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  • I limiti al diritto di critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “tirannuccio da niente”, “una personuccia che si mostra solamente fastidiosa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, CNF 15.3.2013, n. 39; 27.2.2013, n. 22; 27.12.2012, n. 193; 29.11.2012, n. 131; 20.7.201, n. 105; 24.4.2011, n. 45; 2.11.2010, n. 195; 22.10.2010, n. 101; 22 4.2008, n. 28.

  • Illecito inviare una lettera personale al giudice della causa

    L’invio al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, stante l’uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall’ordinamento, e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno ha richiesto, con nota pervenuta il 2 dicembre 2013, parere sul seguente quesito: “Se il Consiglio dell’Ordine sia autorizzato al rilascio di dati concernenti i procedimenti disciplinari definiti o pendenti dell’iscritto, richiesti dal difensore di un imputato al fine della produzione degli stessi dati in un procedimento penale”.

    Il Consiglio rimettente evidenzia che, in specie, l’iscritto all’Albo riveste la qualità di persona offesa dal reato e parte civile nel processo; dovendosi in tale sede assumere la sua deposizione, l’istante difensore dell’imputato ha giustificato la richiesta di tali informazioni ondi utilizzarle in giudizio per il vaglio di attendibilità del professionista interessato.
    Peraltro, il riferito quesito prospetta che le indicazioni richieste al Consiglio territoriale riguardano sia i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati al professionista iscritto, sia i procedimenti disciplinari in corso di svolgimento.
    Osserva preliminarmente la Commissione che l’ostensione delle informazioni in questione ricade nell’ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l’art. 22. Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del “documento amministrativo” nella quale rientrano i dati richiesti dall’istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall’accesso solo “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi”.
    I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, “informazioni” suscettibili di accesso.
    La legittimità della divulgazione di notizie concernenti le sanzioni disciplinari subite da un iscritto all’Albo è stata affermata dal Garante per la protezione dei dati personali con la decisione del 29 marzo 2001, con la quale si è precisato che la conoscibilità dei provvedimenti disciplinari si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia, rispetto ai quali non può ritenersi prevalente l’interesse alla riservatezza del singolo professionista sanzionato, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento disciplinare avvenga in modo corretto ed in termini esatti e completi.
    Per le sanzioni disciplinari interdittive dell’esercizio professionale (sospensione, anche cautelare, cancellazione e radiazione) già il previgente Ordinamento professionale – art. 46 del R.D.L. n. 1578/1933 – prevedeva un regime di pubblicità (mediante comunicazione agli uffici giudiziari ed affissione nei locali del Consiglio territoriale); la L. n. 247/2012 – abolita la sanzione della cancellazione – ha mantenuto, con l’art. 62, commi 5 e 6, intatto il sistema per le altre. D’altro canto, l’art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali espressamente contempla la diffusione delle informazioni relative a tali tipologie di misure sanzionatorie.
    Questa Commissione, con il parere 24 ottobre 2007 n. 43, ha avuto occasione di osservare che il diritto del professionista alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all’Albo.
    Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindersi dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell’Ordine, che l’art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell’utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l’accesso alle informazioni inerenti ogni tipo di sanzione disciplinare, della quale l’iscritto sia stato destinatario. Mentre le forme di pubblicità prescritte dall’art. 62, commi 5 e 6 della L. n. 247/2012 riguardano l’efficienza dell’attività giudiziaria (sulla quale si riflette la perdita dello ius postulandi da parte del professionista sospeso o radiato), il diritto di accesso ai provvedimenti dell’ente amministrativo – anch’esso comportando una forma diversa di pubblicità – risponde all’esigenza di tutelare situazioni di interesse più ampie, purché motivate, specie in relazione ai requisiti della concretezza e dell’attualità, rispetto all’uso che delle stesse l’istante abbia necessità di fare.
    Al quesito del Consiglio rimettente deve, pertanto, darsi risposta positiva relativamente alle sole sanzioni definitive comminate all’iscritto all’Albo, la cui ostensione dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell’esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l’eventuale motivata opposizione.
    Vanno, invece, ritenute sottratte al diritto di accesso da parte di terzi, le informazioni concernenti i procedimenti disciplinari in corso di svolgimento, i quali devono soggiacere al generale principio di riservatezza dell’azione amministrativa (che nella esplicazione della funzione disciplinare comporta il segreto d’ufficio), in quanto finalizzato anche alla tutela della presunzione di non colpevolezza del professionista perseguito.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 22 gennaio 2014, n 5

    Quesito n. 349, COA di Belluno

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia pone il seguente quesito: se le elezioni suppletive (previste dall’art. 15 del Dlgs.lgt. n. 382/1944) possano essere indette, o meno, nel periodo di prorogatio dei Consigli dell’Ordine previsto dall’art. 65 della legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva che la succitata norma non introduce limitazioni all’operatività del Consigli per l’intero periodo della proroga, che andrà ad esaurirsi il 31 dicembre 2014.
    Come affermato nel precedente parere 22 maggio 2013, n. 57, poiché ai Consigli attualmente prorogati non è applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6 del nuovo ordinamento professionale, qualora il Consiglio debba provvedere a sostituire componenti deceduti o dimissionari dovrà ricorrere allo strumento contemplato dal summenzionato art. 15 del D. lgs. lgt. n. 382/1944, indicendo elezioni suppletive.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 4

    Quesito n. 341, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

  • L’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, il COA di Alba ed il COA di Mondovì hanno chiesto a questa Commissione, con articolata motivazione, di esprimere parere sul seguente quesito: “Se, a seguito dell’accorpamento dei Tribunali, gli Ordini aventi sede presso i tribunali accorpati mantengano il potere di tenuta degli albi, con conseguente obbligo per gli avvocati aventi domicilio nella circoscrizione del tribunale accorpato di iscriversi presso l’Ordine predetto o se tale potere più non esista per le nuove iscrizioni, con conseguente obbligo per i nuovi iscritti di rivolgersi all’Ordine avente sede nel capoluogo del circondario del tribunale accorpante.”.

    I richiedenti opinano, sostanzialmente, che il contenuto della circolare ministeriale del 12 settembre 2013 non fornisca risolutiva risposta al quesito anzidetto, posto che:
    a) Richiama preliminarmente l’art. 25 del nuovo ordinamento professionale, con il quale si ribadisce il principio, già sancito dall’art. 19 del Dlgs.lgt. n. 382/1944, che presso ogni tribunale è costituito l’ordine al quale sono iscritti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario del medesimo;
    b) Radica l’opinione che “gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno .. le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi” nella sola previsione legislativa, recata dall’art. 65 della legge n. 247/2012, che proroga fino al 31 dicembre 2014 i Consigli territoriali;
    c) Adombra, nel richiamare il potere regolamentare attribuito agli Ordini dall’art. 24 della legge succitata, che la sorte degli Ordini attualmente costituiti nei circondari dei tribunali soppressi possa essere demandata ad un semplice atto amministrativo, ma neppur precisa al riguardo (osservazione della Commissione) da quale degli Ordini interessati, se del circondariale, ovvero dell’ex circondariale, tale atto dovrebbe promanare;
    d) non considera, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell’Ordine forense (art. 24, comma 3, legge 247/2012), che non può ovviamente essere soppresso con un semplice atto amministrativo.
    In merito, deve anzitutto essere richiamata la posizione espressa dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che, con parere del 19 luglio 2013 – diffuso presso gli Ordini e oggetto del comunicato stampa del 22 luglio 2013 – ha chiarito che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie non può comportare, automaticamente, il venir meno degli Ordini istituiti presso i Tribunali soppressi. Sebbene infatti la legge n. 247/12 – in linea con quanto previsto dalla previgente disciplina – disponga la corrispondenza tra Ordine degli Avvocati e circondario del Tribunale, la soppressione dell’Ordine forense – ente pubblico di natura associativa – deve essere oggetto di apposita normazione primaria, che si faccia carico di recare l’indispensabile disciplina delle implicazioni della soppressione medesima, ed in primo luogo quelle legate alla successione nei rapporti personali e patrimoniali intestati all’Ordine sopprimendo.
    La Commissione osserva, alla luce di quanto sopra, che il Decreto legislativo n. 155, entrato in vigore il 13 settembre 2012, non contempla alcuna previsione transitoria concernente gli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi in forza dell’art. 1 del decreto medesimo.
    Non esiste, pertanto, altro riferimento normativo, per il caso di specie, al di fuori della legge n. 247/2012. In essa, oltre agli artt. 7, 15 e 25, richiamati dagli istanti, è contemplata anche la previsione recata dal comma 5 dell’art. 17, che recita: “È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento.”.
    Detta norma, da ritenersi di immediata applicazione non abbisognando di regolamentazione attuativa, anticipa sostanzialmente la previsione recata dal comma 1 del successivo art. 25.
    Pur nella consapevolezza della posizione assunta dal Ministero con la precitata circolare, occorre interrogarsi se la disposta proroga di funzione dei Consigli degli Ordini consenta il permanere, in capo a questi ultimi e dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, del potere amministrativo di iscrivere agli Albi gli avvocati aventi domicilio professionale nell’ambito del circondario soppresso. Ciò in quanto gli avvocati non ancora iscritti parrebbero doversi da subito uniformare alle disposizioni di cui agli art. 17 e 25 succitati e, conseguentemente, chiedere di iscriversi all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine costituito presso il tribunale del nuovo circondario.
    Un’interpretazione di tal fatta disattenderebbe però, a parere della Commissione, la norma transitoria che sancisce la proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi e, per l’effetto, comprimerebbe il potere di tenuta Albi dei medesimi, senza che, al riguardo, risulti introdotta nel sistema normativo la necessaria, specifica previsione.
    In buona sostanza, poiché la proroga di funzionalità dei COA non reca alcuna limitazione ai poteri dei medesimi, l’interpretazione che ne escluda il potere di iscrivere i nuovi avvocati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 247/2012 appare asistematica e, quindi, inammissibile.
    In tal senso, si vedano i pareri resi il 25 settembre 2013, e resi pubblici con la Circolare n. 21-C-2013 del Consiglio nazionale forense.
    La proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi – in tal sede ribadita – consente a tali enti di continuare svolgere appieno le loro funzioni, compresa quella di iscrivere gli avvocati negli Albi tenuti dai medesimi.
    È appena il caso di rilevare che, in assenza di un mirato intervento legislativo di rango primario tale soluzione non sarà più adottabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, stante il venir meno dell’efficacia della norma transitoria. Ciò non comporterà, però e come dianzi anticipato, la contestuale perenzione dell’Ordine quale ente pubblico non economico, la sorte del quale non potrà prescindere, anche in un’ottica di persistenza di alcuni poteri e/o di attribuzione di nuove facoltà, dall’adozione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 22 gennaio 2014, n 3

    Quesito n. 327, COA di Alba
    Quesito n. 328, Unione Regionale Consigli degli Ordini forense Piemonte e Valle d’Aosta

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).

    In ordine al primo quesito, la Commissione osserva che il summenzionato comma 2 dell’art. 20 non contempla alcun limite alla durata della sospensione volontaria. Conseguentemente, nulla osta a che essa sia di durata indeterminata e che alla stessa possa porre termine l’iscritto con successiva istanza indicante il termine in cui si concluderà.
    Con riferimento, invece, al quesito sub b), la Commissione ricorda che l’applicabilità dell’art. 21 delle legge n. 247/2012 è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente delle professione”, come previsto dal comma 1 della norma succitata. Peraltro, pare sin d’ora ragionevole osservare che fra i giustificati motivi che, come contemplato dal successivo comma 4, consentono, in caso di accertata mancanza dell’esercizio professionale effettivo e continuo, di non disporre la cancellazione dell’iscritto dall’Albo, possa annoverarsi il caso della sospensione dall’esercizio professionale a richiesta dell’iscritto.
    Al momento, però, l’interrogativo che pone il COA di Terni non è attuale.
    Da ultimo, in esito al terzo quesito formulato, la Commissione rileva l’inesistenza, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, di una specifica previsione volta ad assicurare la pubblicità della sospensione volontaria, viceversa contemplata (seppur non costituisca norma allo stato applicabile), ai sensi dell’art. 62, comma 5, per la sospensione disciplinare e per quella cautelare.
    Ciò posto, considerato che l’art. 82 cpc riserva l’esercizio della difesa tecnica ed il potere di rappresentanza della Parte ai procuratori legalmente esercenti, è pacifico che la sospensione dell’attività professionale comporta l’impossibilità di esercitare lo ius postulandi. Conseguentemente, la sospensione volontaria andrà necessariamente resa pubblica applicando analogicamente l’art. 46 RDL n. 1578/1933 – il quale prescrive che la sospensione dall’esercizio della professione vada comunicata “a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati (e procuratori) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene” – con l’accortezza di specificare la natura volontaria e non disciplinare della sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 2

    Quesito n. 306, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone il seguente quesito: se, alla luce dell’art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, ove si prevede che “Gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale”, un fascicolo processuale possa essere visionato da altro avvocato che si dichiari sostituto del difensore formalmente incaricato nell’ambito del suddetto procedimento e, ancora, “quali attività in concreto rientrino nel concetto di sostituzione rispetto alle quali l’incarico possa essere verbale.”.

    Con riferimento alla liceità della sostituzione verbale succitata, questa Commissione si è già pronunciata con parere n. 113 del 23 ottobre 2013, in risposta al quesito posto dal COA di Ferrara, ritenendo che “l’avvocato, ferma la sua responsabilità professionale, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega e restando ovviamente sottoposto, nell’esercizio di tale facoltà, alle sanzioni di legge ed alle regole deontologiche.”.

    Il quesito del COA di Roma attiene, come visto, al medesimo articolo della legge professionale, la cui rubrica recita “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni”, ma ad una diversa e specifica fattispecie.
    Ritiene la Commissione che vadano premesse le seguenti considerazioni.
    La norma in argomento, nel prescrivere:
    a) che l’eventuale rinuncia all’incarico professionale non debba causare pregiudizi al cliente” (comma 1)
    b) che l’incarico conferito per lo svolgimento dell’attività professionale (la difesa) è personale (comma 2)
    c) che, malgrado la nomina di un proprio sostituto, l’avvocato “rimane personalmente responsabile verso i clienti” (comma 3)
    riconduce, con ragionevole evidenza, l’eventualità della sostituzione all’attività giudiziale. Solo in tal senso si giustifica, infatti, la portata delle previsioni anzidette, atteso che, ad esempio, l’accesso al fascicolo da parte del difensore non può, di per sé, essere causa di pregiudizio per il proprio cliente, mentre il cliente medesimo potrebbe certo essere danneggiato dall’attività processuale di un sostituto incapace e/o negligente del proprio difensore.
    Non può poi sfuggire che il sostituto processuale accede non solo all’esercizio della attività difensiva, ma anche, ineludibilmente, al fascicolo della parte rappresentata dal suo mandante. Tale opportunità, però, consegue dalla dichiarazione di essere sostituto ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, rilasciata in atto pubblico (verbale dell’udienza) e nei confronti di pubblico ufficiale, con la conseguenza che l’eventuale affermazione mendace troverebbe adeguata sanzione nell’art. 483 c.p..
    Peraltro, anche la falsa attestazione di essere sostituto del difensore in atti, rilasciata al fine di accedere alla semplice visione del fascicolo, che contempla, se consentita, la facoltà di estrarre copia del contenuto del medesimo, potrebbe, se scoperta, essere sanzionata ai sensi dell’art. 496 c.p.. L’eventuale accesso del sostituto al fascicolo, in forza di asserita ma inesistente delega verbale, costituirebbe però una circostanza della quale il difensore nominato dalla parte non avrebbe modo di essere posto al corrente, se non previa informazione, del tutto eventuale, ricevuta dall’addetto alla cancelleria. Di conseguenza, l’accesso agli atti di un asserito sostituto del difensore in forza della sola delega verbale potrebbe, da un lato, provocare pregiudizi alle parti costituite in ragione, ad esempio, dei documenti contenenti dati sensibili ivi depositati e, dall’altro, assoggettare l’avvocato presunto delegante a difendersi dall’attribuzione di responsabilità civili, penali e disciplinari, anche alla luce delle vigenti disposizioni in tema di segreto professionale (art. 6 legge n. 247/2012.
    Il parere della Commissione, in risposta al quesito posto dal COA di Roma, va pertanto espresso nel senso che la nomina orale del sostituto è consentita esclusivamente per l’attività di udienza, mentre l’accesso al fascicolo processuale da parte del sostituto richiede il rilascio a quest’ultimo, da parte del difensore formale, di delega scritta.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 1

    Quesito n. 301, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla liceità dell’eventuale destinazione, in tutto ovvero solo in parte, dell’avanzo di € 125.000,00, registrato, per quanto è dato comprendere, in chiusura del bilancio al 31.12.2006, ad impieghi specifici, quali quelli connessi alla realizzazione dello Sportello del cittadino (art. 30 Legge n. 247/2012), da un lato e, dall’altro, all’esecuzione di lavori di ristrutturazione di due aule di udienza ubicate all’interno del locale Palazzo di Giustizia, anziché, come era stato originariamente destinato con deliberazione consiliare del 29 gennaio 2007, alle esigenze di funzionamento della Scuola Forense Materana.

    Il Consiglio richiedente precisa, infine, che l’imputazione contabile della somma succitata è stata modificata, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013, in “Attività collaterali (scuola forense, sportello per il cittadino, servizi per la classe forense)”.
    L’intento del Consiglio di Matera è evidente: preso atto che il Comune di Matera, proprietario dell’immobile sede del tribunale, ha dichiarato in sede di Commissione di manutenzione di non disporre, né ora, né presumibilmente in futuro, delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentivi relativi alle summenzionate due aule di udienza e considerato che detti lavori sono imprescindibili, al fine di garantire “un più ordinato e corretto svolgimento delle attività processuali”, esso ritiene di poter svolgere in detto incombente un essenziale ruolo di supplenza nel superiore interesse costituito dal buon esercizio della funzione giurisdizionale, al quale l’Avvocatura concorre come parte irrinunciabile.
    A tale riguardo, la Commissione osserva quanto segue.
    Il D.Lvo Lgt. n. 382/1944 prevede all’art. 7 che “il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine.”. Specularmente, l’art. 29, comma 2, legge n. 247/2012 demanda al Consiglio “la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine”.
    La nuova legge professionale reca ulteriori norme di rilievo, con riferimento alla fattispecie in esame.
    L’art. 24, comma 3, dispone che gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, istituiti anche “con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.
    L’art. 25, comma 1, poi, attribuisce all’ordine circondariale la facoltà di promuovere “rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni”.
    L’art. 29, comma 3, infine, riconnette il potere del Consiglio di imporre agli iscritti una contribuzione annuale non solo alla necessità di provvedere alle spese gestionali, ma anche “ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali …”.
    Le prime conclusioni che si traggono dal quadro normativo dianzi esposto sono le seguenti:
    a) La gestione del patrimonio dell’ordine apparteneva ed appartiene alla competenza del Consiglio ed è autonoma;
    b) La nuova legge professionale contempla esplicitamente in capo agli ordini territoriali la facoltà di tutelare gli interessi della collettività e la funzione giurisdizionale.

    Con riferimento alla tipologia degli interventi prefigurati, deve in primo luogo osservarsi che l’istituzione dello Sportello per il cittadino costituisce un onere prescritto dall’art. 30 della nuova legge, al quale il Consiglio deve adempiere nel rispetto del Regolamento al riguardo predisposto ed approvato dal C.N.F. il 4 maggio 2013.
    Nulla osta, quindi e previa assunzione delle necessarie delibere, a destinare parte degli Euro 125.000,00 a suo tempo stanziati per i fabbisogni della Scuola Forense Materana, alla costituzione dello Sportello per il cittadino.
    L’anzidetta autonomia della gestione patrimoniale consente di ritenere possibile, da parte del Consiglio di Matera, anche l’intervento manutentivo all’interno del tribunale di proprietà del Comune di Matera. Una iniziativa di tal fatta va però resa compatibile con le prescrizioni recate dalla Legge n. 392/1941, che pone a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari tutte le spese necessarie per i relativi locali (artt. 1 e 2). Inoltre, il successivo art. 5 dispone che la scelta dei locali da destinare ad Uffici giudiziari sia subordinata al parere di idoneità dell’U.T.E. ed all’assenso del Ministero della Giustizia. Seppur si possa ragionevolmente ritenere che detta norma si applichi in ragione della scelta degli Uffici giudiziari nel loro complesso, pare prudente non trascurarla, non foss’altro perché questa Commissione non conosce l’ubicazione e lo stato dei locali che dovrebbero essere oggetto di intervento manutentivo, onde destinarli ad aule di udienza.
    L’intervento, in tal modo, si concretizzerebbe sempre, per il Consiglio territoriale, nel consapevole esercizio di un’attività non economica, perché non remunerativa in termini finanziari, finalizzata, come previsto dall’art. 24 della legge n. 247/2012, “alla tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 11 dicembre 2013, n. 127

    Quesito n. 351, COA di Matera

  • Il COA di Matera pone due quesiti: a) con il primo chiede parere sulla permanenza dell’obbligo di notificazione all’interessato della deliberazione di iscrizione nell’albo, obbligo già previsto dall’art. 31 del RDL n. 1578/33, ma non reiterato nell’art. 17 della L. n. 242/12, il quale contempla tale adempimento solo nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di iscrizione ed esclusivamente nei confronti dell’interessato; b) con il secondo quesito ritiene che in materia di cancellazione dall’albo la novella (sempre l’art. 17) non prevede più l’onere di notificare la deliberazione oltre che all’interessato, al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello e il Tribunale.

    La risposta è nei seguenti termini:
    a) Deliberazione di iscrizione
    Disponeva l’art. 31 del RDL. n. 1578/33, che il Consiglio dovesse deliberare entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Precisava testualmente: “La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg. all’interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi”.
    L’art. 17, c. 7, della L. n. 242/2012 ha confermato sia l’obbligo della pronunzia sull’istanza di iscrizione nel termine di 30 gg., sia l’obbligo della notifica all’interessato della deliberazione di iscrizione in copia integrale nel termine di giorni 15. La formula usata in detto comma (“la delibera deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg. all’interessato”) deve ritenersi comprensiva di qualsiasi tipo di pronunzia e non già limitata alla sola deliberazione di rigetto.
    La nuova disposizione non prevede più la notificazione della deliberazione di iscrizione al Procuratore della Repubblica.
    b) Delibera di cancellazione.
    La deliberazione di cancellazione (per mancanza dei requisiti necessari per l’iscrizione) deve essere notificata entro 15 gg. all’interessato (art. 7, c. 13).
    Non è prevista la notificazione al Procuratore della Repubblica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 dicembre 2013, n. 126

    Quesito n. 348, COA di Matera