Autore: admin

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza chiede di sapere se possa essere annullata in autotutela una decisione dello stesso Consiglio, resa al termine di procedimento disciplinare ed irrogante la sanzione della censura, per intervenuto mutamento della giurisprudenza del CNF.

    Va rilevato, preliminarmente, che l’annullamento in autotutela presuppone un vizio di legittimità del provvedimento, che nel caso di specie non è possibile ravvisare, tale non essendo la mera difformità sopravvenuta rispetto ad un mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro maturato in un momento successivo rispetto al consolidamento della decisione.
    In ogni caso, la decisione de qua si è consolidata a seguito della mancata impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense e non è più possibile, pertanto, espungerla dal mondo giuridico. L’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense è, infatti, l’unico strumento attraverso cui è possibile ottenere la riforma o l’annullamento delle decisioni rese dai COA in sede disciplinare, perché garantisce che l’esame della decisione impugnata e, se del caso, la nuova valutazione delle circostanze concrete – adempimenti necessari per decidere della fondatezza del ricorso – avvengano nel pieno rispetto delle garanzie procedurali funzionali all’effettività del diritto di difesa che caratterizzano il procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi al Consiglio nazionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 109

    Quesito 304, COA di Potenza

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo formula quesito in merito alla possibilità di rilasciare il certificato di compiuta pratica al tirocinante che abbia svolto un semestre di pratica legale all’estero.

    Per costante orientamento del C.N.F. l’esperienza professionale svolta all’estero può essere parificata alla pratica svolta in Italia quanto alla frequentazione dello studio legale (pareri n. 116/2003 e n. 98/2005).
    Si noti che tale principio è stato recepito e codificato dalla nuova Legge Professionale che all’art. 41, pur applicabile solo dal terzo anno di entrata in vigore della legge, prevede (comma 5 lett. c) che il tirocinio possa essere svolto per non più di sei mesi in un altro paese dell’U.E. presso professionisti abilitati all’esercizio della professione con titolo equivalente a quello di avvocato.
    Modalità e frequenza di assistenza alle udienze, ad oggi disciplinate dall’ art. 6 c. 1 lett. a DPR 101/90, dovranno costituire oggetto di un regolamento del Ministero della Giustizia da adottarsi ai sensi dell’art. 41 c. 13 L. 247/12.
    Nel periodo transitorio, ex art. 48 della legge n. 247/12, la pratica forense resta tuttavia disciplinata dalle vigenti disposizioni, e dunque dal citato D.P.R. n. 101/90: resta pertanto fermo l’obbligo di assistenza ad almeno venti udienze per semestre con una continuità di frequenza nel corso di tutto il periodo che, fermo restando il numero, deve essere necessariamente temperata o rimodulata alla luce delle particolari esigenze derivanti dallo svolgimento di un’attività all’estero.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 23 ottobre 2013, n. 108

    Quesito 267, COA di Palermo

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative: a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza; b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.

    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l’assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi, in www.consiglionazionaleforense.it)
    In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.
    Ai sensi dell’art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”. Il successivo comma 3 dell’art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio “può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto” di Corte d’Appello.
    Con riferimento alla individuazione dell’Ordine competente a ricevere l’istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.
    Ai sensi di tale disposizione, infatti, l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall’interessato o dal difensore, al consiglio dell’ordine forense “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo
    in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”; qualora invece a procedere siano “la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
    Su tale istanza, il Consiglio dell’Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).
    L’istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”: nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.
    Non assume invece particolare rilievo il dato dell’appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell’Ordine competente a ricevere l’istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell’art. 80, all’elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).
    L’Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’ordine forense costituito presso il “Tribunale accorpante”.
    Se così non fosse, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall’ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).
    Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 97, comma 2, c.p.p., “i consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di Corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell’art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.
    Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d’Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all’Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
    A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l’art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l’ufficio centralizzato “gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello”.
    Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.
    Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.
    Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 107

    Quesito n. 315, COA di Orvieto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia formula due quesiti, relativi all’incidenza sulla disciplina del tirocinio dell’accorpamento al circondario del Tribunale di Pordenone del territorio dei 13 Comuni assegnati alla soppressa sezione distaccata di Portogruaro (già rientrante nel circondario del Tribunale di Venezia).

    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    In particolare, il COA rimettente pone le due questioni dell’individuazione dell’Ordine presso cui i praticanti dovranno svolgere il tirocinio e dell’individuazione della sede di Corte d’Appello competente per lo svolgimento dell’esame.
    Quanto al primo quesito, si osserva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall’Ordine presso cui sia iscritto il dominus. Pertanto, qualora il dominus originariamente iscritto all’Ordine di Venezia ma con domicilio professionale in uno dei 13 Comuni ora assegnati al Tribunale di Pordenone sia stato trasferito all’Ordine di Pordenone, anche il praticante – qualora intenda mantenere il proprio dominus – dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall’Ordine di Pordenone.
    Quanto al secondo quesito, si osserva che la vicenda della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro e il conseguente accorpamento del territorio dei 13 Comuni ad essa per l’innanzi assegnati al circondario di Pordenone – pur determinando il mutamento della competente Corte d’Appello – non incide sull’applicabilità delle norme che disciplinano l’individuazione della Corte d’Appello competente ai fini dell’esame. Essa, pertanto, continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio (art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1991, n. 101). Come ovvio, il periodo di pratica compiuto presso l’Ordine di Pordenone a seguito dell’eventuale trasferimento rileverà ai fini del conteggio di cui all’art. 9, comma 1 e, ove maggiore rispetto a quello anteriormente svolto presso l’Ordine di Venezia, potrà incidere sull’individuazione della Corte d’Appello competente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 106

    Quesito n. 313, COA di Venezia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere “se al fine della iscrizione nell’Albo degli Avvocati “iscrizione di diritto”, i Professori associati con nomina presso le facoltà universitarie titolari di insegnamenti in materie giuridiche nel settore IUS 10 – Diritto Amministrativo, acquisiscono il diritto di iscrizione nell’Albo senza necessità di superamento di esame di Stato”.

    A sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) L. 247/2012 possono essere iscritti all’albo avvocati altresì “…i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche”.
    Con tale locuzione la norma intende riferirsi ai ruoli accademici dei professori di prima e seconda fascia individuati all’art. 1 del DPR 382/80 che – rubricato “ruolo dei professori universitari e istituzione…..” – prevede appunto che detto ruolo comprenda le fasce a) dei professori straordinari ed ordinari e b) dei professori associati.
    Le suddette figure, ancorchè non esattamente sovrapponibili tra loro sotto molteplici profili, sono tuttavia caratterizzate entrambe dalla continuità e dalla stabilità dell’attività di insegnamento che non ricorre invece per i docenti a contratto e per i ricercatori a tempo determinato: tale circostanza è stata valorizzata in precedenti pareri di questo Consiglio Nazionale che hanno ritenuto la non applicabilità a queste figure del previgente art. 30 lett. a) Rdl 27/11/1933 n. 1578.
    La norma della nuova legge professionale riproduce, pur con parziali modifiche, la precedente previsione – secondo la quale potevano essere iscritti all’Albo degli Avvocati, dopo tre anni di insegnamento, i professori di ruolo delle discipline giuridiche delle facoltà della Repubblica – e, analogamente a quanto disponeva il richiamato art. 30, non richiede che l’attività di insegnamento sia svolta presso un dipartimento (già facoltà) di scienze giuridiche ma esclusivamente che il professore, ordinario o associato, appartenga al settore scientifico-disciplinare contrassegnato dal codice IUS (materie giuridiche).
    L’interpretazione letterale della norma non può lasciare dubbi: è l’insegnamento di materie giuridiche – in qualsiasi sede (purchè universitaria) venga svolto – che costituisce condizione per l’iscrizione all’albo degli avvocati, unico requisito essendo l’appartenenza del docente al settore scientifico-disciplinare IUS e risultando irrilevante che il ruolo organico di professore, ordinario od associato, venga ricoperto in dipartimento diverso da quello del settore giuridico.
    La risposta al quesito deve quindi essere resa nei seguenti termini: i professori associati, con nomina presso (qualsiasi) dipartimento universitario (già facoltà), che appartengano al settore scientifico-disciplinare IUS e svolgano quali titolari attività di insegnamento in materie giuridiche da almeno cinque anni, possono essere iscritti di diritto all’albo degli avvocati senza necessità del superamento del relativo esame di stato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 25 settembre 2013, n. 103

    Quesito n. 310, COA di Roma

  • Il COA di Isernia chiede se esistano direttive del CNF in base alle quali il COA sia tenuto a comunicare alla parte alla quale si riferisce la prestazione, l’avvio del procedimento di opinamento delle parcelle. In caso di risposta affermativa, quali siano tali direttive e dove possano essere reperite.

    In via preliminare va detto che non vi sono, nemmeno in via informale, direttive emanate dal CNF relativamente alle modalità e termini di espletamento dell’attività di espressione di parere di congruità, ciò in quanto l’attività di cui all’art. 29, comma I, lett. L), ha natura esclusivamente amministrativa svolta dall’Ente Pubblico non economico (COA). Orbene proprio in ragione della richiamata natura di Ente Pubblico non economico, nell’espletamento dell’attività amministrativa deve trovare applicazione la legge n. 241/90, ed, in particolare, la normativa relativa ai procedimenti amministrativi, nonché, ancora più specificamente, l’art. 7 in virtù del quale l’avvio del procedimento deve essere comunicato a tutti i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a tutti quei soggetti che in virtù di norma specifica abbiano il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo (in tal senso, questa Commissione si è già espressa con il proprio parere n. 2 del 16 gennaio 2013). Non vi è dubbio, quindi, che poiché il cliente assume la veste di soggetto nei confronti del quale il parere di congruità espresso dal COA è destinato a produrre effetti, questi debba essere avvisato dell’avvio del procedimento, facendo così sorgere in capo a lui anche tutti i diritti specificamente previsti dalla normativa richiamata (invio di deduzioni, accesso agli atti, osservazioni alla richiesta, ecc.).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 101

    Quesito n. 308, COA di Isernia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha chiesto, con lettera del 13 settembre 2013, di conoscere il parere di questo Consiglio con riferimento a due distinte problematiche, originate entrambe dall’intervenuta attribuzione alla competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, in forza del D. Lgs. n. 155/2012, dell’area geografica già destinata alla giurisdizione della sezione distaccata del Tribunale di Venezia in Portogruaro.

    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    Con il primo quesito si chiede di conoscere se l’attuale elettorato attivo e passivo del foro di Venezia sia composto dagli attuali iscritti al locale Ordine degli Avvocati, fra i quali sono annoverati anche gli avvocati con domicilio professionale nei Comuni ora ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone. Ciò in quanto l’Ordine dovrà indire elezioni suppletive.
    Con il secondo quesito si chiede di precisare se gli avvocati con domicilio professionale ora ubicato nel circondario del tribunale di Pordenone debbano iscriversi a quest’ultimo Ordine.
    Com’è noto, l’art. 7 della legge n. 247 di riforma della professione forense, approvata il 31 dicembre 2012 ed entrata in vigore in data 15 gennaio 2013, prescrive che l’avvocato debba iscriversi all’Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, “di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.”.
    Discende dalla normativa dianzi richiamata quanto segue.
    Il succitato art. 7 reca una previsione di contenuto non cogente, “di regola” (equivalente, secondo lo Zingarelli, ai sinonimi solitamente od usualmente), che coincide con quella leggibile nel successivo art. 13, laddove si prevede che la pattuizione del compenso professionale avviene “di regola per iscritto”, ma che nulla vieta si perfezioni in altra forma. La perfetta coincidenza del principio applicabile alle due diverse fattispecie impone dunque un’interpretazione uniforme. Di conseguenza, il domicilio professionale ed il luogo della prevalente attività dell’avvocato potrebbero anche non coincidere.
    Nel caso che ci occupa, dunque, la prescrizione cogente recata dalla norma succitata è costituita dalla necessaria coincidenza fra l’ubicazione del domicilio professionale dichiarato al momento della richiesta di iscrizione ex art. 17, c. 1, lett. c) ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Per tale ragione, l’iscritto avente il domicilio professionale oggi ricadente, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 155/2012, nel circondario del Tribunale di Pordenone, dovrebbe trasferire la propria iscrizione all’Ordine di Pordenone, malgrado l’attività prevalente possa, per qualche tempo ancora, gravare sul foro veneziano.
    La determinazione del domicilio costituisce, dunque, il principio inderogabile al quale fare riferimento, anche a prescindere dall’eventuale coincidenza del medesimo con il luogo nel quale viene prevalentemente svolta l’attività. La proroga dei Consigli dell’Ordine in carica fino al 31 dicembre 2014, disposta dalla norma transitoria della legge di riforma, non pregiudica l’applicazione immediata del principio anzidetto, posto che essa è volta ad assicurare un opportuno
    periodo di continuità operativa, nelle more della predisposizione dei regolamenti attuativi, in capo ai Consigli e che questa continuità non è compromessa dalla marginale rideterminazione dell’elettorato.
    Posto quanto sopra, si osserva, da ultimo, che l’ottemperanza al nuovo principio potrà agevolmente conseguirsi mediante il procedimento contemplato dal comma 12 dell’art. 17 della legge professionale vigente; a seguito della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell’Ordine di attuale appartenenza, l’iscritto potrà infatti confermare, ovvero diversamente dichiarare, il proprio domicilio professionale e conseguentemente convenire con il Consiglio medesimo se persista, ovvero sia venuto meno, il requisito essenziale per l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 17, c. 1, lett. c), legge n. 247/12.
    La risposta, necessariamente articolata, al primo quesito va pertanto data nel senso che:
    1) gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D. Lgs. n. 155/2012 – All. 1 Tab. A, debbono regolarizzare la propria iscrizione all’albo ottemperando alla prescrizione recata dall’art. 7 legge n. 247/2012. A tal fine, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia potrà procedere alla revisione dell’albo, effettuando le opportune comunicazioni a detti iscritti. Sarà peraltro opportuno che, al procedimento di revisione vero e proprio, l’Ordine faccia precedere una circolare con l’invito agli iscritti che si trovano in quella singolare posizione a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell’albo d’origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro Ordine. Qualora, peraltro, questi ultimi non dovessero procedere alla modifica del domicilio professionale, spostando il medesimo nel territorio attualmente corrispondente al circondario del Tribunale di Venezia, l’Ordine di Venezia non potrà che procedere alla loro cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti prescritti dall’art. 17 della legge n. 247/12 per l’iscrizione in quell’Albo;
    2) di conseguenza gli Avvocati iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, aventi però domicilio professionale nel territorio dell’attuale circondario del tribunale di Pordenone non costituiscono elettorato attivo e passivo ai sensi dell’art. 25, c. 2, legge n. 247/2012, finché non si provvede – dietro presentazione di apposita domanda – all’iscrizione degli avvocati che hanno maturato il requisito necessario (domicilio professionale nel territorio conferente) a seguito della riforma della geografia giudiziaria.
    Il parere riportato sub a1 costituisce anche risposta al quesito formulato dal COA di Venezia sub 2.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 100

    Quesito n. 305, COA di Venezia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha chiesto, con nota del 6 agosto 2013 Prot. n. 18859, parere in merito alla sussistenza, o meno, di incompatibilità all’esercizio professionale nel caso di un iscritto che svolga funzioni di consigliere delegato in una società a r. l. con socio unico l’Agenzia del Demanio.

    Segnala, in punto di fatto, il Consiglio rimettente che il quesito concerne una società oggetto di confisca definitiva, acquisita al patrimonio dello Stato e gestita dall’ “Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (ex D.L. n. 4/2010); l’attività del consigliere delegato implicherebbe, inoltre, l’esercizio di funzioni connesse alla sola ordinaria amministrazione.
    Osserva la Commissione che, nella fattispecie, assume rilievo dirimente il profilo della compagine sociale, pacificamente e per l’intero pubblica, dell’ente giuridico interessato. Ciò consente di escludere, a norma del secondo periodo dell’art. 18, comma 1 lett. c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, a priori ogni aspetto di incompatibilità.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che l’interessata non versi in condizione ostativa alla permanenza nell’albo custodito dal Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 99

    Quesito n. 303, COA di Palermo

  • Il COA di Palermo chiede di chiarire se l’esperimento del tentativo di conciliazione sia atto prodromico necessario onde poter rilasciare parere di congruità richiesto dall’iscritto, ovvero se un tale parere possa essere rilasciato a prescindere dal tentativo di conciliazione.

    In merito al quesito posto la Commissione, con parere del 22 maggio 2013, n. 59, ha già fornito risposta. Il parere, pur formulato in termini formalmente diversi, in quanto nel quesito si chiedeva se il parere di congruità potesse essere emesso senza aver preventivamente espletato il tentativo di conciliazione, risulta dirimente anche per la presente questione.
    La legge n. 247/12, all’art. 29, contempla il potere di esprimere pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (art. 29, comma I, lett. L). Tale potere è specificato nell’art. 13, comma 9, che al secondo periodo inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine territoriale senza prevedere alcun aggravio del procedimento di liquidazione, la cui attivazione compete in via esclusiva all’iscritto e prevede come unico presupposto la mancanza dell’accordo. La netta divisione dei due periodi del comma 9, la diversità dei soggetti cui spetta il diritto di impulso e la ripetizione in entrambi i periodi della medesima espressione “in mancanza di accordo” depone per la mancanza di pregiudizialità del tentativo di conciliazione rispetto alla richiesta di parere. Infatti l’espressione “in mancanza di accordo” non è riferita alla sussistenza di un’intesa raggiunta in qualsiasi forma anche in seguito a tentativo esperito dal COA, ma si riferisce specificamente all’esistenza dell’atto di cui al comma 2 dell’art. 13 (L.n. 247/12), che prevede che il compenso sia pattuito di regola per iscritto. Allorquando tale pattuizione manchi e vi sia contestazione da parte del cliente il professionista, a prescindere dal tentativo di conciliazione, cui potrebbe non avere interesse, può chiedere al COA un opinamento di congruità della pretesa economica avanzata. Non è chi non veda come in considerazione di quanto detto tra l’esperimento del tentativo di conciliazione e la richiesta di espressione di parere di congruità non si configuri alcun rapporto di pregiudizialità, ma al contrario si a conferma dalla lettera della norma che l’adozione del parere non è preclusa dalla mancanza di preventivo tentativo di conciliazione, ma subordinata alla sola assenza dell’accordo di cui all’art. 13, comma 2.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 98

    Quesito n. 302, COA di Palermo

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha richiesto, con nota del 29 luglio 2013 Prot. n. 629/2013, parere in merito alla possibilità di assimilare, ai fini dello svolgimento della pratica forense, alla presenza in udienza quella avanti all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

    Il Consiglio rimettente evidenzia, in particolare, che l’interessata avrebbe segnalato la natura “giurisdizionale” di talune attività dell’Autorità.
    Osserva la Commissione che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, quale organismo pubblico indipendente, espleta funzioni di natura tipicamente amministrativa ed identica natura hanno i provvedimenti (ancorché di portata sanzionatoria) che la stessa adotta nell’attuazione delle sue competenze a tutela della concorrenza di settore e degli interessi dei consumatori.
    Deve, pertanto, sistematicamente escludersi che la partecipazione alle audizioni disposte dall’Autorità possa equivalere, in via sostitutiva, a quella alle udienze nel numero prescritto per ogni semestre di pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 97

    Quesito n. 300, COA di Milano