Il COA procede, anche d’ufficio, alla cancellazione dall’albo quando l’avvocato trasferisca la sua residenza fuori dalla circoscrizione del Tribunale (art. 37, comma 1, n. 4, RDL n. 1578/1933).
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Per la configurabilità dell’illecito disciplinare sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze. Per integrare l’elemento psicologico è infatti sufficiente l’elemento della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
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La manifesta sproporzione del compenso
Nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, quest’ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo quando sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
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La primaria funzione delle norme deontologiche
In considerazione del rilievo pubblicistico della professione forense, le norme deontologiche non costituiscono uno strumento di tutela privilegiata a favore dell’avvocato, ma sono invece essenzialmente dirette a garantire alla parte assistita anche la correttezza nella gestione del rapporto professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
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La richiesta di compensi superiori a quelli previsti dai parametri
La richiesta di compensi superiori a quelli tariffari è ammissibile, quando trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontarsi, dovendo infatti ritenersi deontologicamente rilevante pattuire, proporre, richiedere, pretendere un pagamento che non trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nell’attività svolta, e che non costituisca nemmeno un giusto premio per l’impegno profuso, magari in misura superiore a quanto previsto dalla tariffa ma sempre giustificato, poiché deve trattarsi, in ogni ipotesi, sempre di un giusto compenso e non di una ingiusta locupletazione a danno del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
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I limiti di ammissibilità della difesa -in proprio o a mezzo procuratore- nell’ambito del procedimento dinanzi al CNF
Il ricorso al CNF è ammissibile qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero se sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
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L’applicazione della pena su richiesta non ha cittadinanza nel procedimento disciplinare
L’istituto penalistico del c.d patteggiamento è estraneo al procedimento disciplinare, per mancanza di qualsiasi previsione normativa e per impossibilità di un’eventuale applicazione analogica (Nel caso di specie, durante il procedimento disciplinare, l’incolpato aveva richiesto, con e-mail indirizzata al proprio COA, che gli fosse applicata la sanzione della censura sulla base delle regole del patteggiamento della pena. Poiché detta richiesta veniva rigettata senza alcuna motivazione sul punto, l’incolpato proponeva appello al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’impugnazione confermando la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28
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Il calcolo della pena nel reato continuato non si applica alla sanzione disciplinare nel caso di più addebiti
La sanzione disciplinare è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e non già per effetto di un computo matematico, né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si dovrebbe determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione (e la sua misura) nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28
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Il principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione avanti al CNF
Sulla base di un recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il cd principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione proposta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale può pertanto prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento, giacché se è vero che i motivi di impugnazione debbono, anche in questo caso, essere specifici, ciò non vuol dire che sia essenziale, a tal fine, l’esposizione dettagliata dei fatti che hanno formato oggetto del precedente procedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente che quei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare della legittimità del provvedimento impugnato, risultino acquisiti al giudizio per consentire al Consiglio Nazionale Forense di valutarli (Nel caso di specie, il ricorso risultava mancante della ricostruzione dei fatti da cui scaturiva la vicenda fonte della responsabilità disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28