iscrizioni, con conseguente obbligo per i nuovi iscritti di rivolgersi all’Ordine avente sede nel capoluogo del circondario del tribunale accorpante.”.

    I richiedenti opinano, sostanzialmente, che il contenuto della circolare ministeriale del 12 settembre 2013 non fornisca risolutiva risposta al quesito anzidetto, posto che:
    a) Richiama preliminarmente l’art. 25 del nuovo ordinamento professionale, con il quale si ribadisce il principio, già sancito dall’art. 19 del Dlgs.lgt. n. 382/1944, che presso ogni tribunale è costituito l’ordine al quale sono iscritti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario del medesimo;
    b) Radica l’opinione che “gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno .. le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi” nella sola previsione legislativa, recata dall’art. 65 della legge n. 247/2012, che proroga fino al 31 dicembre 2014 i Consigli territoriali;
    c) Adombra, nel richiamare il potere regolamentare attribuito agli Ordini dall’art. 24 della legge succitata, che la sorte degli Ordini attualmente costituiti nei circondari dei tribunali soppressi possa essere demandata ad un semplice atto amministrativo, ma neppur precisa al riguardo (osservazione della Commissione) da quale degli Ordini interessati, se del circondariale, ovvero dell’ex circondariale, tale atto dovrebbe promanare;
    d) non considera, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell’Ordine forense (art. 24, comma 3, legge 247/2012), che non può ovviamente essere soppresso con un semplice atto amministrativo.
    In merito, deve anzitutto essere richiamata la posizione espressa dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che, con parere del 19 luglio 2013 – diffuso presso gli Ordini e oggetto del comunicato stampa del 22 luglio 2013 – ha chiarito che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie non può comportare, automaticamente, il venir meno degli Ordini istituiti presso i Tribunali soppressi. Sebbene infatti la legge n. 247/12 – in linea con quanto previsto dalla previgente disciplina – disponga la corrispondenza tra Ordine degli Avvocati e circondario del Tribunale, la soppressione dell’Ordine forense – ente pubblico di natura associativa – deve essere oggetto di apposita normazione primaria, che si faccia carico di recare l’indispensabile disciplina delle implicazioni della soppressione medesima, ed in primo luogo quelle legate alla successione nei rapporti personali e patrimoniali intestati all’Ordine sopprimendo.
    La Commissione osserva, alla luce di quanto sopra, che il Decreto legislativo n. 155, entrato in vigore il 13 settembre 2012, non contempla alcuna previsione transitoria concernente gli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi in forza dell’art. 1 del decreto medesimo.
    Non esiste, pertanto, altro riferimento normativo, per il caso di specie, al di fuori della legge n. 247/2012. In essa, oltre agli artt. 7, 15 e 25, richiamati dagli istanti, è contemplata anche la previsione recata dal comma 5 dell’art. 17, che recita: “È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento.”.
    Detta norma, da ritenersi di immediata applicazione non abbisognando di regolamentazione attuativa, anticipa sostanzialmente la previsione recata dal comma 1 del successivo art. 25.
    Pur nella consapevolezza della posizione assunta dal Ministero con la precitata circolare, occorre interrogarsi se la disposta proroga di funzione dei Consigli degli Ordini consenta il permanere, in capo a questi ultimi e dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, del potere amministrativo di iscrivere agli Albi gli avvocati aventi domicilio professionale nell’ambito del circondario soppresso. Ciò in quanto gli avvocati non ancora iscritti parrebbero doversi da subito uniformare alle disposizioni di cui agli art. 17 e 25 succitati e, conseguentemente, chiedere di iscriversi all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine costituito presso il tribunale del nuovo circondario.
    Un’interpretazione di tal fatta disattenderebbe però, a parere della Commissione, la norma transitoria che sancisce la proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi e, per l’effetto, comprimerebbe il potere di tenuta Albi dei medesimi, senza che, al riguardo, risulti introdotta nel sistema normativo la necessaria, specifica previsione.
    In buona sostanza, poiché la proroga di funzionalità dei COA non reca alcuna limitazione ai poteri dei medesimi, l’interpretazione che ne escluda il potere di iscrivere i nuovi avvocati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 247/2012 appare asistematica e, quindi, inammissibile.
    In tal senso, si vedano i pareri resi il 25 settembre 2013, e resi pubblici con la Circolare n. 21-C-2013 del Consiglio nazionale forense.
    La proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi – in tal sede ribadita – consente a tali enti di continuare svolgere appieno le loro funzioni, compresa quella di iscrivere gli avvocati negli Albi tenuti dai medesimi.
    È appena il caso di rilevare che, in assenza di un mirato intervento legislativo di rango primario tale soluzione non sarà più adottabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, stante il venir meno dell’efficacia della norma transitoria. Ciò non comporterà, però e come dianzi anticipato, la contestuale perenzione dell’Ordine quale ente pubblico non economico, la sorte del quale non potrà prescindere, anche in un’ottica di persistenza di alcuni poteri e/o di attribuzione di nuove facoltà, dall’adozione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 22 gennaio 2014, n 3

    Quesito n. 327, COA di Alba
    Quesito n. 328, Unione Regionale Consigli degli Ordini forense Piemonte e Valle d’Aosta

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).

    In ordine al primo quesito, la Commissione osserva che il summenzionato comma 2 dell’art. 20 non contempla alcun limite alla durata della sospensione volontaria. Conseguentemente, nulla osta a che essa sia di durata indeterminata e che alla stessa possa porre termine l’iscritto con successiva istanza indicante il termine in cui si concluderà.
    Con riferimento, invece, al quesito sub b), la Commissione ricorda che l’applicabilità dell’art. 21 delle legge n. 247/2012 è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente delle professione”, come previsto dal comma 1 della norma succitata. Peraltro, pare sin d’ora ragionevole osservare che fra i giustificati motivi che, come contemplato dal successivo comma 4, consentono, in caso di accertata mancanza dell’esercizio professionale effettivo e continuo, di non disporre la cancellazione dell’iscritto dall’Albo, possa annoverarsi il caso della sospensione dall’esercizio professionale a richiesta dell’iscritto.
    Al momento, però, l’interrogativo che pone il COA di Terni non è attuale.
    Da ultimo, in esito al terzo quesito formulato, la Commissione rileva l’inesistenza, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, di una specifica previsione volta ad assicurare la pubblicità della sospensione volontaria, viceversa contemplata (seppur non costituisca norma allo stato applicabile), ai sensi dell’art. 62, comma 5, per la sospensione disciplinare e per quella cautelare.
    Ciò posto, considerato che l’art. 82 cpc riserva l’esercizio della difesa tecnica ed il potere di rappresentanza della Parte ai procuratori legalmente esercenti, è pacifico che la sospensione dell’attività professionale comporta l’impossibilità di esercitare lo ius postulandi. Conseguentemente, la sospensione volontaria andrà necessariamente resa pubblica applicando analogicamente l’art. 46 RDL n. 1578/1933 – il quale prescrive che la sospensione dall’esercizio della professione vada comunicata “a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati (e procuratori) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene” – con l’accortezza di specificare la natura volontaria e non disciplinare della sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 2

    Quesito n. 306, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone il seguente quesito: se, alla luce dell’art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, ove si prevede che “Gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale”, un fascicolo processuale possa essere visionato da altro avvocato che si dichiari sostituto del difensore formalmente incaricato nell’ambito del suddetto procedimento e, ancora, “quali attività in concreto rientrino nel concetto di sostituzione rispetto alle quali l’incarico possa essere verbale.”.

    Con riferimento alla liceità della sostituzione verbale succitata, questa Commissione si è già pronunciata con parere n. 113 del 23 ottobre 2013, in risposta al quesito posto dal COA di Ferrara, ritenendo che “l’avvocato, ferma la sua responsabilità professionale, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega e restando ovviamente sottoposto, nell’esercizio di tale facoltà, alle sanzioni di legge ed alle regole deontologiche.”.

    Il quesito del COA di Roma attiene, come visto, al medesimo articolo della legge professionale, la cui rubrica recita “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni”, ma ad una diversa e specifica fattispecie.
    Ritiene la Commissione che vadano premesse le seguenti considerazioni.
    La norma in argomento, nel prescrivere:
    a) che l’eventuale rinuncia all’incarico professionale non debba causare pregiudizi al cliente” (comma 1)
    b) che l’incarico conferito per lo svolgimento dell’attività professionale (la difesa) è personale (comma 2)
    c) che, malgrado la nomina di un proprio sostituto, l’avvocato “rimane personalmente responsabile verso i clienti” (comma 3)
    riconduce, con ragionevole evidenza, l’eventualità della sostituzione all’attività giudiziale. Solo in tal senso si giustifica, infatti, la portata delle previsioni anzidette, atteso che, ad esempio, l’accesso al fascicolo da parte del difensore non può, di per sé, essere causa di pregiudizio per il proprio cliente, mentre il cliente medesimo potrebbe certo essere danneggiato dall’attività processuale di un sostituto incapace e/o negligente del proprio difensore.
    Non può poi sfuggire che il sostituto processuale accede non solo all’esercizio della attività difensiva, ma anche, ineludibilmente, al fascicolo della parte rappresentata dal suo mandante. Tale opportunità, però, consegue dalla dichiarazione di essere sostituto ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, rilasciata in atto pubblico (verbale dell’udienza) e nei confronti di pubblico ufficiale, con la conseguenza che l’eventuale affermazione mendace troverebbe adeguata sanzione nell’art. 483 c.p..
    Peraltro, anche la falsa attestazione di essere sostituto del difensore in atti, rilasciata al fine di accedere alla semplice visione del fascicolo, che contempla, se consentita, la facoltà di estrarre copia del contenuto del medesimo, potrebbe, se scoperta, essere sanzionata ai sensi dell’art. 496 c.p.. L’eventuale accesso del sostituto al fascicolo, in forza di asserita ma inesistente delega verbale, costituirebbe però una circostanza della quale il difensore nominato dalla parte non avrebbe modo di essere posto al corrente, se non previa informazione, del tutto eventuale, ricevuta dall’addetto alla cancelleria. Di conseguenza, l’accesso agli atti di un asserito sostituto del difensore in forza della sola delega verbale potrebbe, da un lato, provocare pregiudizi alle parti costituite in ragione, ad esempio, dei documenti contenenti dati sensibili ivi depositati e, dall’altro, assoggettare l’avvocato presunto delegante a difendersi dall’attribuzione di responsabilità civili, penali e disciplinari, anche alla luce delle vigenti disposizioni in tema di segreto professionale (art. 6 legge n. 247/2012.
    Il parere della Commissione, in risposta al quesito posto dal COA di Roma, va pertanto espresso nel senso che la nomina orale del sostituto è consentita esclusivamente per l’attività di udienza, mentre l’accesso al fascicolo processuale da parte del sostituto richiede il rilascio a quest’ultimo, da parte del difensore formale, di delega scritta.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 1

    Quesito n. 301, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla liceità dell’eventuale destinazione, in tutto ovvero solo in parte, dell’avanzo di € 125.000,00, registrato, per quanto è dato comprendere, in chiusura del bilancio al 31.12.2006, ad impieghi specifici, quali quelli connessi alla realizzazione dello Sportello del cittadino (art. 30 Legge n. 247/2012), da un lato e, dall’altro, all’esecuzione di lavori di ristrutturazione di due aule di udienza ubicate all’interno del locale Palazzo di Giustizia, anziché, come era stato originariamente destinato con deliberazione consiliare del 29 gennaio 2007, alle esigenze di funzionamento della Scuola Forense Materana.

    Il Consiglio richiedente precisa, infine, che l’imputazione contabile della somma succitata è stata modificata, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013, in “Attività collaterali (scuola forense, sportello per il cittadino, servizi per la classe forense)”.
    L’intento del Consiglio di Matera è evidente: preso atto che il Comune di Matera, proprietario dell’immobile sede del tribunale, ha dichiarato in sede di Commissione di manutenzione di non disporre, né ora, né presumibilmente in futuro, delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentivi relativi alle summenzionate due aule di udienza e considerato che detti lavori sono imprescindibili, al fine di garantire “un più ordinato e corretto svolgimento delle attività processuali”, esso ritiene di poter svolgere in detto incombente un essenziale ruolo di supplenza nel superiore interesse costituito dal buon esercizio della funzione giurisdizionale, al quale l’Avvocatura concorre come parte irrinunciabile.
    A tale riguardo, la Commissione osserva quanto segue.
    Il D.Lvo Lgt. n. 382/1944 prevede all’art. 7 che “il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine.”. Specularmente, l’art. 29, comma 2, legge n. 247/2012 demanda al Consiglio “la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine”.
    La nuova legge professionale reca ulteriori norme di rilievo, con riferimento alla fattispecie in esame.
    L’art. 24, comma 3, dispone che gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, istituiti anche “con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.
    L’art. 25, comma 1, poi, attribuisce all’ordine circondariale la facoltà di promuovere “rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni”.
    L’art. 29, comma 3, infine, riconnette il potere del Consiglio di imporre agli iscritti una contribuzione annuale non solo alla necessità di provvedere alle spese gestionali, ma anche “ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali …”.
    Le prime conclusioni che si traggono dal quadro normativo dianzi esposto sono le seguenti:
    a) La gestione del patrimonio dell’ordine apparteneva ed appartiene alla competenza del Consiglio ed è autonoma;
    b) La nuova legge professionale contempla esplicitamente in capo agli ordini territoriali la facoltà di tutelare gli interessi della collettività e la funzione giurisdizionale.

    Con riferimento alla tipologia degli interventi prefigurati, deve in primo luogo osservarsi che l’istituzione dello Sportello per il cittadino costituisce un onere prescritto dall’art. 30 della nuova legge, al quale il Consiglio deve adempiere nel rispetto del Regolamento al riguardo predisposto ed approvato dal C.N.F. il 4 maggio 2013.
    Nulla osta, quindi e previa assunzione delle necessarie delibere, a destinare parte degli Euro 125.000,00 a suo tempo stanziati per i fabbisogni della Scuola Forense Materana, alla costituzione dello Sportello per il cittadino.
    L’anzidetta autonomia della gestione patrimoniale consente di ritenere possibile, da parte del Consiglio di Matera, anche l’intervento manutentivo all’interno del tribunale di proprietà del Comune di Matera. Una iniziativa di tal fatta va però resa compatibile con le prescrizioni recate dalla Legge n. 392/1941, che pone a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari tutte le spese necessarie per i relativi locali (artt. 1 e 2). Inoltre, il successivo art. 5 dispone che la scelta dei locali da destinare ad Uffici giudiziari sia subordinata al parere di idoneità dell’U.T.E. ed all’assenso del Ministero della Giustizia. Seppur si possa ragionevolmente ritenere che detta norma si applichi in ragione della scelta degli Uffici giudiziari nel loro complesso, pare prudente non trascurarla, non foss’altro perché questa Commissione non conosce l’ubicazione e lo stato dei locali che dovrebbero essere oggetto di intervento manutentivo, onde destinarli ad aule di udienza.
    L’intervento, in tal modo, si concretizzerebbe sempre, per il Consiglio territoriale, nel consapevole esercizio di un’attività non economica, perché non remunerativa in termini finanziari, finalizzata, come previsto dall’art. 24 della legge n. 247/2012, “alla tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 11 dicembre 2013, n. 127

    Quesito n. 351, COA di Matera

  • Il COA di Matera pone due quesiti: a) con il primo chiede parere sulla permanenza dell’obbligo di notificazione all’interessato della deliberazione di iscrizione nell’albo, obbligo già previsto dall’art. 31 del RDL n. 1578/33, ma non reiterato nell’art. 17 della L. n. 242/12, il quale contempla tale adempimento solo nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di iscrizione ed esclusivamente nei confronti dell’interessato; b) con il secondo quesito ritiene che in materia di cancellazione dall’albo la novella (sempre l’art. 17) non prevede più l’onere di notificare la deliberazione oltre che all’interessato, al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello e il Tribunale.

    La risposta è nei seguenti termini:
    a) Deliberazione di iscrizione
    Disponeva l’art. 31 del RDL. n. 1578/33, che il Consiglio dovesse deliberare entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Precisava testualmente: “La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg. all’interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi”.
    L’art. 17, c. 7, della L. n. 242/2012 ha confermato sia l’obbligo della pronunzia sull’istanza di iscrizione nel termine di 30 gg., sia l’obbligo della notifica all’interessato della deliberazione di iscrizione in copia integrale nel termine di giorni 15. La formula usata in detto comma (“la delibera deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg. all’interessato”) deve ritenersi comprensiva di qualsiasi tipo di pronunzia e non già limitata alla sola deliberazione di rigetto.
    La nuova disposizione non prevede più la notificazione della deliberazione di iscrizione al Procuratore della Repubblica.
    b) Delibera di cancellazione.
    La deliberazione di cancellazione (per mancanza dei requisiti necessari per l’iscrizione) deve essere notificata entro 15 gg. all’interessato (art. 7, c. 13).
    Non è prevista la notificazione al Procuratore della Repubblica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 dicembre 2013, n. 126

    Quesito n. 348, COA di Matera

  • Il COA di Trapani chiede se rientri nelle eccezioni alle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 19 L. n. 247/12 lo svolgimento delle mansioni di formatore di materie giuridiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso associazione senza scopo di lucro accreditata dalla Regione Sicilia.

    Ai fini di una corretta risposta al quesito così come posto vanno esaminati, non solo l’art. 19, ma anche l’art. 18 lett. a) e d). Infatti prima di esaminare le eccezioni alle norme sull’incompatibilità è necessario stabilire se sussista o meno, in via generale, l’incompatibilità stessa; nella specie si tratta di un lavoro avente il carattere della subordinazione e dell’indeterminatezza temporale e, quindi, a norma della lett. d) dell’art. 18, determinante l’incompatibilità con l’esercizio della professione. Ciò detto, deve valutarsi se nel caso prospettato dal COA di Trapani possa applicarsi l’eccezione di cui all’art. 19 cit. Orbene tale eccezione, specificamente riguardante l’insegnamento o la ricerca, chiarisce non solo che deve trattarsi di materie giuridiche, ma altresì che le stesse debbano essere insegnate in Università, scuole secondarie pubbliche o private parificate e in istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Sono quindi escluse tutte le associazioni private, anche senza scopo di lucro, seppure accreditate presso enti pubblici. Ne discende quindi che lo svolgimento di mansioni di docente di materie giuridiche in associazione di natura privatistica non rientri tra le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. Tanto stabilito in linea generale e di principio, va chiarito che è di esclusiva spettanza dei COA, avendo essi poteri istruttori sottratti a questa commissione, valutare la natura giuridica dell’associazione e del rapporto di lavoro.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 125

    Quesito n. 347, COA di Trapani

  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 22 ottobre 2013 Prot. n. 0012342, ha richiesto parere in ordine alla ammissibilità di una dichiarazione di assenza di ragioni di incompatibilità rilasciata da un componente di un collegio arbitrale in materia di lavori pubblici, laddove risulti che la difesa della parte, che ha proceduto alla sua designazione, è affidata ad altro avvocato associato nel medesimo studio professionale.

    Osserva la Commissione che il quesito dell’amministrazione rimettente implica un duplice ordine di considerazioni: il primo, in relazione al rapporto associativo intercorrente tra l’arbitro ed il difensore della parte che la nomina ha disposto e, il secondo, con riguardo al contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro circa l’assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
    Entrambi i profili vanno considerati a presidio dei principi generali di indipendenza e di imparzialità – i quali si traducono in regole specifiche ed ineludibili di condotta – che devono caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale rispetto alle parti del procedimento e nei cui confronti l’arbitro opera pariteticamente quale mandatario.
    Né il codice di procedura civile – il cui art. 815 non contempla la fattispecie tra i casi tipici di ricusazione – né il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 offrono spunti precettivi; soccorre, invece, il Codice deontologico forense, il cui art. 55, valorizzando nel preamboloPreambolo cod. prev.L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal m…Leggi il testo completo → i doveri di probità, correttezza, imparzialità ed indipendenza dell’arbitro, prescrive espressamente nel suo canone II che “L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”; ad ulteriore presidio del rigore della anzidetta disposizione, il richiamato canone impone, altresì, all’avvocato-arbitro di rappresentare, comunque, chiaramente “alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
    Il Codice deontologico forense pone, dunque, un divieto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l’accettazione della nomina ad arbitro con conseguenze che attengono al sindacato deontologico circa la legittimità del comportamento del professionista.
    Rilievo analogamente deontologico assume, sotto concorrente profilo, anche il contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico, ove venga taciuta la circostanza (invero assorbente nella prospettiva del precetto deontologico sopra riferito) del rapporto associativo corrente tra l’arbitro stesso ed il difensore della parte.
    Nei termini su esposti è il richiesto parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 124

    Quesito n. 343, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, con nota 5 novembre 2013, ha richiesto parere sul seguente quesito: “in caso di conferma di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, come deve comportarsi il collega se assiste una parte già ammessa al gratuito patrocinio”.

    Il Consiglio rimettente pone, quindi, la questione degli effetti della sanzione disciplinare definitiva sulla prosecuzione dell’attività difensiva del professionista che assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
    La materia è regolata, per quanto in specie rileva, dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (modificato dalla L. 24 febbraio 2005 n. 25): colui che viene ammesso al gratuito patrocinio attinge il difensore dagli appositi elenchi di avvocati istituiti dai Consigli dell’Ordine, nei quali i professionisti interessati sono iscritti a condizione di non avere riportato, nel quinquennio precedente, sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento; l’art. 81, comma 3 del D.P.R. n. 115/2002, inoltre, prescrive la cancellazione di diritto dal su indicato elenco dell’avvocato più afflittivamente sanzionato.
    Osserva la Commissione che, nulla espressamente disponendo la legge al riguardo e sempreché la sanzione non implichi l’inibizione, pur temporanea, all’esercizio dell’attività professionale, la definitività della sanzione disciplinare, ipso iure comportante la cancellazione dall’elenco tenuto dal Consiglio territoriale, non pare poter incidere sull’esercizio dello ius postulandi del difensore in favore della parte assistita già ammessa al patrocinio a spese dello Stato; un tale riflesso comporterebbe, infatti, un possibile vulnus alla piena realizzazione del diritto alla difesa della parte privata beneficiata, in contrasto con le finalità di ordine pubblicistico e costituzionalmente orientate della stessa legge. Deve quindi in conclusione ritenersi che i requisiti necessari per l’iscrizione debbano esistere al momento del conferimento del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 123

    Quesito n. 342, COA di Oristano

  • Il COA di Avezzano chiede se l’iscrizione all’Albo degli Avvocati sia compatibile con la stipula di un contratto di formazione a progetto per il quale non sembrerebbero emergere vincoli di subordinazione ovvero continuità della prestazione. Lo stesso COA segnala anche che il professionista intenderebbe iscriversi alla gestione separata INPS, pur rimanendo iscritto alla Cassa Forense. In relazione a tale ultimo aspetto si chiede se una tale condizione consenta la permanenza nell’Albo.

    In relazione al primo quesito, questa commissione ha già formulato diversi pareri anche in relazione alla nuova legge professionale (art. 18 L. n. 247/12; v. Parere n. 110 del 23 ottobre 2013); in tali pareri veniva specificamente esaminata l’eventuale incompatibilità in relazione al rapporto di lavoro, del contratto di collaborazione a progetto, stabilendo che spetta esclusivamente al COA di analizzare l’oggetto della prestazione per poterne definire precisamente la natura e conseguentemente valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Infatti, ove da questo esame derivasse la convinzione che si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione a progetto, sussisterebbe comunque l’incompatibilità di cui alla lett. d) dell’art. 18 cit.

    Quanto al secondo quesito, dal momento che l’art. 21 non consente alcuna forma alternativa di iscrizione previdenziale diversa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a meno che l’iscrizione alla gestione separata INPS non assuma la forma di previdenza su base volontaria, la stessa sarebbe ostativa all’iscrizione e/o permanenza nell’Albo. Anche in questo caso, però, rientra nei poteri del COA accertare la natura volontaria di qualsiasi altra forma di previdenza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 121

    Quesito n. 339, COA di Avezzano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento formula un quesito in relazione all’interpretazione dell’art. 41, comma 6, lett. b) e comma 7, in merito al periodo di tirocinio che è possibile svolgere presso l’Avvocatura dello Stato.

    Sul punto, questa Commissione si è già espressa con il proprio parere n. 62 del 22 maggio 2013, che di seguito si riporta integralmente:

    Quesito n. 260, COA di Firenze, Rel. Cons. Merli
    Parere 22 maggio 2013, n. 62

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 120

    Quesito n. 337, COA di Trento