Lo scopo del procedimento disciplinare è quello di pervenire ad una decisione che, ove affermativa di responsabilità, si fondi su prove che non lascino margini di dubbio, ed infligga in tal caso una pena adeguata; la pena disciplinare pertanto non può dipendere, nella scelta della sua severità, dal grado o percentuale di dubbio o di certezza in ordine alla responsabilità dell’incolpato, derivando in ragione di causa ad effetto dalla ritenuta e certa colpevolezza di quest’ultimo (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva riconosciuto che non era emersa dal procedimento la responsabilità dell’incolpato oltre ogni ragionevole dubbio e tuttavia, proprio per tale motivo, ne riteneva la colpevolezza irrogando però una sanzione disciplinare -l’avvertimento- del tutto irrisoria in relazione ai fatti contestati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione).
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Inammissibile la domanda, nell’appello al CNF, di condanna di risarcimento del danno
La materia del risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del CNF, essendo la competenza di detto organo limitata, in sede disciplinare, alla cognizione delle impugnazioni delle deliberazioni dei COA e alla valutazione della loro eventuale illegittimità (Nel caso di specie, con l’impugnazione della decisione del COA che lo aveva sanzionato disciplinarmente, l’incolpato aveva chiesto accertarsi la colpa del Consiglio territoriale, con condanna del medesimo al risarcimento del danno, anche “da perdita di chance costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità della domanda in parte qua, peraltro rigettando anche nel merito l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, Cass. Civ., SSUU, 4 maggio 2006, n. 10215. -
Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
Il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103. -
I limiti, anche deontologici, alla critica dell’operato del giudice
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi dell’art. 20 c.d.f., che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva urlato al Giudice di “non conoscere la legge”, “lanciando un codice contro un muro simbolicamente volendo colpire il Giudice stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, CNF 4.6.2009, n. 65. -
I limiti al diritto di critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, CNF 22.9.2012, n. 131. -
L’impugnazione degli atti endoprocedimentali non ha effetto sospensivo obbligatorio
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’impugnazione degli atti endoprocedimentali non ha effetto sospensivo obbligatorio, mancando una norma espressa in tal senso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che il COA avrebbe dovuto sospendere il procedimento nelle more della decisione del CNF sui ricorsi dallo stesso promossi avverso la delibera di apertura del procedimento ed atti successivi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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Procedimento disciplinare: competenza alternativa tra più COA e criterio della prevenzione
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al COA che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, ovvero al COA nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione, in base al principio della prevenzione (Nel caso di specie, la ricorrente aveva sollevato eccezione di incompetenza del COA deducendo di essersi trasferita presso altro Ordine dopo l’apertura del procedimento disciplinare ma prima della deliberazione che lo aveva concluso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120 -
Impugnazione al CNF: l’esposizione dei fatti oggetto del procedimento
In tema di ricorso al CNF, l’esposizione dei fatti oggetto del procedimento, pur costituendo elemento essenziale ai fini della validità dell’atto d’impugnazione che consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto, può essere desunta dall’esame degli atti e dai riferimenti ai fatti oggetto dell’incolpazione e posti a base della decisione, e diventa motivo d’inammissibilità solo allorquando non pone il Giudice dell’impugnazione nella condizione di comprendere i limiti entro cui esplicare il potere di controllo spettantegli (Nel caso di specie, la vicenda processuale non risultava dal ricorso, ma era desumibile dallo studio degli atti e della decisione in funzione dei capi d’incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione).
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Il ne bis in idem presuppone un giudicato
La violazione del principio del ne bis in idem può ritenersi concretizzata solo in presenza di un precedente giudicato, intendendosi per tale la presenza di una decisione irrevocabile, sicché non sussiste ove la decisione sia invece ancora sub iudice.
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Rinuncia all’appello e cessazione della materia del contendere
La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.