Autore: admin

  • Sentenze del CNF: l’impugnazione tardiva è inammissibile

    Avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense, gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del r.d.l. n. 1578/1933). (In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la tardività dell’impugnazione in quanto proposta oltre il termine di legge, ne è stata dichiarata l’inammissibilità).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9031 del 18 aprile 2014

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • La determinazione della sanzione disciplinare motivatamente inflitta dal CNF non è censurabile in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, ove la motivazione sia congrua, con riferimento alla “particolare gravità” dei fatti contestati (In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 8932 del 17 aprile 2014

    NOTA:
    in senso conforme, tra le altre, Cass. SSUU n. 13791 del 2012.

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo al fatto che l’incolpato si era peraltro compiutamente difeso nel merito, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della contestazione disciplinare per sua asserita aspecificità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva addebitato alla controparte “bugie”, “menzogne” e finalità di “vendetta”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    L’avvocato che intenda impugnare una sentenza del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pur senza essere iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (purché non sia privo, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense), trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato), le cui disposizioni hanno, sotto questo profilo, carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. Ove, invece, il ricorso alle Sezioni sia sottoscritto, non personalmente dall’avvocato incolpato, ma da un suo procuratore, occorre che quest’ultimo, oltre ad essere iscritto nell’albo speciale degli ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sia munito di «mandato speciale», secondo quanto è prescritto dall’art. 66, terzo comma, del citato regio decreto n. 37 del 1934, e come è ribadito dal successivo art. 67, terzo comma. Richiedendo la specialità del mandato, le disposizioni citate postulano – non diversamente da quanto stabilito dalla norma dell’art. 365 del codice di rito – che la volontà della parte di impugnare la sentenza del Consiglio nazionale forense si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, agli effetti della proposizione del ricorso per cassazione, non può essere considerata idonea la procura già rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell’intero procedimento.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 3775 del 18 febbraio 2014

    NOTA:
    in senso conforme, tra le altre, Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23288.

  • La revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee)

    Il COA revoca l’autorizzazione alle notifiche in proprio (a mezzo raccomandata cartacea) ex L. n. 53/1994 ove l’avvocato abbia riportato una sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui, anche in via cautelare, lo ritenga motivatamente opportuno (Nel caso di specie, il professionista, cui l’autorizzazione de qua è stata revocata, era sottoposto a vari procedimenti disciplinari ed aveva altresì subito una condanna penale, non passata in giudicato ma ampiamente pubblicizzata su giornali di grande diffusione nel territorio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205