Autore: admin

  • La notifica a irreperibile in sede disciplinare

    Il Consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc, che si applica anche in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 marzo 2015, n. 4

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119.

  • Inammissibile il ricorso al Capo dello Stato depositato presso il CNF

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può riguardare i soli provvedimenti rimessi al sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo (art. 7, co. 8, c.p.a.), presso la cui Segreteria va depositato (art. 48, co. 1, c.p.a.), escludendosi pertanto a priori che, con tale strumento processuale, possa essere adito un diverso Giudice. Deve conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità di un tale ricorso depositato presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il silenzio–rigetto del Ministero della Giustizia su ricorso gerarchico improprio, a sua volta proposto avverso le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 3

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SS. UU. 19 dicembre 2012 n. 23464; Cons. Stato 13 luglio 2012 n. 3395.

  • La sospensione cautelare dell’avvocato agli arresti domiciliari o sottoposto a custodia in carcere

    L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF rigettava il ricorso, con sentenza qui confermata in Cassazione).

    Corte di Cassazione (pres. Luccioli, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 1003 del 20 gennaio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Mancata comparizione dell’incolpato e legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva comunicato telefonicamente al COA di non poter comparire all’udienza fissata per la sua audizione, senza tuttavia addurre alcun utile elemento giustificativo dell’impedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • La sostituzione del collega nell’attivita` di difesa

    In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 11 marzo 2015, n. 22

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 17.7.2013 n. 99; Consiglio Nazionale Forense 14.10.2008 n. 110.

  • L’omessa fatturazione di compensi percepiti

    L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (ora, art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Borsacchi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 27.

  • L’impegno lavorativo non può costituire legittimo impedimento a comparire all’udienza

    L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da motivi generici con riferimento ad ostacoli non documentati; in particolare, qualora l’interessato adduca un impegno di lavoro, è giustificato il rigetto della richiesta di rinvio per essere sentito, posto che l’impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell’individuo, non può assurgere a causa giustificativa della mancata comparizione.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 779 del 16 gennaio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151.

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per l’esonero della prova attitudinale

    Il COA di Milano chiede di sapere se:

    1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
    – di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
    – di dichiarazioni rilasciate
    a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
    b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.

    2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;

    3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

    Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:

    1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
    2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

    Ne consegue che:

    1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

    2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

    Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 17 settembre 2015, n. 96

    Quesito n. 80, COA di Milano

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.