Autore: admin

  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare

    La mancata tempestiva comunicazione al controinteressato della presentazione di un esposto a suo carico e della conseguente apertura di una istruttoria preliminare disciplinare non è di per sè causa di invalidità del procedimento stesso, non comportando lesione sostanziale del diritto di difesa, giacché l’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.).

  • Delibere dei COA: irrilevante specificare il “tipo” di maggioranza

    Nello stabilire che le deliberazioni del COA sono prese a maggioranza di voti (e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente), l’art. 43, comma 3, R.D. n. 37/1934 non precisa altresì il “tipo” di maggioranza, ovvero se assoluta o relativa, sicché non è affetta da invalidità la pronuncia che ometta tale indicazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197

  • Irrilevante la mancanza del nome del relatore nella decisione disciplinare

    La nomina del Relatore del procedimento disciplinare (art. 47, comma 3, R.D. n. 37/1934) e l’onere che al medesimo incombe di redigere il provvedimento finale (art. 51 R.D. n. 37/1934), hanno il solo scopo di organizzare il lavoro del COA, tanto è vero che l’art. 51 cit. prescrive che la decisione sia sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del COA medesimo, sicché l’indicazione del consigliere relatore ed estensore non è determinante ai fini della validità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la decisione del COA eccependo la “nullità assoluta ed insanabile della decisione finale per incertezza assoluta di individuazione del responsabile-relatore della medesima”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28.
    Nello stesso senso, tra le altre, CNF sentenze n. 55 dell’11 aprile 2001 e n. 172 del 27 ottobre 2010.

  • Illecito predisporre un contratto con clausola compromissoria autodesignandosi come arbitro

    Viola il generale obbligo di lealtà e correttezza l’avvocato che, svolgendo attività di redazione contrattuale nell’interesse di uno dei contraenti (nella specie, suo cliente abituale) inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico, e peraltro in assenza di comprovata adesione dell’altro contraente; e ciò senza che abbia rilievo decisivo se l’avvocato avrebbe potuto poi assolvere l’incarico o dovuto astenersi o comunque provvedere ad una specifica informazione alle parti, mancando comunque nel professionista quel carattere di terzietà che deve inderogabilmente caratterizzare il ruolo e l’attività dell’arbitro (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare  dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 196

  • I casi in cui non opera la cd pregiudiziale penale

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del processo penale, e manchi appunto la necessaria pregiudizialità (Nel caso di specie, il procedimento penale riguardava fatti diversi da quelli oggetto di procedimento disciplinare e peraltro pacifici e non contestati dallo stesso incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195

  • Il divieto di cancellazione (in via amministrativa) in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    Il divieto di cancellazione dall’albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (art. 37 RDL 1578/1933) riguarda la sola cancellazione per ragioni amministrative e non pure quella irrogata, secondo la vecchia legge professionale, per ragioni disciplinari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’illegittimità della sanzione perché irrogatagli in pendenza di procedimento penale, ancorché per altri fatti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195

  • L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato aveva patrocinato in un’udienza civile nonostante fosse sospeso dall’esercizio dalla professione in via cautelare e a tempo indeterminato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 194

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • L’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi

    Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Nel caso di specie, l’avvocato ometteva il versamento dei canoni dell’immobile di cui era conduttore, così determinando l’attivazione della procedura di sfratto per morosità, da parte del locatore; nonostante la convalida dello sfratto, inoltre, non rilasciava spontaneamente l’immobile locatogli, peraltro continuando a non versare il corrispettivo mensilmente dovuto, così da subire l’esecuzione forzata di sfratto per il rilascio dell’immobile mediante Ufficiale Giudiziario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sazione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 25.02.2011 n.15; C.N.F. 22.10.2010 n.105; C.N.F.15.12.2006 n.164; C.N.F. 28.12.1999 n.286.