Autore: admin

  • Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • Il COA di Massa Carrara chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione a tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate di durata di mesi sei, rientrante nell’ambito della procedura della selezione pubblica per l’assunzione di unità lavorative.

    Il quesito proposto attiene alle incompatibilità, oggi, tassativamente stabilite dall’art. 18 della legge n. 247/12. Le stesse riguardano qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome o conto altrui, ovvero la qualità di socio, illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone con finalità commerciale e anche di società di capitali, anche costituite in forma cooperativa, nonché qualsiasi attività di lavoro subordinato anche con orario part-time. Ne discende che nessuna incompatibilità è prevista dalla legge relativamente alla partecipazione a tirocini a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. Nessuna incompatibilità sussiste anche in ragione della durata (mesi 6) per la quale non si prevede l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente, né il tirocinio può farsi rientrare nella nozione di “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, dal momento che trattandosi di tirocinio, questo è svolto certamente in maniera continuativa, ma non professionale in quanto caratteristica propria del tirocinio è quella di non rappresentare un’attività professionale.
    Solo al termine dello stesso e una volta completata con esito positivo la procedura di selezione, conseguendo il rapporto d’impiego, si manifesterebbero i presupposti per l’incompatibilità. In un’interpretazione non restrittiva della nuova legge professionale, addirittura, il tirocinio potrebbe rientrare all’interno del continuo e costante aggiornamento relativamente a specifica competenza professionale. Infatti, per il tirocinante che non avrà completato positivamente la procedura, nessun rapporto di lavoro sarà instaurato e conseguentemente il periodo di tirocinio svolto varrà al solo fine della acquisizione di una specifica competenza in materia tributaria e fiscale.
    Alla luce delle considerazioni che precedono è parere di questa Commissione che non sussista alcuna incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento del tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate prodromico a procedura di selezione pubblica per l’assunzione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 75

    Quesito n. 273, COA di Massa Carrara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha sottoposto a questa Commissione due distinti quesiti: a) Se l’anzianità almeno quinquennale di iscrizione all’Albo dell’Avvocato presso il quale può utilmente svolgersi il tirocinio, ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, sia requisito indispensabile anche qualora il tirocinio venga svolto presso l’Avvocatura di Stato, ovvero nell’Ufficio Legale di un Ente pubblico; b) Quale sia il Consiglio dell’ordine che debba rilasciare il certificato di compiuta pratica qualora il praticante avvocato si trasferisca presso altro Ordine durante il periodo di tirocinio.

    In relazione al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dal summenzionato art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.
    La lettera b) del medesimo comma consente l’espletamento del tirocinio anche presso l’Avvocatura di Stato, ovvero presso l’Ufficio legale di un Ente pubblico per non più di dodici mesi. Il comma 7, infine, prescrive che, comunque, il tirocinio debba essere necessariamente svolto, per almeno 6 mesi, presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato.
    Per quanto sopra, ritenendosi da parte di questa Commissione che, in ragione del limite temporale complessivo posto dalla lettera b) anzidetta, il tirocinio potrà essere svolto per l’intero arco dei diciotto mesi (art. 41, comma 6) solo presso un Avvocato, il requisito dell’anzianità professionale minima potrebbe non applicarsi, in quanto non previsto, ai tirocini alternativi di cui alla lett. b).
    Da una diversa angolazione, privilegiando una considerazione che la Commissione ritiene più razionale e, quindi, preferibile, il vincolo, gravante sul tirocinante, di svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato induce a far ritenere, in via di interpretazione analogica, che il requisito dell’anzianità professionale minima debba anche essere rispettato da parte dell’Avvocatura di Stato. In caso contrario infatti, stante la libera alternativa fra il tirocinio presso il libero foro e quello presso l’Avvocatura statuale, il tirocinante potrebbe essere privato del contributo dell’esperienza e delle competenze professionali e tecniche maturate dal dominus in quell’arco temporale che il Legislatore ha ritenuto essenziale ai fini della formazione.
    È auspicabile, pertanto, che detta interpretazione venga consacrata nel Regolamento che il Ministero, sentito il CNF, dovrà emanare per disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio ai sensi del comma 13 del succitato art. 41.
    In conclusione, deve ritenersi che:
    “La pratica presso l’Avvocatura di Stato impone che l’Avvocato dello Stato responsabile del tirocinante abbia un’anzianità professionale almeno quinquennale. Detto vincolo, invece, non grava sugli avvocati applicati all’ufficio legale di un Ente pubblico.”
    In relazione al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    L’art. 45, comma 2, Legge n. 247/2012 prevede che ogni Consiglio dell’Ordine presso il quale il tirocinante ha svolto il tirocinio, anche per limitati periodi, è tenuto a certificarne la durata fino alla “data di presentazione della domanda” di trasferimento ad altro Consiglio dell’Ordine. Anche il nuovo Consiglio dell’Ordine, peraltro, sarà tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica per il periodo ivi compiuto. Sebbene la norma non ne faccia cenno, potrebbe ragionevolmente ritenersi che, stante il valore vincolante della certificazione, qualora il Consiglio dell’Ordine (il primo, il secondo od il terzo, etc.) accerti il completamento del prescritto periodo di diciotto mesi, rilasci anche il certificato di compiuto tirocinio.
    Nei termini anzidetti si ritiene, quindi, di poter rendere il parere richiesto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2013, n. 74

    Quesito n. 272, COA di Firenze

  • La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere

    L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall’esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 3 settembre 2013, n. 154
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 12-10-2011, n. 159.

  • Il COA di Milano chiede parere sull’art. 20 della legge n. 247/2012 (Sospensione dall’esercizio professionale), con particolare riferimento a: 1) Durata della sospensione e limiti temporali della stessa; 2) obbligo di pagamento della quota di iscrizione dovuta per il periodo di sospensione; 3) sussistenza di limiti nel caso in cui l’avvocato sia sottoposto a procedimento disciplinare o abbia pendenze di esposti.

    La risposta ai quesiti è nei seguenti termini:
    – la sospensione dall’esercizio professionale dura per tutto il periodo della carica;
    – permane l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione atteso che la sospensione dall’esercizio professionale per assunzione di carica politica o istituzionale non incide sull’iscrizione all’Albo;
    – la sospensione non produce effetti di alcun genere sui procedimenti disciplinari in corso, né sulla pendenza di esposti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 73

    Quesito n. 271, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro con nota del 18 marzo 2013 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato.

    Il Consiglio rimettente evidenzia il nesso sistematico tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e) rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, mentre l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
    Dandosi, peraltro, atto che – secondo le indicazioni interpretative diffuse dal Consiglio Nazionale Forense nell’immediatezza dell’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 – la novellata disciplina dell’accesso alla professione forense (Capo I del Titolo IV della Legge n. 247, nel quale è compreso il su indicato art. 41) entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2015 (ai sensi dell’art. 48 della medesima legge), il quesito in esame prospetta l’immediata applicabilità della sola disciplina dell’art. 17, comma 4 e, di riflesso, dell’art. 18, lett. d).
    Osserva la Commissione che, ponendosi la questione in termini di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
    Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.
    Allo stato, pertanto, stante la pendenza del regime transitorio introdotto dall’art. 48 della Legge n. 247/2012, il requisito prescritto dall’art. 18, lett. d) non è operante con riguardo all’iscrizione del praticante avvocato nel relativo registro.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 71

    Quesito n. 258 bis, COA di Catanzaro

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con nota del 9 aprile 2013 Prot. n. 9298 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

    Il Consiglio rimettente evidenzia l’apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
    Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
    Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 70

    Quesito n. 258, COA di Palermo

  • La prorogatio nel caso di revoca del mandato

    Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell’attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi (Nel caso di specie, la sera prima dell’udienza il professionista riceveva una telefonata dell’assistito, che gli comunicava la volontà di farsi assistere da altro difensore. A seguito di ciò, l’incolpato si determinava sic et simpliticer a non comparire all’udienza dell’indomani, senza verificare l’effettiva sostituzione nel mandato, che poi non avveniva, con conseguente assenza ingiustificata all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151

  • La rinuncia al mandato

    L’avvocato, che assista una parte in giudizio e intenda rinunciare al mandato, deve sì darne tempestiva comunicazione all’Autorità procedente (al fine di non provocare ritardo nella definizione del processo e di consentire all’assistito la sostituzione del difensore senza pregiudizio), ma in ogni caso previa comunicazione all’assistito, in ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà (Nel caso di specie, l’incolpato aveva fatto pervenire al Tribunale, lo stesso giorno fissato per l’udienza preliminare, fax di “dismissione del mandato”, senza averne dato previa comunicazione all’assistito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151

  • La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    In ossequio ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza, il difensore che intende avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio dell’udienza ha l’onere di fornire tempestivamente al giudice la prova del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza e attualità dell’impedimento stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità disciplinare del professionista che aveva fatto pervenire istanza di rinvio non documentata e, per di più, solo lo stesso giorno in cui era fissata l’udienza da differire).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151