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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini ha richiesto parere in ordine alla possibilità di partecipazione di un praticante avvocato, regolarmente iscritto al relativo registro ai fini del tirocinio, ad una associazione tra avvocati (studio legale associato). Il quesito viene altresì prospettato in relazione alla duplice ipotesi del possesso, o meno, dell’abilitazione al all’esercizio di attività professionale in proprio.

    Osserva la Commissione che l’associazione tra avvocati – figura tipica di organizzazione strutturata dell’attività professionale, il cui regime giuridico risale all’abrogata legge n. 1815/1939 ed al TUIR in materia di attribuzione del reddito agli associati – è esaustivamente disciplinata dall’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il cui comma 3 consente la costituzione del rapporto associativo solo tra professionisti iscritti all’albo.
    Tale requisito soggettivo integra una condicio facti, alla quale non può essere assimilata l’iscrizione al distinto registro dei praticanti; non presenta, pertanto, rilievo la circostanza che il praticante risulti, o meno, abilitato.
    Non può, d’altro canto, non considerarsi che anche l’istituto dell’abilitazione ha subito – ad opera dell’art. 41 della legge n. 247/2012 – una profonda revisione, consentendosi al praticante un esercizio professionale limitato ad attività sostitutive dell’avvocato presso il quale venga svolto il tirocinio e, comunque, sempre sotto la responsabilità di quest’ultimo.
    La Commissione ritiene, pertanto, che al quesito vada data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 60

    Quesito n. 361, COA di Rimini

  • Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.

    E’ da premettere che la vigente legge professionale n. 247/2012, ed analogamente accadeva per la precedente, non ricollega conseguenze di sorta alle ipotesi di reiterate assenze da parte del Consigliere alle sedute del Consiglio.
    Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può applicarsi, in via analogica la normativa prevista per altri Enti Pubblici locali (art. 43 T.U.E.L. 267/2000) la quale, peraltro, demanda alla fonte statutaria l’individuazione delle ipotesi di decadenza dei Consiglieri Comunali a seguito di mancata partecipazione alle sedute consiliari.
    Ne consegue che non può prevedersi, in assenza di una fonte primaria che lo legittimi, il potere del C.O.A. di individuare ipotesi di decadenza da un ufficio costituente, nell’ambito ordinamentale professionale, una sorta di munus publicum.
    Il fatto che la fattispecie non sia specificatamente disciplinata non comporta però che nel sistema professionale non sussistano norme idonee ad orientare le iniziative del C.O.A: il comportamento del Consigliere del C.O.A., che con la propria assenza comprometta il buon funzionamento dell’Organo Collegiale, e che, quanto meno, dimostra di essere dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, deve infatti essere valutato in base a tutti i principi di ordine deontologico che presiedono all’esercizio della professione forense.
    Trattasi di norme pacificamente applicabili allo svolgimento di detto incarico istituzionale che, alla luce dell’importanza della funzione svolta e dell’alta responsabilità connessa, impone un rispetto ancor più rigoroso dei già stringenti principi che regolano l’attività di tutti gli avvocati.
    Tale essendo il contesto il comportamento del Consigliere ingiustificatamente assente deve essere valutato dall’Organo competente eventualmente chiamato a giudicare alla luce dei principi affermati dal vigente Codice Deontologico e segnatamente da quelli enunciati agli artt. 5, 8 e 15 C.D.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 17 luglio 2014, n. 52

    Quesito n. 416, COA di Terni

  • Il COA di Palermo chiede di: “conoscere il criterio di applicazione dei compensi in materia di arbitrato ed in particolare se il compenso previsto per i parametri di cui all’art. 10 del DM 55/2014 fa riferimento all’arbitro unico o ai collegi arbitrali e in questo ultimo caso riguardi l’intero collegio ovvero il singolo arbitro “.

    La soluzione al presente parere ha riguardo al primo comma dell’art. 10 DM n. 55/2014.
    Da un esame letterale della norma si ricava che il compenso dovuto è determinato sulla base della tabella 26. La dizione letterale, peraltro, non lascia dubbi circa il fatto che il compenso sia stabilito e, quindi, dovuto al singolo arbitro, sia lo stesso arbitro unico o componente di un collegio. Infatti la norma fa riferimento ai “compensi” dovuti “agli arbitri” e non al “collegio”. Inoltre, l’utilizzo del plurale per entrambi i termini non può che avvalorare l’interpretazione sopra esposta.
    Ne consegue, pertanto, che in un arbitrato, rituale o irrituale, il compenso sarà dovuto secondo la tabella 26 ad ogni singolo componente del collegio. A favore di tale ipotesi milita – oltre al tenore letterale della norma e alla necessaria differenziazione del compenso del singolo arbitro sulla base della funzione effettivamente svolta – la circostanza che le misure parametriche per la retribuzione dell’attività professionale dell’avvocato identificano il compenso ritenuto equo per la prestazione professionale. Pertanto, se si ritenesse che il compenso come stabilito nella tabella 26 faccia riferimento all’attività a prescindere dalla composizione, monocratica o collegiale, dell’organo si avrebbe l’irragionevole conseguenza che solo all’arbitro unico spetterebbe l’equo compenso fissato dai parametri di cui al DM n. 55/2014, mentre all’arbitro membro di un collegio spetterebbe un compenso pari ad un terzo di quello fissato come equo dalla norma. Né è possibile ritenere altrimenti che l’equo compenso del membro di un collegio arbitrale possa differire dal compenso dell’arbitro unico, stante la sostanziale identità delle funzioni svolte e la tendenziale maggiore complessità delle controversie compromesse in arbitri attraverso il modulo collegiale.
    La determinazione del compenso con riferimento al singolo arbitro consentirebbe, peraltro, di adeguare il compenso del singolo membro del collegio arbitrale all’attività effettivamente svolta. Anche in assenza di una espressa previsione, infatti, può farsi ricorso all’analogia, ai sensi dell’art. 3 dello stesso DM n. 55/14, con quanto previsto dall’art. 8, comma 1, in relazione a collegi difensivi composti da una pluralità di avvocati. In questo caso, il DM prevede infatti che il compenso del singolo membro del collegio difensivo vada determinato avuto riguardo all’opera effettivamente prestata. Analogamente, nel caso del collegio arbitrale, la determinazione del compenso del singolo arbitro deve rimanere necessariamente scissa dalla retribuzione della funzione collettivamente esercitata dal collegio, anche in ragione del diverso apporto di ciascun arbitro alla definizione della controversia e alla stesura del lodo, di regola affidata al Presidente del collegio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), Parere 17 luglio 2014, n. 51

    Quesito n. 414, COA di Palermo

  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano chiede di sapere se i docenti universitari in servizio presso Università straniere (nel caso di specie, svizzere) possano chiedere il passaggio dall’albo ordinario all’elenco speciale dei docenti universitari.

    Il quesito non precisa se gli interessati siano già iscritti (come deve ritenersi) all’albo ordinario, né se siano altresì docenti di ruolo presso università italiane.
    La risposta al quesito è affermativa a condizione che detti docenti (già iscritti all’albo ordinario) siano strutturati anche in una università italiana ed abbiano optato per il tempo pieno.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), Parere 17 luglio 2014, n. 50

    Quesito n. 413, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani pone il seguente quesito: “La pronuncia di condanna nei confronti dell’incolpato da parte del C.O.A. alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense, seguita dalla sua impugnazione tardiva innanzi al C.N.F., conserva l’esecutività o deve essere sospesa in attesa della decisione del predetto C.N.F.?”

    La risposta è resa nei seguenti termini.
    La tardività del ricorso va dichiarata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione della sanzione disciplinare. Pertanto, in pendenza dell’impugnazione, la sanzione inflitta dal COA è sospesa ope legis fino alla decisione del ricorso.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), Parere 17 luglio 2014, n. 49

    Quesito n. 412, COA di Trani

  • E’ possibile sottoporre al CNF solo quesiti in materia attinente all’ordinamento e alla deontologia professionale forense

    Il COA di Nuoro, premesso che il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto, con circolare n. 718 del 24 ottobre 2013, che gli “atti previsti dall’art. 2643 del codice civile” richiamati dall’art. 11, comma 3, D.Lvo n. 28/2010 e, con esplicito riferimento all’usucapione, dal n. 12 bis) dell’art. 2643 c.c., i quali, per poter essere trascritti, debbono venire autenticati da un pubblico ufficiale autorizzato, debbano considerarsi a titolo derivativo, pone due quesiti:
    a) Se l’usucapione accertata in mediazione sia da intendere quale acquisto a titolo originario e dunque soggiaccia alle medesime regole dell’acquisto accertato con sentenza, in grado così di far sorgere un diritto nuovo, idoneo a dar vita ad una nuova catena di legittimi proprietari, valido ed opponibile erga omnes;
    b) Se il ruolo del notaio nell’ambito del procedimento di mediazione di cui al D.Lvo n. 28/2010 sia da circoscrivere all’autentica della firma (ndr: come previsto dall’art. 11, comma 3, DLvo n. 28/2010) o, per contro, possa spingersi oltre, anche sindacando sulla verifica già effettuata dagli avvocati-difensori delle parti e dal mediatore.
    Il quesito è inammissibile, in quanto investe materia non attinente all’ordinamento e alla deontologia professionale forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 47

    Quesito n. 407, COA di Nuoro

  • Elezioni COA: un parere chiarificatore del CNF

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    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 10 dicembre 2014

    Quesito n. 466, COA di Pescara

  • Il COA di Bologna chiede: “se in presenza di istanza di opinamento di parcella da parte di avvocati non iscritti o non più iscritti all’Ordine cui il parere viene richiesto, lo stesso sia tenuto a rilasciarlo ovvero la competenza al rilascio spetti unicamente all’Ordine presso cui il professionista è iscritto”.

    Premesso che l’opinamento della parcella rientra tra i compiti specifici attribuiti ai COA (art. 29 lett. l, L.247/2012), bisogna accertare quale debba essere il COA tenuto al rilascio di congruità. Dalla lettura dell’art. 13 n. 9, seconda parte, si ricava che debba essere il Consiglio di appartenenza del professionista a dover rilasciare parere di congruità. Non v’è quindi ragione per un mutamento della consolidata prassi in virtù della quale l’avvocato potrà richiedere il rilascio di parere di congruità solo all’Ordine al quale è iscritto al momento della richiesta, a prescindere dal circondario, se diverso, in cui la prestazione è stata resa.
    A conforto di un tale orientamento soccorrono anche motivi di ordine logico, in quanto dovrà essere il Consiglio di appartenenza a valutare sulla base di un accurato esame degli atti processuali la ricorrenza dei diversi parametri determinanti aumento ovvero diminuzione del parametro medio stabilito dal D.M. 55/2014. Di contro nessuna argomentazione se non quella di sottrarsi all’organo funzionalmente e territorialmente competente milita in favore della tesi secondo la quale il criterio da adottarsi sarebbe quello relativo al luogo in cui la prestazione è stata resa.
    Per tutto quanto sopra detto, il parere di congruità ovvero la richiesta di parere di congruità va rilasciato/rivolto al COA presso cui il professionista è iscritto al momento della presentazione della medesima istanza. Naturalmente, nel caso nel quale il professionista dovesse presentare istanza di opinamento ad ordine diverso da quello al quale è iscritto, sarà compito dell’Ordine stabilire le modalità attraverso cui far pervenire all’Ordine territorialmente competente la richiesta di parere.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 17 luglio 2014, n. 46

    Quesito n. 403, COA di Bologna

  • Il COA di Bologna chiede se sia legittimo l’uso della qualifica di “Avvocato” e dell’espressione “Studio Legale Canonico” da parte di un iscritto nell’Albo Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale o nell’Albo Rotale per il Patrocinio presso le Corti Superiori o in altri Albi istituiti presso la Conferenza Episcopale italiana, la Santa Sede e la Città del Vaticano, che non abbia superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 2, co. 7, afferma che “l’uso del titolo d’avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato”, non sia legittimamente consentito a chi non si trovi (o non si sia trovato) in tali condizioni l’uso del titolo di avvocato. Dovrà dunque l’iscritto nell’Albo Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale o nell’Albo Rotale per il Patrocinio presso le Corti Superiori o in altri Albi istituiti presso la Conferenza Episcopale italiana, che non abbia superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato, utilizzare esclusivamente le espressioni compiutamente rappresentanti la sua funzione davanti a quei Giudici Ecclesiastici, senza però poter includere in esse il termine “avvocato”. Si osserva, peraltro, che espressioni quali “Avvocato Ecclesiastico”, Avvocato Rotale”, “Avvocato della Curia Romana” e simili rischiano – in assenza del possesso del titolo di avvocato riconosciuto dallo Stato italiano – di assumere rilievo decettivo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 45

    Quesito n. 401, COA Bologna

  • Due quesiti del COA di Lecce

    Il COA di Lecce ha posto due quesiti.
    Con il primo, chiede di sapere se la sospensione volontaria ex art. 20, comma 2, Legge n. 247/2012 possa essere chiesta allo scopo, dichiarato, di poter successivamente assumere l’incarico di amministratore unico di una società di capitali.
    La risposta va resa nei medesimi termini utilizzati per il parere nr. 15/14, che qui si richiama integralmente e si allega per comodità di consultazione, reso con riferimento al quesito n. 356, posto dal COA di Trapani.

    Quesito n. 356, COA di Trapani, Rel. Cons. Salazar
    Parere 9 aprile 2014, n. 15

    Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
    Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
    Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

    Il secondo quesito riguarda invece l’ipotesi di un soggetto contemporaneamente iscritto, da molti anni e comunque da prima dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, sia all’Albo degli Avvocati che a quello degli Psicologi. Il COA chiede di sapere se ciò sia oggi ancor consentito dalla previsione recata dall’art. 18 della nuova legge professionale, considerata la tassatività delle facoltà concesse all’avvocato per l’eventuale sua contemporanea iscrizione ad altro albo professionale.
    Osserva la Commissione che l’ incompatibilità della professione di Avvocato con altre attività professionali contempla alcune specifiche eccezioni, riguardanti i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i pubblicisti, i revisori contabili ed i consulenti del lavoro.
    Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quelli appena elencati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 44

    Quesito n. 398, COA di Lecce