Non può dichiarasi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 l.p.f. instaurata nel termine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente. Infatti solo nel giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile si avvera il presupposto necessario per l’azione disciplinare obbligatoria e tale principio si applica anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento, che non può essere considerata sentenza di proscioglimento con formula piena.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 30.4.2012.
Si ricorda che, secondo Corte di Cassazione, SSUU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014, all’istituto della prescrizione dell’azione disciplinare non è applicabile il principio del favor nei confronti dell’incolpato (jus superveniens), stabilito dall’art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, per i procedimenti disciplinari pendenti.