Grava sull’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’andamento e sullo stato del procedimento, compresa la fase di merito, anche qualora ritenga che vi sia stata cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento della parte all’ordine amministrativo impugnato. Tale obbligo persiste finché l’avvocato risulti difensore costituito e sussiste altresì in relazione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al mancato pagamento del contributo unificato. La violazione dell’obbligo informativo integra la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e diligenza e del dovere di informazione previsto dal codice deontologico.
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Standard probatorio nel procedimento disciplinare – Principio del “ragionevole dubbio”
Nel procedimento disciplinare forense è necessario provare e dimostrare la fondatezza degli addebiti in modo che la responsabilità dell’incolpato sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio, in ossequio al principio di non colpevolezza, da applicarsi anche in sede disciplinare. In caso di contraddittorietà del quadro probatorio in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, il giudizio non può che concludersi con un accertamento di esclusione di responsabilità.
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Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente – Necessità di riscontri oggettivi
In caso di contrasto insanabile tra le dichiarazioni dell’esponente e quelle dell’incolpato, non superabile da elementi di riscontro, non può ritenersi provata la responsabilità disciplinare dell’avvocato. Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova soltanto quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.
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Contributo unificato – Natura di imposta a carico della parte e non dell’avvocato
Il pagamento del contributo unificato è un’imposta che la legge pone a carico del privato cittadino che promuove la causa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 115/2002. L’avvocato può provvedere direttamente al versamento del contributo unificato, eventualmente anticipando la somma necessaria qualora possa esservi pregiudizio per il diritto del cliente, ma non si tratta di un onere posto a carico dell’avvocato. Ne consegue che, in difetto di prova certa dell’avvenuta consegna di somme specificamente destinate al pagamento del tributo, non può ritenersi integrata la violazione disciplinare per il solo fatto dell’omesso versamento.
NOTA
In senso conforme, CNF 410/2024, secondo cui “L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva”. -
Principio di correlazione tra accusa e decisione nel procedimento disciplinare forense
Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, bensì che siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
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Procedimento disciplinare forense — Inammissibilità del ricorso dell’esponente per difetto di legittimazione
L’esponente autore dell’esposto nei confronti dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, atteso che l’art. 61 della l. n. 247/2012 riserva la legittimazione ad impugnare all’incolpato (nel caso di affermazione di responsabilità), al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale del distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Ne consegue che il ricorso proposto dall’esponente avverso la delibera di archiviazione è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 355 del 25 novembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 356 del 25 novembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 357 del 25 novembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 374 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 375 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 376 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 377 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 398 del 29 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 408 del 30 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 424 del 30 dicembre 2025
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Procedimento disciplinare avanti al CNF: la tardiva o mancata riassunzione del giudizio interrotto per perdita dello jus postulandi del ricorrente in proprio
In tema di procedimento disciplinare avanti al CNF, il venir meno dello jus postulandi dell’incolpato dopo la rituale proposizione dell’impugnazione in proprio comporta, ai sensi dell’art. 300 co. 3 c.p.c., l’interruzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi ai sensi dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del giudizio stesso e conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare impugnata (Nel caso di specie, dopo la proposizione in proprio del ricorso in sede giurisdizionale, il giudizio stesso veniva interrotto poiché, nelle more, l’incolpato perdeva lo jus postulandi in quanto sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio non tempestivamente riassunto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 354 del 25 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 266/2025, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025. -
[IMPORTANTE] Avvocati stabiliti ed integrati: sull’anzianità per l’iscrizione nella sezione dell’albo cassazionisti
Ai fini dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo cassazionisti:
1) l’avvocato stabilito può cumulare gli anni di esercizio della professione in uno o più Stati membri con quelli svolti in Italia (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001);
2) dopo l’iscrizione all’albo ordinario, l’avvocato integrato (già stabilito) non può cumulare gli anni di esercizio della professione come avvocato stabilito in Italia o in uno Stato membro.
La differente disciplina si giustifica in base alla diversità dei rispettivi percorsi professionali: infatti, in virtù dell’iscrizione ordinaria all’albo speciale, l’avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato; in virtù, invece, dell’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque, d’intesa con un professionista iscritto nell’albo speciale). Pertanto, la disciplina risulta costituzionalmente legittima e conforme al diritto comunitario, giacché la Direttiva 98/5 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire norme specifiche per l’accesso alle Corti Supreme allo scopo di assicurare il buon funzionamento della giustizia. Diversamente, si rischierebbe una discriminazione (a rovescio) ai danni dell’avvocato che conseguisse il titolo in Italia il quale, per accedere al patrocinio dinanzi alle giurisdizione superiori, dovrebbe maturare una anzianità professionale maggiore a quella dell’avvocato integrato, che beneficerebbe del meccanismo del cumulo con il periodo di iscrizione all’ordine di un diverso Stato membro.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025
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L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare
L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025