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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano pone il seguente quesito: se, accertato che alcuni iscritti all’Albo degli Avvocati sono risultati, all’esito delle comunicazioni loro indirizzate, “sconosciuti” ovvero “trasferiti” e che dai certificati di residenza conseguentemente richiesti è emerso che gli stessi si sono trasferiti all’estero od in altre città in Italia, sia legittimo procedere alla loro cancellazione d’ufficio, in forza della previsione recata dal comma 9 dell’art. 17, legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva, al riguardo, che la cancellazione d’ufficio trova giustificazione, nella fattispecie rappresentata, nell’essere venuto apparentemente meno il requisito di cui al comma 1, lett. c) della succitata norma, ove si sancisce che il domicilio professionale deve trovarsi nel circondario del Tribunale ove ha sede il COA.
    L’eventuale iniziativa del COA in tal senso risulta, però, esplicitamente subordinata al preliminare invito, da rivolgere all’iscritto, a presentare proprie osservazioni, con facoltà in capo al medesimo di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17 (che prevede tale ipotesi “nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione”).
    Detta previsione non precisa, ad avviso della Commissione volutamente, se l’invito vada indirizzato al domicilio risultante al COA, ovvero ad altro (domicilio o residenza) successivamente conosciuto. Ne consegue che, comunque, esso vada indirizzato sulla scorta delle cognizioni acquisite a seguito delle ricerche effettuate.
    Per quanto sopra, la risposta al quesito va resa nei seguenti termini:
    “Qualora un iscritto all’Albo degli Avvocati risulti “sconosciuto” al, ovvero “trasferito” dal domicilio professionale dichiarato, il Consiglio dell’Ordine presso il quale l’Albo è istituito deve, allorquando accerti l’irreperibilità dell’iscritto al domicilio conosciuto, indirizzare al medesimo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione del messaggio, invitandolo a presentare osservazioni al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Detto invito va indirizzato al domicilio conosciuto, ovvero ad altro indirizzo, qualora, all’esito delle predette ricerche, sia stata accertata in capo all’iscritto altra residenza o domicilio.”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 43

    Quesito n. 397, COA di Milano

  • Il COA di Tivoli chiede: 1.- se l’Avvocato Stabilito possa “agire d’intesa” con avvocato iscritto in un albo professionale diverso da quello in cui egli è iscritto; chiede altresì . 2.- con quanti Avvocati Stabiliti possa “agire d’intesa” un avvocato.

    In risposta al primo quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, stabilisce all’art. 8 che l’Avvocato Stabilito, nello svolgere attività giudiziale deve agire sempre d’intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato all’esercizio della professione con il titolo d’avvocato, senza porre alcuna limitazione in ordine all’iscrizione o al domicilio professionale di tale avvocato, sia senz’altro legittimo che l’Avvocato Stabilito agisca d’intesa, nel territorio nazionale, con avvocati iscritti in albi diversi da quello nella cui sezione speciale dell’albo egli sia iscritto.
    In risposta al secondo quesito, ritiene questa Commissione che, non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 42

    Quesito n. 393, COA Tivoli

  • Il COA di Palermo chiede: 1.- Se il Consiglio dell’Ordine possa autonomamente regolamentare il procedimento amministrativo relativo all’ottenimento dell’integrazione nell’Albo degli avvocati da parte degli avvocati stabiliti; 2.- se possa il Consiglio nel corso del triennio d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo effettuare verifiche intermedie volte ad accertare le modalità di svolgimento dell’attività da parte degli avvocati stabiliti, la continuità della professione e il mantenimento dei requisiti d’iscrizione; e se possa, nel caso di esito negativo delle verifiche, deliberare la revoca dell’iscrizione.

    In risposta al primo quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il Consiglio dell’Ordine possa, nell’esplicazione di un potere proprio di ogni Amministrazione, dotarsi di regolamenti per disciplinare lo svolgersi dell’attività amministrativa: ivi compresa, nella specie, quella di verifica dello svolgimento dell’attività professionale da parte degli Avvocati Stabiliti iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo, nel triennio precedente alla eventuale domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, purché, beninteso, tale attività normativa non si ponga in contrasto con la legge, ed in particolare con il D. Lgs. n. 96/2001.
    Quanto al secondo quesito, ritiene la Commissione che il Consiglio possa effettuare senz’altro le verifiche opportune in ordine al mantenimento dei requisiti d’iscrizione (quale, ad esempio, la permanenza dell’iscrizione nell’Albo professionale del Paese d’origine). Quanto a diverse attività di verifica – quali, a mero titolo di esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell’attività professionale, nonché alla continuatività della stessa, alla mancanza o sospensione dell’attività professionale – con riferimento al triennio di stabilimento antecedente alla domanda di integrazione, queste devono essere escluse: si tratterebbe, infatti, di attività di verifica non funzionali all’esercizio immediato di un potere che il COA potrà esercitare solo in sede di decisione sulla domanda di integrazione dell’Avvocato stabilito nell’Albo ordinario, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 96/2001.
    Durante il triennio di stabilimento, in altre parole, il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001. Altre circostanze, quali quelle sopra esemplificate, potranno essere verificate e valutate, unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 41

    Quesito n. 344, COA Palermo

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e Sala Consilina chiedono di sapere se, in occasione delle imminenti elezioni dei Consigli distrettuali di disciplina, il COA di Sala Consilina debba partecipare all’elezione del Consiglio distrettuale di Potenza o di quello di Salerno. Come noto, infatti, a seguito della soppressione – per effetto del D. Lgs. n. 155/12 – del Tribunale di Sala Consilina (già appartenente al distretto della Corte d’Appello di Salerno), il relativo circondario è stato accorpato a quello del Tribunale di Lagonegro, appartenente al distretto della Corte d’Appello di Potenza.

    La risposta è resa nei seguenti termini.

    L’art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che “presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati”, così ribadendo il consolidato criterio della corrispondenza tra ordine degli avvocati e circondario di tribunale. A seguito del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, si è posto il problema della sopravvivenza dei Consigli dell’Ordine corrispondenti a tribunali soppressi. Il Consiglio nazionale forense, per il tramite dell’Ufficio studi, ha reso a tale proposito, già il 22 luglio del 2013, un articolato parere nel quale ha escluso che la disposizione di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 155/12 rechi una norma implicita nel senso dell’automatica estinzione degli ordini costituiti presso Tribunali ormai soppressi a ciò ostando, per un verso, la riserva di legge in tema di disciplina degli ordini forensi e, per altro verso, l’esigenza di garantire l’autonomia funzionale, regolamentare ed organizzativa degli ordini forensi in quanto enti pubblici esponenziali delle comunità professionali locali.
    In aggiunta, va ricordato che l’art. 65, comma 2, della legge, proroga i consigli circondariali in carica fino al 31 dicembre 2014. Solo dopo tale data, pertanto, si porrà il problema di un eventuale intervento del legislatore volto a riallineare circondari di tribunale ed ordini forensi.
    Ne consegue che i Consigli dell’Ordine corrispondenti a tribunali soppressi restano ad oggi esistenti e nel pieno esercizio delle loro funzioni, ivi compresa quella di partecipare all’elezione dei consigli distrettuali di disciplina.
    Questi ultimi, peraltro, ai sensi dell’art. 50 della legge n. 247/12 sono articolati sulla base degli esistenti distretti di Corte d’appello ed hanno competenza a decidere sui procedimenti disciplinari aperti nei confronti degli iscritti negli ordini del distretto o per fatti compiuti nel distretto (art. 51, comma 2, legge n. 247/12).
    Nel caso specifico sottoposto all’esame di questa Commissione, bisogna pertanto considerare che, a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, si è determinato l’accorpamento del relativo circondario al Tribunale di Lagonegro e dunque al distretto di Corte d’Appello di Potenza. Ne consegue che, afferendo il COA di Sala Consilina al distretto di Corte d’Appello di Potenza, esso dovrà pertanto partecipare all’elezione del Consiglio distrettuale di disciplina di Potenza, che sarà chiamato, in futuro, ad esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo tenuto dall’Ordine di Sala Consilina.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 giugno 2014, n. 40

    Quesito n. 399, COA di Potenza
    Quesito n. 411, COA di Sala Consilina

  • Il COA di Massa Carrara chiede: “se l’Abogado, iscritto da due anni nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti, possa essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 81 del DPR 115/2002 e successive modifiche”.

    Va, innanzi tutto, evidenziato che ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. A norma del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

    Ne consegue che l’avvocato stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
    La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
    Orbene, dovendo l’avvocato stabilito agire d’intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l’insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
    A prescindere da tali considerazioni è da aggiungere che l’iscritto da due anni all’Albo ordinario non sarebbe da considerarsi in possesso dei requisiti di anzianità (sei anni) richiesti dall’art. 81. Se l’abogado fosse parificato a un iscritto all’Albo, questi mancherebbe del requisito dell’anzianità essendo, come risulta dalla richiesta di parere, iscritto da soli due anni. In ragione di quanto sopra esposto, deve tuttavia ritenersi che, con riferimento all’avvocato stabilito, il termine a quo per il computo del sessennio ai fini dell’iscrizione negli elenchi per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato decorra in ogni caso a partire dall’avvenuta integrazione nell’Albo, allo scadere del triennio di stabilimento (o dall’avvenuto riconoscimento del titolo straniero, previo esame da sostenersi dinanzi al Consiglio nazionale forense).

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 21 maggio 2014, n. 39

    Quesito n. 395, COA di Massa Carrara

  • La provocazione non elide la rilevanza deontologica del comportamento deontologicamente rilevante

    Nel procedimento disciplinare (che ha cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale), la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 64
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 09-06-2008, n. 44).

  • Illecito tentare di screditare, con argomenti extra giuridici, il collega avversario

    L’art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → (ora, art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →) prevede il divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla persona del collega avversario se l’uso di tali notizie non sia necessario alla tutela di un diritto; “necessità” che peraltro non può consistere nel fine dell’accoglimento della domanda giudiziale del proprio assistito, che all’uopo è circostanza totalmente estranea e ininfluente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 64
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22-12-2008, n. 182.

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. 1 cod. prev. (ora art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 13.03.2013 n. 35.

  • Prescrizione disciplinare nel caso di trasmissione degli atti al COA da parte del giudice

    Ove il comportamento disciplinarmente rilevante sia commesso nel corso di un processo, per l’individuazione del momento di consumazione dello stesso e quindi ai fini del dies a quo del relativo termine prescrizionale, non può aversi riguardo alla data di deposito della sentenza che, concludendo il processo medesimo, disponga la trasmissione degli atti al C.O.A. di appartenenza del professionista affinché proceda disciplinarmente nei suoi confronti (Nel caso di specie, a seguito della sentenza depositata nel 2006, il COA apriva il procedimento disciplinare nel 2010 per il contenuto di un atto giudiziario del 2003 di cui il COA stesso aveva comunque altrimenti avuto pressoché contestuale notizia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 16 aprile 2014, n. 62

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    L’art. 51 del Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile) fissa in cinque anni il termine della prescrizione dell’azione disciplinare con decorrenza dal fatto disciplinarmente rilevante, derivando effetti interruttivi esclusivamente dall’apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di specifici atti di impulso quale, ad esempio, la citazione a giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 16 aprile 2014, n. 62
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 49/2013, 16/2013, 214/2012.