Autore: admin

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte

    Non può dichiarasi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 l.p.f. instaurata nel termine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente. Infatti solo nel giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile si avvera il presupposto necessario per l’azione disciplinare obbligatoria e tale principio si applica anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento, che non può essere considerata sentenza di proscioglimento con formula piena.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 30.4.2012.
    Si ricorda che, secondo Corte di Cassazione, SSUU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014, all’istituto della prescrizione dell’azione disciplinare non è applicabile il principio del favor nei confronti dell’incolpato (jus superveniens), stabilito dall’art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, per i procedimenti disciplinari pendenti.

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27.2.2013, n. 16.
    Si ricorda che, secondo Corte di Cassazione, SSUU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014, all’istituto della prescrizione dell’azione disciplinare non è applicabile il principio del favor nei confronti dell’incolpato (jus superveniens), stabilito dall’art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, per i procedimenti disciplinari pendenti.

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Ogni avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.

  • Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio (Nel caso di specie, nonostante in precedenza avesse assistito entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale, aveva poi assunto la difesa di uno dei due presentando un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35.

  • L’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    L’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività svolta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27.

  • La notifica della decisione disciplinare non effettuata nel domicilio eletto

    La decisione disciplinare deve essere notificata al domicilio eletto in giudizio dall’incolpato, ma una diversa modalità di notifica non determina nullità quando la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo e l’incolpato abbia proposto tempestivamente il gravame avverso la decisione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della notifica della decisione del COA per essere avvenuta presso il suo studio professionale e non presso il domicilio eletto con l’atto di nomina del difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 21.09.2007 n. 110.

  • La sigla “p. Avv.” non è sufficiente a chiarire il proprio status di “praticante avvocato”

    Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta (Nel caso di specie, all’incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava ad affermare che l’incolpato abbisognava “di riposo e terapia medica”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 6.