Autore: admin

  • Il COA di Trapani chiede se rientri nelle eccezioni alle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 19 L. n. 247/12 lo svolgimento delle mansioni di formatore di materie giuridiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso associazione senza scopo di lucro accreditata dalla Regione Sicilia.

    Ai fini di una corretta risposta al quesito così come posto vanno esaminati, non solo l’art. 19, ma anche l’art. 18 lett. a) e d). Infatti prima di esaminare le eccezioni alle norme sull’incompatibilità è necessario stabilire se sussista o meno, in via generale, l’incompatibilità stessa; nella specie si tratta di un lavoro avente il carattere della subordinazione e dell’indeterminatezza temporale e, quindi, a norma della lett. d) dell’art. 18, determinante l’incompatibilità con l’esercizio della professione. Ciò detto, deve valutarsi se nel caso prospettato dal COA di Trapani possa applicarsi l’eccezione di cui all’art. 19 cit. Orbene tale eccezione, specificamente riguardante l’insegnamento o la ricerca, chiarisce non solo che deve trattarsi di materie giuridiche, ma altresì che le stesse debbano essere insegnate in Università, scuole secondarie pubbliche o private parificate e in istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Sono quindi escluse tutte le associazioni private, anche senza scopo di lucro, seppure accreditate presso enti pubblici. Ne discende quindi che lo svolgimento di mansioni di docente di materie giuridiche in associazione di natura privatistica non rientri tra le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. Tanto stabilito in linea generale e di principio, va chiarito che è di esclusiva spettanza dei COA, avendo essi poteri istruttori sottratti a questa commissione, valutare la natura giuridica dell’associazione e del rapporto di lavoro.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 125

    Quesito n. 347, COA di Trapani

  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 22 ottobre 2013 Prot. n. 0012342, ha richiesto parere in ordine alla ammissibilità di una dichiarazione di assenza di ragioni di incompatibilità rilasciata da un componente di un collegio arbitrale in materia di lavori pubblici, laddove risulti che la difesa della parte, che ha proceduto alla sua designazione, è affidata ad altro avvocato associato nel medesimo studio professionale.

    Osserva la Commissione che il quesito dell’amministrazione rimettente implica un duplice ordine di considerazioni: il primo, in relazione al rapporto associativo intercorrente tra l’arbitro ed il difensore della parte che la nomina ha disposto e, il secondo, con riguardo al contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro circa l’assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
    Entrambi i profili vanno considerati a presidio dei principi generali di indipendenza e di imparzialità – i quali si traducono in regole specifiche ed ineludibili di condotta – che devono caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale rispetto alle parti del procedimento e nei cui confronti l’arbitro opera pariteticamente quale mandatario.
    Né il codice di procedura civile – il cui art. 815 non contempla la fattispecie tra i casi tipici di ricusazione – né il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 offrono spunti precettivi; soccorre, invece, il Codice deontologico forense, il cui art. 55, valorizzando nel preamboloPreambolo cod. prev.L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal m…Leggi il testo completo → i doveri di probità, correttezza, imparzialità ed indipendenza dell’arbitro, prescrive espressamente nel suo canone II che “L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”; ad ulteriore presidio del rigore della anzidetta disposizione, il richiamato canone impone, altresì, all’avvocato-arbitro di rappresentare, comunque, chiaramente “alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
    Il Codice deontologico forense pone, dunque, un divieto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l’accettazione della nomina ad arbitro con conseguenze che attengono al sindacato deontologico circa la legittimità del comportamento del professionista.
    Rilievo analogamente deontologico assume, sotto concorrente profilo, anche il contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico, ove venga taciuta la circostanza (invero assorbente nella prospettiva del precetto deontologico sopra riferito) del rapporto associativo corrente tra l’arbitro stesso ed il difensore della parte.
    Nei termini su esposti è il richiesto parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 124

    Quesito n. 343, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, con nota 5 novembre 2013, ha richiesto parere sul seguente quesito: “in caso di conferma di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, come deve comportarsi il collega se assiste una parte già ammessa al gratuito patrocinio”.

    Il Consiglio rimettente pone, quindi, la questione degli effetti della sanzione disciplinare definitiva sulla prosecuzione dell’attività difensiva del professionista che assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
    La materia è regolata, per quanto in specie rileva, dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (modificato dalla L. 24 febbraio 2005 n. 25): colui che viene ammesso al gratuito patrocinio attinge il difensore dagli appositi elenchi di avvocati istituiti dai Consigli dell’Ordine, nei quali i professionisti interessati sono iscritti a condizione di non avere riportato, nel quinquennio precedente, sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento; l’art. 81, comma 3 del D.P.R. n. 115/2002, inoltre, prescrive la cancellazione di diritto dal su indicato elenco dell’avvocato più afflittivamente sanzionato.
    Osserva la Commissione che, nulla espressamente disponendo la legge al riguardo e sempreché la sanzione non implichi l’inibizione, pur temporanea, all’esercizio dell’attività professionale, la definitività della sanzione disciplinare, ipso iure comportante la cancellazione dall’elenco tenuto dal Consiglio territoriale, non pare poter incidere sull’esercizio dello ius postulandi del difensore in favore della parte assistita già ammessa al patrocinio a spese dello Stato; un tale riflesso comporterebbe, infatti, un possibile vulnus alla piena realizzazione del diritto alla difesa della parte privata beneficiata, in contrasto con le finalità di ordine pubblicistico e costituzionalmente orientate della stessa legge. Deve quindi in conclusione ritenersi che i requisiti necessari per l’iscrizione debbano esistere al momento del conferimento del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 123

    Quesito n. 342, COA di Oristano

  • Il COA di Avezzano chiede se l’iscrizione all’Albo degli Avvocati sia compatibile con la stipula di un contratto di formazione a progetto per il quale non sembrerebbero emergere vincoli di subordinazione ovvero continuità della prestazione. Lo stesso COA segnala anche che il professionista intenderebbe iscriversi alla gestione separata INPS, pur rimanendo iscritto alla Cassa Forense. In relazione a tale ultimo aspetto si chiede se una tale condizione consenta la permanenza nell’Albo.

    In relazione al primo quesito, questa commissione ha già formulato diversi pareri anche in relazione alla nuova legge professionale (art. 18 L. n. 247/12; v. Parere n. 110 del 23 ottobre 2013); in tali pareri veniva specificamente esaminata l’eventuale incompatibilità in relazione al rapporto di lavoro, del contratto di collaborazione a progetto, stabilendo che spetta esclusivamente al COA di analizzare l’oggetto della prestazione per poterne definire precisamente la natura e conseguentemente valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Infatti, ove da questo esame derivasse la convinzione che si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione a progetto, sussisterebbe comunque l’incompatibilità di cui alla lett. d) dell’art. 18 cit.

    Quanto al secondo quesito, dal momento che l’art. 21 non consente alcuna forma alternativa di iscrizione previdenziale diversa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a meno che l’iscrizione alla gestione separata INPS non assuma la forma di previdenza su base volontaria, la stessa sarebbe ostativa all’iscrizione e/o permanenza nell’Albo. Anche in questo caso, però, rientra nei poteri del COA accertare la natura volontaria di qualsiasi altra forma di previdenza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 121

    Quesito n. 339, COA di Avezzano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento formula un quesito in relazione all’interpretazione dell’art. 41, comma 6, lett. b) e comma 7, in merito al periodo di tirocinio che è possibile svolgere presso l’Avvocatura dello Stato.

    Sul punto, questa Commissione si è già espressa con il proprio parere n. 62 del 22 maggio 2013, che di seguito si riporta integralmente:

    Quesito n. 260, COA di Firenze, Rel. Cons. Merli
    Parere 22 maggio 2013, n. 62

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 120

    Quesito n. 337, COA di Trento

  • Il COA di Pescara chiede parere sulla compatibilità della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria , alla luce della sentenza della Corte di Cassazione. n. 22623 dell’8.11.2010 e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del RDL n. 1578/33 con riferimento all’art. 19 della L. n. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica.
    Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell’8 nov. 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso rigorosamente restrittivo. L’eccezione alla regola della incompatibilità era pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica, tra i quali non rientrano gli insegnanti elementari, appartenenti ad altro – e inferiore – grado di scuola.
    La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato siffatto orientamento attraverso l’interpretazione estensiva della norma di riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l’eccezione in esame, da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante.
    L’art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, utilizza una formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla norma precedente. Il nuovo testo dispone infatti che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora costituito dall’insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche.
    L’insegnante elementare non può pertanto essere iscritto nell’albo degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 dicembre 2013, n. 119

    Quesito n. 334, COA di Pescara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, con nota del 15 ottobre 2013 Prot. n. 849 – 13, ha richiesto parere in merito alla compatibilità, con la professione di avvocato, dell’assunzione dell’incarico di Trustee.

    La risposta al quesito presuppone l’inquadramento, pur sintetico, dell’istituto giuridico del Trust, implicante la traslazione della titolarità di un bene o di un complesso di beni (anche eterogenei) dal disponente (Settlor) al Trustee, con l’effetto precipuo di separare – o “segretare” – il compendio conferito in Trust dal patrimonio del disponente stesso e del Trustee; quest’ultimo funge da amministratore dei beni nell’interesse dei beneficiari indicati dal Settlor o per un unico scopo prestabilito.
    Come è ben noto manca nell’ordinamento interno una disciplina espressa del Trust, che vada oltre la questione dei riflessi della ratifica della Convenzione dell’Aja che ancora coinvolge il dibattito della dottrina, mentre l’amministrazione finanziaria ha adottato diverse direttive in ordine alle implicazioni fiscali dell’istituto; ordinamenti esteri contemplano, invece, specifiche regolamentazioni.
    Pacifica è in dottrina la qualificazione fiduciaria della preposizione del Trustee, il quale è chiamato al compimento degli atti di gestione patrimoniale coerentemente con le istruzioni assegnate dal Settlor.
    Osserva la Commissione che, seppure siffatta natura fiduciaria dell’incarico non appare, in via di principio generale ed astratto, confliggente con la disciplina dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, delineata dall’art. 18 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, la relativa valutazione non può prescindere dalla previa ricognizione, caso per caso, della composizione del patrimonio conferito in Trust e dei conseguenti poteri gestori attribuiti al Trustee; occorre, infatti, di volta in volta, verificare che l’attuazione di queste funzioni non configuri “l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale”, ovvero “la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale” o “la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali … nonché … di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, espressamente vietate dall’art. 18, comma 1 lett. b) e c) della L. n. 247/2012.
    Deve, pertanto, concludersi che al quesito del Consiglio rimettente può essere data risposta nel senso che, in via di principio, l’attività del Trustee non è di per sé incompatibile, salvo si traduca nell’esercizio di funzioni di per sé incompatibili; di talché rientra nei compiti del Consiglio valutare se il Trustee si sia fatto carico di compiti o funzioni incompatibili.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 118

    Quesito n. 329, COA di Pesaro

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, con nota del 6 settembre 2013 Prot. n. 1440/2013, ha richiesto parere in merito all’ambito territoriale dell’esercizio di attività di consulenza stragiudiziale da parte del praticante avvocato abilitato.

    Il quesito attiene, in specie, al rilievo, o meno, in subiecta materia della disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 8, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 7 della L. 16 dicembre 1999 n. 479, la quale limita l’esercizio dello ius postulandi alle cause da trattarsi dinanzi ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro cui il praticante avvocato abilitato risulta iscritto.
    Osserva preliminarmente la Commissione che, pur dopo l’entrata in vigore della L. 31 dicembre 2012 n. 247, la questione sottoposta dal Consiglio rimettente mantiene attualità relativamente alla disciplina transitoria per la pratica professionale dettata dall’art. 48 dell’anzidetta legge; il quale ne mantiene inalterato, per i due anni successivi all’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale forense, il relativo regime.
    In tale spazio temporale, pertanto, la fonte regolatrice della pratica professionale si individua nell’art. 8 del R.D. n. 1578/1933 la cui disciplina precettiva, recante la sopra evidenziata limitazione territoriale, riguarda il solo patrocinio in giudizio.
    Ritiene conseguentemente la Commissione che l’attività di natura stragiudiziale non risenta di tale vincolo spaziale, potendo concernere vicende o affari generatisi anche in ambito extra distrettuale.
    D’altro canto, occorre anche considerare che, nel sistema del R.D. n. 1578/1933, non si poneva – come, invece, oggi è implicato dall’art. 2, comma 6 della L. n. 247/2012 – alcun margine di riserva per l’attività di consulenza legale, che poteva, quanto meno astrattamente, essere espletata anche da soggetti non abilitati all’esercizio professionale.
    La risposta data al quesito esclude, infine, la sussistenza di profili comportamentali deontologicamente rilevanti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 117

    Quesito n. 321, COA di Lecco

  • Il Consiglio dell’Ordine chiede se debba essere negato il nulla-osta al trasferimento presso altro Ordine dell’iscritto all’Albo nei cui confronti penda procedimento disciplinare originato da esposto o segnalazione, per il quale non sia ancora stato formulato il capo di incolpazione, né disposta l’archiviazione.

    Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa. Infatti, ove risulti pendente il procedimento disciplinare, ciò impedisce l’assenso alla richiesta di cancellazione dall’Albo o il nulla osta alla domanda di trasferimento presentate da parte dell’iscritto. Ove non sia invece pendente il procedimento, fino a quella data essendosi svolta una mera attività istruttoria, il trasferimento può essere realizzato. Nel caso di trasferimento, ove l’illecito disciplinare risulti commesso in altro circondario, il COA trasmetterà gli atti del fascicolo disciplinare al Consiglio dell’Ordine coincidente con tale circondario.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 11 dicembre 2013, n. 116

    Quesito n. 307, COA di Bologna

  • Il Consiglio dell’Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di “ejerciente” nell’Albo di iscrizione.

    Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di “non esercente” dell’iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d’incompatibilità dell’avvocato in ragione dell’esercizio d’altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l’appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell’esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell’iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l’esercizio effettivo della professione nel Paese d’origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello stato membro d’origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell’Unione europea.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

    Quesito 325, COA di Milano