La mancata immediata comunicazione all’interessato dell’avviso di incolpazione non è causa di nullità, perché nessuna norma qualifica come perentorio il termine per la comunicazione all’incolpato del procedimento di apertura del procedimento disciplinare, né tantomeno irroga la sanzione della nullità di una comunicazione che non sia “immediata” (Nel caso di specie, la comunicazione in questione veniva fatta all’interessato a distanza di meno di due mesi dalla data della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dello stesso incolpato stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37