L’invio al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, stante l’uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall’ordinamento, e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 17 Ottobre 2013 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 29 Novembre 2010 (censura)