Il termine per la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio (art. 392 c.p.c.), è soggetto a sospensione feriale.
Autore: admin
-
La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF dopo il rinvio della Cassazione
La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., stante l’assenza, nell’ambito della Legge speciale forense, in particolare l’art. 56 u.c. RDL 1578/33 (ratione temporis applicabile), di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 199
NOTA:
Il principio di cui in massima deve ritenersi ancora attuale, cioè pur dopo l’emanazione della L. n. 247/2012 (nuovo Ordinamento professionale), la quale infatti, da un lato, non stabilisce una specifica norma per la riassunzione della causa e, dall’altro, rinvia al codice di rito civile per quanto da essa non espressamente disciplinato (art. 37 L. n. 247 cit.). -
Gli effetti del giudicato penale in ambito disciplinare
La sentenza irrevocabile di condanna ha effetto di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato.
-
La tutela della privacy nelle sentenze del CNF
A tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy), il Consiglio Nazionale Forense può discrezionalmente disporre, anche d’ufficio, che la pubblicazione in qualsiasi forma di una propria sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia effettuata omettendo l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 198
NOTA:
In arg. cfr. la pagina della privacy sul sito della banca dati. -
L’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi
Il fatto che un avvocato non adempia alle proprie obbligazioni costituisce illecito disciplinare, che sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Nel caso di specie, l’avvocato ometteva il versamento dei canoni dell’immobile di cui era conduttore).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 193
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 25.02.2011 n.15; C.N.F. 22.10.2010 n.105; C.N.F.15.12.2006 n.164; C.N.F. 28.12.1999 n.286. -
La mancata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare
La mancata tempestiva comunicazione al controinteressato della presentazione di un esposto a suo carico e della conseguente apertura di una istruttoria preliminare disciplinare non è di per sè causa di invalidità del procedimento stesso, non comportando lesione sostanziale del diritto di difesa, giacché l’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197
NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.). -
Delibere dei COA: irrilevante specificare il “tipo” di maggioranza
Nello stabilire che le deliberazioni del COA sono prese a maggioranza di voti (e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente), l’art. 43, comma 3, R.D. n. 37/1934 non precisa altresì il “tipo” di maggioranza, ovvero se assoluta o relativa, sicché non è affetta da invalidità la pronuncia che ometta tale indicazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197
-
Irrilevante la mancanza del nome del relatore nella decisione disciplinare
La nomina del Relatore del procedimento disciplinare (art. 47, comma 3, R.D. n. 37/1934) e l’onere che al medesimo incombe di redigere il provvedimento finale (art. 51 R.D. n. 37/1934), hanno il solo scopo di organizzare il lavoro del COA, tanto è vero che l’art. 51 cit. prescrive che la decisione sia sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del COA medesimo, sicché l’indicazione del consigliere relatore ed estensore non è determinante ai fini della validità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la decisione del COA eccependo la “nullità assoluta ed insanabile della decisione finale per incertezza assoluta di individuazione del responsabile-relatore della medesima”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28.
Nello stesso senso, tra le altre, CNF sentenze n. 55 dell’11 aprile 2001 e n. 172 del 27 ottobre 2010. -
Illecito predisporre un contratto con clausola compromissoria autodesignandosi come arbitro
Viola il generale obbligo di lealtà e correttezza l’avvocato che, svolgendo attività di redazione contrattuale nell’interesse di uno dei contraenti (nella specie, suo cliente abituale) inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico, e peraltro in assenza di comprovata adesione dell’altro contraente; e ciò senza che abbia rilievo decisivo se l’avvocato avrebbe potuto poi assolvere l’incarico o dovuto astenersi o comunque provvedere ad una specifica informazione alle parti, mancando comunque nel professionista quel carattere di terzietà che deve inderogabilmente caratterizzare il ruolo e l’attività dell’arbitro (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
-
I casi in cui non opera la cd pregiudiziale penale
La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del processo penale, e manchi appunto la necessaria pregiudizialità (Nel caso di specie, il procedimento penale riguardava fatti diversi da quelli oggetto di procedimento disciplinare e peraltro pacifici e non contestati dallo stesso incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195