Autore: admin

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    La violazione dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → trova il suo limite nel superiore esercizio del diritto di difesa innanzi al quale gli aspetti formali connessi all’obbligo di riscontrare la comunicazione del COA devono cedere le loro prerogative, se pure formalmente nella fase dei chiarimenti si notizia solo di un fatto che astrattamente potrebbe sintetizzarsi in un formale addebito di violazione deontologica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’omessa motivazione circa la sanzione disciplinare adottata in concreto

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione da irrogare non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità ovvero l’annullabilità della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice dell’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire apportando tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156

  • La sanzione disciplinare è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento

    La sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    La norma generale dell’art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153

  • Inammissibile il ricorso in proprio avverso il rifiuto di iscrizione all’albo degli avvocati (stabiliti)

    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in proprio la decisione del Consiglio territoriale con la quale veniva rigettata la sua richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15 dicembre2011, n. 180 – Pres. ALPA – Rel. SICA – P.M. FEDELI (conf.) – dott. P.L.; Cons. Naz. Forense 9 settembre2011, n. 135 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – avv. M.I.;Cons. Naz. Forense 18 luglio2011, n. 118 – Pres. ALPA – Rel. MASCHERIN – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. G.D.E.;Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – dott.ssa L.C.; Cons. Naz. Forense 22 ottobre2010, n. 99 – Pres. f.f. CARDONE – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.).

  • Cassa Forense: il tardivo o mancato invio del modello 5

    Ciascun iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve comunicare a detto Ente su apposito modello (denominato “mod. 5”), da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno; l’omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione stessa (art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato ed integrato dall’art. 9 della Legge n. 141/1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 3 settembre 2013, n. 152

  • Aggravamento e attenuazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155

  • Il COA di Palermo chiede parere sull’interpretazione della L. n. 215/2004 recante disposizioni in materia di incompatibilità post carica a cui sono soggetti per 12 mesi i liberi professionisti che abbiano concluso il mandato politico o amministrativo.

    In particolare si invoca la pronunzia del CNF sulle seguenti questioni:
    A. la latitudine delle limitazioni all’attività professionale nel periodo definitivo post-carica;
    B. l’applicabilità ai componenti degli organi di governo di una Regione a statuto speciale che non ha puntualmente normato la fattispecie, in presenza di una disposizione normativa sul regime delle incompatibilità (durante e dopo lo svolgimento del mandato amministrativo) che rinvia espressamente all’esercizio della potestà legislativa regionale;
    C. la compatibilità delle delineate preclusioni previste dalla normativa nazionale – ammesso e non concesso che, come si dubita, esse operino anche nell’ordinamento regionale – con il settore della consulenza legale; settore nel quale, ormai, per pacifica evoluzione legislativa e della giurisprudenza amministrativa, “si possono conferire incarichi solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica e non di tipo fiduciario” (così il quesito). E quanto meno con specifico riferimento a tale fattispecie.
    La risposta è nei seguenti termini:
    A. La latitudine temporale è fissata dalla legge in 12 mesi decorrenti dalla cessazione della carica. L’incompatibilità riguarda qualunque attività professionale o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, in favore di soggetti pubblici o privati (art. 2, lett. f).
    B. Il CNF non ha competenza ad emettere pareri in materia di potenziali conflitti tra Stato e Regioni, ancorché riguardanti la professione di avvocato. Va in ogni caso tenuto presente che la legge in esame non è stata impugnata da alcuna Regione e deve ritenersi quindi applicabile erga omnes senza limitazioni di ordine regionale.
    C. L’incompatibilità in questione è prevista dalla legge con specifico riferimento al soggetto cessato dalla carica, il quale, per il periodo della incompatibilità, non può essere beneficiario di alcun incarico professionale, ancorché conferibile con il sistema della selezione competitiva o con altre modalità, né può comunque esercitare le suddette attività professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 88

    Quesito n. 294, COA di Palermo

  • Il COA di Napoli chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro praticanti Avvocati presentata da soggetto dipendente dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sussista incompatibilità tra lo svolgimento della pratica forense e lo status di appartenente a Forze dell’Ordine con particolare riguardo al contrasto tra il dovere di denunzia e l’obbligo di segretezza e riservatezza del professionista quando il richiedente l’iscrizione svolga mansioni di carattere esclusivamente amministrativo.

    Per consolidato orientamento di questo CNF l’iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine.
    Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l’appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell’ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l’obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell’ordine.
    Anche a prescindere da una tale considerazione l’incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato .
    Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87

    Quesito n. 292, COA di Napoli