La facoltà di astensione dell’avvocato dalla testimonianza non costituisce un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale, inscrivendosi nella tutela del diritto di difesa inteso in senso ampio. Il presupposto oggettivo connesso allo svolgimento dell’attività professionale non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui l’avvocato abbia assunto la veste di difensore nel processo, estendendosi alle conoscenze acquisite in ogni fase dell’attività professionale, sia contenziosa che stragiudiziale.
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Rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone – Valutazione caso per caso
Il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti e astratti, ma va contestualizzato e valutato caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale.
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Divieto di testimonianza dell’avvocato – Operatività anche in processo diverso da quello in cui si è difensore
Il divieto di cui all’art. 51 del codice deontologico forense opera anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale l’avvocato è o è stato difensore, purché la deposizione abbia ad oggetto circostanze apprese ed inerenti all’attività professionale, anche stragiudiziale. La formulazione del vigente art. 51 cdf, che fa riferimento alle circostanze apprese “nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”, ha portata più ampia rispetto al previgente art. 58, che faceva espresso riferimento al “mandato” ricevuto.
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Contraddittorietà del quadro probatorio – Esclusione di responsabilità
In caso di contraddittorietà del quadro probatorio in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, il giudizio non potrà che svilupparsi e concludersi con un accertamento di esclusione di responsabilità del medesimo.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 132/2018. -
Standard probatorio nel procedimento disciplinare – Applicabilità del principio di non colpevolezza
È necessario provare e dimostrare la fondatezza degli addebiti in modo che la responsabilità dell’incolpato sia provata oltre ogni ragionevole dubbio in ossequio al principio di non colpevolezza, da applicarsi anche in sede disciplinare.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 30/2024. -
Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente – Necessità di riscontri
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 152/2023. -
Violazione del principio di correlazione – Necessità di una trasformazione radicale del fatto
Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 280/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 105/2024. -
Obbligo di informazione dell’avvocato sull’andamento del procedimento
Grava sull’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’andamento e sullo stato del procedimento, compresa la fase di merito, anche qualora ritenga che vi sia stata cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento della parte all’ordine amministrativo impugnato. Tale obbligo persiste finché l’avvocato risulti difensore costituito e sussiste altresì in relazione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al mancato pagamento del contributo unificato. La violazione dell’obbligo informativo integra la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e diligenza e del dovere di informazione previsto dal codice deontologico.
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Standard probatorio nel procedimento disciplinare – Principio del “ragionevole dubbio”
Nel procedimento disciplinare forense è necessario provare e dimostrare la fondatezza degli addebiti in modo che la responsabilità dell’incolpato sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio, in ossequio al principio di non colpevolezza, da applicarsi anche in sede disciplinare. In caso di contraddittorietà del quadro probatorio in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, il giudizio non può che concludersi con un accertamento di esclusione di responsabilità.
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Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente – Necessità di riscontri oggettivi
In caso di contrasto insanabile tra le dichiarazioni dell’esponente e quelle dell’incolpato, non superabile da elementi di riscontro, non può ritenersi provata la responsabilità disciplinare dell’avvocato. Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova soltanto quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.