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  • I Consigli dell’Ordine chiedono se sia consentita l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti di un Abogado iscritto come “non esercente” nel corrispondente Albo degli avvocati spagnolo.

    Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di “non esercente” dell’iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d’incompatibilità dell’avvocato in ragione dell’esercizio d’altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l’appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell’esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell’iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l’esercizio effettivo della professione nel Paese d’origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello stato membro d’origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell’Unione europea.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 11 dicembre 2013, n. 114

    Quesito n. 298, COA di Massa Carrara
    Quesito n. 326, COA di Barcellona P.G.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.

    Questa Commissione, investita dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara della questione esprime al riguardo il seguente parere.
    L’art. 14 sotto la rubrica “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni” specifica, al secondo comma, che l’incarico “per lo svolgimento dell’attività professionale è personale”. La lettura combinata di tali norme con quella concernente “l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale”, recata dal sesto comma del precedente art. 2, consente di ritenere che la sostituzione del legale sia sempre praticabile, ma non v’è dubbio che, non foss’altro che per la provenienza, l’opinione della Corte di Appello di Milano attenga esclusivamente alle funzioni dell’avvocato quale soggetto della giurisdizione.
    L’interpretazione in esame muove da un trasparente presupposto, ovverosia che l’esistenza della delega orale debba essere provata e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice.
    A parere di questa Commissione, un siffatto orientamento urta, in primo luogo, con il dato letterale della norma. La previsione dell’oralità del conferimento è infatti esplicita e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante abilitato.
    Secondariamente, esso, trascura un dato logico prima ancora che giuridico e cioè che il conferimento ad un collega terzo dell’incarico di sostituzione implica l’impossibilità di presenziare all’udienza. Da ultimo la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazione della norma destinata a non avere applicazione pratica.
    L’opposta interpretazione, che valorizza il dato letterale trova, inoltre, consistenti conferme nella legislazione di numerosi Paesi dell’Unione Europea.
    In Inghilterra ed in Galles, ad esempio, qualsiasi delega per un’udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante. In Belgio, la sostituzione all’udienza dell’avvocato munito di mandat ad litem presuppone il tacito assenso del cliente e non richiede forma scritta, fatta eccezione per casi specifici in cui è invece richiesto il mandat expres. Ancora, in Francia, il Reglément Intérieur National prevede all’art. 6.2 che la rappresentanza in giudizio del cliente da parte dell’avvocato possa essere esercitata, fatte salve le specifiche eccezioni, senza mandato scritto e non reca alcuna norma che regoli le deleghe fra gli avvocati finalizzate alle sostituzioni in udienza. Per tale ragione, anche detta delega potrà essere orale, con il solo onere di informare preventivamente il cliente della circostanza.
    Ad avviso della Commissione, infine, la previsione che l’avvocato possa farsi sostituire rilasciando delega orale senz’altro onere probatorio è coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l’affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che, rispettivamente, incarna e tutela; in quest’ottica, la dichiarazione di chi – in veste di avvocato – si accrediti quale sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio fermo rimanendo che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.).
    Il parere della Commissione, in ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all’avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 14, Legge n. 247/2012, è quindi nel senso che l’avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senz’altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 113

    Quesito n. n. 331, COA di Ferrara

  • La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

    Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
    Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.
    Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.
    Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.
    L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli avvocati.
    Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 112

    Quesito n. 330, Unione Triveneta

  • Il COA di Pistoia domanda “se a seguito dell’esecuzione di una misura cautelare (nel caso concreto gli arresti domiciliari) nei confronti di un proprio iscritto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia l’obbligo di aprire procedimento disciplinare oppure non vi sia tale obbligo e se, pertanto, possa trovare accoglimento la domanda di cancellazione dall’Albo presentata dall’iscritto ancora sottoposto alla misura cautelare”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 43 della L. P. 1578/1933, tuttora vigente, importa di diritto la sospensione (cautelare) dall’esercizio della professione l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice. La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine, sentito il professionista.
    Negli altri casi previsti dallo stesso articolo la sospensione è facoltativa.
    Nei confronti dell’avvocato sottoposto a procedimento penale il COA è obbligato ad aprire procedimento disciplinare (art. 44 L.P. cit.) per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione.
    Ai sensi dell’art. 37, penultimo comma, L.P. cit. non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
    La pendenza di un procedimento penale, ancorché il procedimento disciplinare non sia stata avviato, impedisce dunque la cancellazione del professionista dall’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 23 ottobre 2013, n. 111

    Quesito n. 323, COA di Pistoia

  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede se configuri una causa d’incompatibilità ex art. 18 l. n. 247/12 la sottoscrizione, da parte di un avvocato, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato avente ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale (in materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare di appalto) stipulato con un istituto universitario.

    In primo luogo si osserva, sia pure incidentalmente, che l’attività oggetto del contratto, attinente alla consulenza legale stragiudiziale, rientra nell’ambito di operatività della riserva di attività posta, in favore dell’avvocato, dall’art. 2, comma 6, della legge n. 247/12: dunque, più opportunamente, essa avrebbe dovuto dare luogo a specifico contratto di consulenza.
    In ogni caso, già con altro parere reso nel luglio del 2012 veniva affrontata la questione della natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con il quale si introduceva una nuova forma di rapporto lavorativo, alternativa al rapporto di lavoro dipendente, spesso elusiva del rapporto di lavoro subordinato, avente tutte le caratteristiche di fatto del rapporto di dipendenza, ma senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Tale tipo di contratto venne con la cd. Legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del predecessore aveva una durata prefissata ed era assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo. Dalla richiesta si evince che se pure definito “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, il rapporto si individuerebbe in concreto, stante la durata prefissata (tempo determinato) e la specificità dell’oggetto (materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare) in un rapporto coordinato e continuativo a progetto, assimilabile, pertanto, ad attività di lavoro autonomo.
    Con l’entrata in vigore della L. n. 247/12 si è introdotta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro allo scrivente che non sia la natura dell’Ente a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l’oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria (ad es. l’Accademia della Crusca) hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall’Ente (ed es. marketing, consulenza fiscale ecc.), con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12.
    In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, risultando pertanto incompatibili con l’iscrizione nell’Albo le attività di lavoro autonomo “altre”, cioè diverse da quelle tipiche dell’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 23 ottobre 2013, n. 110

    Quesito 320, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza chiede di sapere se possa essere annullata in autotutela una decisione dello stesso Consiglio, resa al termine di procedimento disciplinare ed irrogante la sanzione della censura, per intervenuto mutamento della giurisprudenza del CNF.

    Va rilevato, preliminarmente, che l’annullamento in autotutela presuppone un vizio di legittimità del provvedimento, che nel caso di specie non è possibile ravvisare, tale non essendo la mera difformità sopravvenuta rispetto ad un mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro maturato in un momento successivo rispetto al consolidamento della decisione.
    In ogni caso, la decisione de qua si è consolidata a seguito della mancata impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense e non è più possibile, pertanto, espungerla dal mondo giuridico. L’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense è, infatti, l’unico strumento attraverso cui è possibile ottenere la riforma o l’annullamento delle decisioni rese dai COA in sede disciplinare, perché garantisce che l’esame della decisione impugnata e, se del caso, la nuova valutazione delle circostanze concrete – adempimenti necessari per decidere della fondatezza del ricorso – avvengano nel pieno rispetto delle garanzie procedurali funzionali all’effettività del diritto di difesa che caratterizzano il procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi al Consiglio nazionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 109

    Quesito 304, COA di Potenza

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo formula quesito in merito alla possibilità di rilasciare il certificato di compiuta pratica al tirocinante che abbia svolto un semestre di pratica legale all’estero.

    Per costante orientamento del C.N.F. l’esperienza professionale svolta all’estero può essere parificata alla pratica svolta in Italia quanto alla frequentazione dello studio legale (pareri n. 116/2003 e n. 98/2005).
    Si noti che tale principio è stato recepito e codificato dalla nuova Legge Professionale che all’art. 41, pur applicabile solo dal terzo anno di entrata in vigore della legge, prevede (comma 5 lett. c) che il tirocinio possa essere svolto per non più di sei mesi in un altro paese dell’U.E. presso professionisti abilitati all’esercizio della professione con titolo equivalente a quello di avvocato.
    Modalità e frequenza di assistenza alle udienze, ad oggi disciplinate dall’ art. 6 c. 1 lett. a DPR 101/90, dovranno costituire oggetto di un regolamento del Ministero della Giustizia da adottarsi ai sensi dell’art. 41 c. 13 L. 247/12.
    Nel periodo transitorio, ex art. 48 della legge n. 247/12, la pratica forense resta tuttavia disciplinata dalle vigenti disposizioni, e dunque dal citato D.P.R. n. 101/90: resta pertanto fermo l’obbligo di assistenza ad almeno venti udienze per semestre con una continuità di frequenza nel corso di tutto il periodo che, fermo restando il numero, deve essere necessariamente temperata o rimodulata alla luce delle particolari esigenze derivanti dallo svolgimento di un’attività all’estero.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 23 ottobre 2013, n. 108

    Quesito 267, COA di Palermo

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative: a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza; b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.

    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l’assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi, in www.consiglionazionaleforense.it)
    In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.
    Ai sensi dell’art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”. Il successivo comma 3 dell’art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio “può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto” di Corte d’Appello.
    Con riferimento alla individuazione dell’Ordine competente a ricevere l’istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.
    Ai sensi di tale disposizione, infatti, l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall’interessato o dal difensore, al consiglio dell’ordine forense “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo
    in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”; qualora invece a procedere siano “la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
    Su tale istanza, il Consiglio dell’Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).
    L’istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”: nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.
    Non assume invece particolare rilievo il dato dell’appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell’Ordine competente a ricevere l’istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell’art. 80, all’elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).
    L’Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’ordine forense costituito presso il “Tribunale accorpante”.
    Se così non fosse, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall’ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).
    Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 97, comma 2, c.p.p., “i consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di Corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell’art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.
    Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d’Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all’Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
    A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l’art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l’ufficio centralizzato “gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello”.
    Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.
    Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.
    Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 107

    Quesito n. 315, COA di Orvieto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia formula due quesiti, relativi all’incidenza sulla disciplina del tirocinio dell’accorpamento al circondario del Tribunale di Pordenone del territorio dei 13 Comuni assegnati alla soppressa sezione distaccata di Portogruaro (già rientrante nel circondario del Tribunale di Venezia).

    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    In particolare, il COA rimettente pone le due questioni dell’individuazione dell’Ordine presso cui i praticanti dovranno svolgere il tirocinio e dell’individuazione della sede di Corte d’Appello competente per lo svolgimento dell’esame.
    Quanto al primo quesito, si osserva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall’Ordine presso cui sia iscritto il dominus. Pertanto, qualora il dominus originariamente iscritto all’Ordine di Venezia ma con domicilio professionale in uno dei 13 Comuni ora assegnati al Tribunale di Pordenone sia stato trasferito all’Ordine di Pordenone, anche il praticante – qualora intenda mantenere il proprio dominus – dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall’Ordine di Pordenone.
    Quanto al secondo quesito, si osserva che la vicenda della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro e il conseguente accorpamento del territorio dei 13 Comuni ad essa per l’innanzi assegnati al circondario di Pordenone – pur determinando il mutamento della competente Corte d’Appello – non incide sull’applicabilità delle norme che disciplinano l’individuazione della Corte d’Appello competente ai fini dell’esame. Essa, pertanto, continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio (art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1991, n. 101). Come ovvio, il periodo di pratica compiuto presso l’Ordine di Pordenone a seguito dell’eventuale trasferimento rileverà ai fini del conteggio di cui all’art. 9, comma 1 e, ove maggiore rispetto a quello anteriormente svolto presso l’Ordine di Venezia, potrà incidere sull’individuazione della Corte d’Appello competente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 106

    Quesito n. 313, COA di Venezia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere “se al fine della iscrizione nell’Albo degli Avvocati “iscrizione di diritto”, i Professori associati con nomina presso le facoltà universitarie titolari di insegnamenti in materie giuridiche nel settore IUS 10 – Diritto Amministrativo, acquisiscono il diritto di iscrizione nell’Albo senza necessità di superamento di esame di Stato”.

    A sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) L. 247/2012 possono essere iscritti all’albo avvocati altresì “…i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche”.
    Con tale locuzione la norma intende riferirsi ai ruoli accademici dei professori di prima e seconda fascia individuati all’art. 1 del DPR 382/80 che – rubricato “ruolo dei professori universitari e istituzione…..” – prevede appunto che detto ruolo comprenda le fasce a) dei professori straordinari ed ordinari e b) dei professori associati.
    Le suddette figure, ancorchè non esattamente sovrapponibili tra loro sotto molteplici profili, sono tuttavia caratterizzate entrambe dalla continuità e dalla stabilità dell’attività di insegnamento che non ricorre invece per i docenti a contratto e per i ricercatori a tempo determinato: tale circostanza è stata valorizzata in precedenti pareri di questo Consiglio Nazionale che hanno ritenuto la non applicabilità a queste figure del previgente art. 30 lett. a) Rdl 27/11/1933 n. 1578.
    La norma della nuova legge professionale riproduce, pur con parziali modifiche, la precedente previsione – secondo la quale potevano essere iscritti all’Albo degli Avvocati, dopo tre anni di insegnamento, i professori di ruolo delle discipline giuridiche delle facoltà della Repubblica – e, analogamente a quanto disponeva il richiamato art. 30, non richiede che l’attività di insegnamento sia svolta presso un dipartimento (già facoltà) di scienze giuridiche ma esclusivamente che il professore, ordinario o associato, appartenga al settore scientifico-disciplinare contrassegnato dal codice IUS (materie giuridiche).
    L’interpretazione letterale della norma non può lasciare dubbi: è l’insegnamento di materie giuridiche – in qualsiasi sede (purchè universitaria) venga svolto – che costituisce condizione per l’iscrizione all’albo degli avvocati, unico requisito essendo l’appartenenza del docente al settore scientifico-disciplinare IUS e risultando irrilevante che il ruolo organico di professore, ordinario od associato, venga ricoperto in dipartimento diverso da quello del settore giuridico.
    La risposta al quesito deve quindi essere resa nei seguenti termini: i professori associati, con nomina presso (qualsiasi) dipartimento universitario (già facoltà), che appartengano al settore scientifico-disciplinare IUS e svolgano quali titolari attività di insegnamento in materie giuridiche da almeno cinque anni, possono essere iscritti di diritto all’albo degli avvocati senza necessità del superamento del relativo esame di stato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 25 settembre 2013, n. 103

    Quesito n. 310, COA di Roma