Autore: admin

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. E’ pertanto irrilevante in sede deontologica che per i fatti disciplinarmente rilevante non sia stata presentata denuncia/querela o che non sia stato comunque aperto alcun procedimento penale, trattandosi di circostanze che non escludono la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro fissati nell’art. 5 del C.D., ai quali l’avvocato deve ispirare la propria condotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva rivolto espressioni offensive nei confronti di un magistrato, che tuttavia non aveva sporto querela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 4.6.2009, n. 65.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) deve essere operata caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare (Nel caso di specie, il CNF ha escluso la sussistenza del requisito de quo in capo ad un soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di guida in stato di ebrezza e ingiuria aggravata in danno di P.U., nonché già condannato  per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187

  • La pretesa “letterarietà” dell’espressione sconveniente o offensiva non ne scrimina la rilevanza deontologica

    La circostanza che l’espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale ad escludere la rilevanza deontologica della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “pinche tiranito”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • I limiti al diritto di critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “tirannuccio da niente”, “una personuccia che si mostra solamente fastidiosa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, CNF 15.3.2013, n. 39; 27.2.2013, n. 22; 27.12.2012, n. 193; 29.11.2012, n. 131; 20.7.201, n. 105; 24.4.2011, n. 45; 2.11.2010, n. 195; 22.10.2010, n. 101; 22 4.2008, n. 28.

  • Illecito inviare una lettera personale al giudice della causa

    L’invio al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, stante l’uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall’ordinamento, e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno ha richiesto, con nota pervenuta il 2 dicembre 2013, parere sul seguente quesito: “Se il Consiglio dell’Ordine sia autorizzato al rilascio di dati concernenti i procedimenti disciplinari definiti o pendenti dell’iscritto, richiesti dal difensore di un imputato al fine della produzione degli stessi dati in un procedimento penale”.

    Il Consiglio rimettente evidenzia che, in specie, l’iscritto all’Albo riveste la qualità di persona offesa dal reato e parte civile nel processo; dovendosi in tale sede assumere la sua deposizione, l’istante difensore dell’imputato ha giustificato la richiesta di tali informazioni ondi utilizzarle in giudizio per il vaglio di attendibilità del professionista interessato.
    Peraltro, il riferito quesito prospetta che le indicazioni richieste al Consiglio territoriale riguardano sia i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati al professionista iscritto, sia i procedimenti disciplinari in corso di svolgimento.
    Osserva preliminarmente la Commissione che l’ostensione delle informazioni in questione ricade nell’ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l’art. 22. Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del “documento amministrativo” nella quale rientrano i dati richiesti dall’istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall’accesso solo “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi”.
    I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, “informazioni” suscettibili di accesso.
    La legittimità della divulgazione di notizie concernenti le sanzioni disciplinari subite da un iscritto all’Albo è stata affermata dal Garante per la protezione dei dati personali con la decisione del 29 marzo 2001, con la quale si è precisato che la conoscibilità dei provvedimenti disciplinari si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia, rispetto ai quali non può ritenersi prevalente l’interesse alla riservatezza del singolo professionista sanzionato, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento disciplinare avvenga in modo corretto ed in termini esatti e completi.
    Per le sanzioni disciplinari interdittive dell’esercizio professionale (sospensione, anche cautelare, cancellazione e radiazione) già il previgente Ordinamento professionale – art. 46 del R.D.L. n. 1578/1933 – prevedeva un regime di pubblicità (mediante comunicazione agli uffici giudiziari ed affissione nei locali del Consiglio territoriale); la L. n. 247/2012 – abolita la sanzione della cancellazione – ha mantenuto, con l’art. 62, commi 5 e 6, intatto il sistema per le altre. D’altro canto, l’art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali espressamente contempla la diffusione delle informazioni relative a tali tipologie di misure sanzionatorie.
    Questa Commissione, con il parere 24 ottobre 2007 n. 43, ha avuto occasione di osservare che il diritto del professionista alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all’Albo.
    Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindersi dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell’Ordine, che l’art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell’utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l’accesso alle informazioni inerenti ogni tipo di sanzione disciplinare, della quale l’iscritto sia stato destinatario. Mentre le forme di pubblicità prescritte dall’art. 62, commi 5 e 6 della L. n. 247/2012 riguardano l’efficienza dell’attività giudiziaria (sulla quale si riflette la perdita dello ius postulandi da parte del professionista sospeso o radiato), il diritto di accesso ai provvedimenti dell’ente amministrativo – anch’esso comportando una forma diversa di pubblicità – risponde all’esigenza di tutelare situazioni di interesse più ampie, purché motivate, specie in relazione ai requisiti della concretezza e dell’attualità, rispetto all’uso che delle stesse l’istante abbia necessità di fare.
    Al quesito del Consiglio rimettente deve, pertanto, darsi risposta positiva relativamente alle sole sanzioni definitive comminate all’iscritto all’Albo, la cui ostensione dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell’esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l’eventuale motivata opposizione.
    Vanno, invece, ritenute sottratte al diritto di accesso da parte di terzi, le informazioni concernenti i procedimenti disciplinari in corso di svolgimento, i quali devono soggiacere al generale principio di riservatezza dell’azione amministrativa (che nella esplicazione della funzione disciplinare comporta il segreto d’ufficio), in quanto finalizzato anche alla tutela della presunzione di non colpevolezza del professionista perseguito.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 22 gennaio 2014, n 5

    Quesito n. 349, COA di Belluno

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia pone il seguente quesito: se le elezioni suppletive (previste dall’art. 15 del Dlgs.lgt. n. 382/1944) possano essere indette, o meno, nel periodo di prorogatio dei Consigli dell’Ordine previsto dall’art. 65 della legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva che la succitata norma non introduce limitazioni all’operatività del Consigli per l’intero periodo della proroga, che andrà ad esaurirsi il 31 dicembre 2014.
    Come affermato nel precedente parere 22 maggio 2013, n. 57, poiché ai Consigli attualmente prorogati non è applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6 del nuovo ordinamento professionale, qualora il Consiglio debba provvedere a sostituire componenti deceduti o dimissionari dovrà ricorrere allo strumento contemplato dal summenzionato art. 15 del D. lgs. lgt. n. 382/1944, indicendo elezioni suppletive.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 4

    Quesito n. 341, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia