Autore: admin

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA in quanto il CNF, giudice di appello, può apportarvi tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4.

  • La rilevanza disciplinare di fatti commessi prima dell’iscrizione all’albo

    Se è vero che il procedimento disciplinare può essere promosso per fatti deontologicamente rilevanti commessi nel periodo di esercizio dell’attività professionale, è principio altrettanto consolidato che l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria (art.44 comma 1 RDL 1578/1933:”l’avvocato che è stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione) e ciò in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità del professionista. Ne consegue che l’azione disciplinare può essere esercitata dal COA anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorchè il “vulnus” che da tali fatti deriva sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9

  • La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95.

  • La rilevanza di fatti risalenti ma gravi nella valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (Nel caso di specie, pochi mesi dopo essere stato condannato in via definitiva per il reato di estorsione per fatti di alcuni anni prima, il praticante richiedeva al COA di appartenenza l’iscrizione all’albo degli avvocati. La domanda di iscrizione veniva rigettata per difetto del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ex art.17 RDL 1978/33. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta delibera del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8

  • Il cliente poco collaborativo non esonera l’avvocato dal dovere di diligenza e competenza

    L’assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma -qualora mantenga l’incarico- non lo esonerano dall’espletarlo con diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 7

  • Il dies a quo della prescrizione (dell’azione) disciplinare nel caso di illecito permanente

    Nel caso di illecito deontologico permanente, ovverosia quando la condotta sia “perdurante” nel tempo, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie trattavasi di indebito trattenimento di somme e mancato rendiconto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • Inammissibile l’impugnazione della delibera di rigetto dell’istanza in autotutela

    La decisione pronunziata dal Consiglio Territoriale, che si risolva nella conferma di un provvedimento già in precedenza adottato, ha natura di atto meramente confermativo, insuscettibile -in quanto tale- di autonoma impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, giacché alla facoltà di sollecitare al COA l’annullamento o revoca in autotutela di un proprio provvedimento, non può essere associato il correlativo diritto del richiedente stesso di ottenere una nuova ed autonoma pronunzia su di una questione già precedentemente decisa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva chiesto al COA di appartenenza l’annullamento in autotutela di una sanzione disciplinare irrogatagli e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il COA confermava la decisione adottata, rigettando così l’istanza in autotutela. La delibera di rigetto veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Piacci), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 5
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. con sentenza 10/12/2007 n. 202; Consiglio Nazionale Forense, sentenza 31/12/2007 n. 277.

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

    L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mera informazione, a nulla rilevando ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita mancanza di legittimazione attiva in capo all’esponente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71;
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178;
    Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.