Autore: admin

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    La rilevanza probatoria e la sufficienza delle risultanze istruttorie, assunte dall’ente territoriale a presupposto del giudizio di colpevolezza ed a conseguente fondamento dell’inflitta sanzione, si devono valutare alla stregua del principio generale secondo il quale l’onere della dimostrazione dell’addebito incombe sul Consiglio dell’Ordine, mentre si deve sistematicamente escludere che sia l’incolpato a dover fornire la prova del contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98

  • Espressioni sconvenienti od offensive: deontologicamente irrilevante l’eventuale liceità penale delle stesse

    L’art. 20 c.d.f. vieta l’uso di “espressioni sconvenienti od offensive”, e ciò a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’irrilevanza penale delle espressioni contestategli in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168

  • Illecito l’avvertimento irridente di adire l’autorità di sanità mentale

    E’ disciplinarmente rilevante, perché gratuitamente offensiva, l’intimazione che contenga avvertimento irridente al destinatario di adire l’autorità di sanità mentale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168

  • Disciplinarmente rilevante l’offesa gratuita e dileggiante agli Ordini professionali

    Sono disciplinarmente rilevanti, perché gratuitamente offensive e dileggianti, e quindi non scriminate dal diritto di critica perché eccedenti limiti della continenza, le affermazioni (nella specie fatte pubblicare in un quotidiano locale) secondo cui gli Ordini professionali sarebbero “inutili carrozzoni”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento messo in atto dall’incolpato, sicché, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento, un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto, con la conseguenza che non è rilevante l’intenzione o meno di offendere, diffamare o ingiuriare, né è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, ma, è sufficiente la condotta tenuta dall’incolpato e la sua volontarietà (Ne caso di specie, l’incolpato aveva rivolto al Collega, che lo aveva denunciato al COA, l’accusa di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 155/2010, C.N.F. n. 196/2010, C.N.F. n. 112/2011.

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17
    CNF sentenza n. 162 dell’8/11/2007 e n. 15 del 19/01/2005.

  • Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Naz. Forense, 29 novembre 2012, n. 177.

  • L’impugnazione della transazione per fatti non sopravvenuti alla stipula dell’accordo

    Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Naz. Forense, 8 novembre 2007, n. 177.

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 50 primo comma del R.D.L. n. 1578/33 si riferisce – al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – alla notificazione della decisione del Consiglio dell’Ordine effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166
    NOTA:
    In senso conforme, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso per Cassazione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.