La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale a carico dello stesso incolpato si pone come necessaria ogniqualvolta si ravvisi identità dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo sia di quello oggettivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 08.04.2011, nr. 39.
In arg. cfr. ora l’art. 54 L. n. 247/2012.