Autore: admin

  • Categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati

    I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
    – ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
    – ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
    – ordine degli assistenti sociali;
    – ordine degli attuari;
    – ordine nazionale dei biologi;
    – ordine dei chimici;
    – ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    – ordine dei geologi;
    – ordine degli ingegneri;
    – ordine dei tecnologi alimentari;
    – ordine dei consulenti del lavoro;
    – ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
    – ordine dei medici veterinari;
    – ordine degli psicologi;
    – ordine degli spedizionieri doganali;
    – collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
    – collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
    – collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
    – collegio dei geometri e geometri laureati.

    Art. 2 D.M. Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016 (emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247). In vigore dal: 16/03/2016.
    Vedi in G.U.
    Vedi su Normattiva

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    a) La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
    b) Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
    c) L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
    d) La parte ricorrente dovrà indicare — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. — il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” de/fatto stesso.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

  • La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere

    L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall’esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 marzo 2015, n. 29

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 3 settembre 2013, n. 154; Cons. Naz. Forense 12-10-2011, n. 159.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’Albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore privo di mandato speciale. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la mancanza originaria dello jus postulandi in capo al difensore, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 marzo 2015, n. 29

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 28

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 207; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 180; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar – Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Ogni avvocato e` tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e cio` indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacita` dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicita` che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor piu` sull’immagine della classe forense (Nella specie trattavasi di omesso rimborso di un finanziamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • L’Avvocatura Generale dello Stato richiede parere in merito all’interpretazione del combinato disposto del comma 6, lett. b) e del comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12, alla luce del sopravvenuto comma 11 bis, secondo periodo, dell’art. 73 del D.L. n. 69/13 (come modificato, da ultimo, dall’art. 50 del D.L. n. 90/2014).

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Osserva la Commissione che il comma 11 bis dell’art. 73 del D.L. n. 69/13 (introdotto dall’art. 50 del D.L. n. 90/14), dispiega i propri effetti anche sull’interpretazione del rapporto tra il comma 6, lett. b) e il comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12, nella misura in cui esso contempla espressamente la possibilità di effettuare il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 21 ottobre 2015, n. 100

    Quesito n. 63, Avvocatura dello Stato

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, considerate le numerose richieste pervenute dai propri iscritti, al fine di prevenire errate interpretazioni pone il seguente quesito: l’art. 22 comma 4 della L. 247/12 prevede per coloro che matureranno entro il 2.2.2016 i requisiti della previgente legge (12 anni di iscrizione all’Albo Avvocati), la possibilità di chiedere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti. Il termine del 2.2.2016 si riferisce alla sola maturazione del diritto o anche al termine ultimo per la presentazione della domanda? Nel caso il termine del 2.2.2016 fosse da imputare anche alla presentazione della domanda di coloro che hanno maturato il diritto prima dell’entrata in vigore della legge (comma 3) ed anche nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge (comma 4) farà fede la data di spedizione mediante raccomandata della domanda di iscrizione all’albo dei Cassazionisti inviata al CNF?

    Il parere richiesto viene reso nel modo che segue.
    La Commissione consultiva ha assunto un orientamento sulla questione proposta dal COA di Bergamo già con il recente parere del 17 settembre 2015 n. 92, al quale si rinvia.
    Ad ogni buon conto, si specifica che ai fini della richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori viene in rilievo esclusivamente il momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 21 ottobre 2015, n. 102

    Quesito n. 89, COA di Bergamo

    NOTA:
    Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi – in futuro – presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.

    La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
    L’articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
    Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
    Più specificatamente, chi al momento dell’entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
    Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92

    Quesito n. 69, COA di Genova

    NOTA:
    Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Cassazionisti aveva rigettato la sua istanza di iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94