Autore: admin

  • Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione

    La pronuncia della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla sua successiva notifica all’incolpato, essendo sufficiente il solo compimento dello stesso quale manifestazione di volontà di procedere (Nel caso di specie, il professionista aveva eccepito che la notifica della decisione fosse avvenuta già decorso il termine della prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16

    NOTA (agg. 8/3/2016):
    La sentenza di cui in massima è stata riformata in parte qua da Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui “l’effetto interruttivo non si verifica alla data in cui la decisione è stata assunta (non essendo ciò avvenuto nel caso di specie pubblicamente), bensì da quella in cui è stata pubblicata poiché è solo da tale data che la decisione viene giuridicamente in esistenza“. La predetta sentenza di legittimità ha inoltre precisato che, in base alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), nella specie non applicabile ratione temporis, ai fini dell’interruzione sarebbe stata invece necessaria la notifica della decisione (in arg. cfr. la nota riassuntiva in calce a questo articolo).

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere costituisce violazione dell’art. 3 L. 241/90, la quale tuttavia non comporta la nullità dell’atto, bensì comporta semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente (Nel caso di specie, rilevato che, ciononostante, il ricorrente aveva comunque proposto tempestiva impugnazione, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.

  • Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente

    Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Nel caso di specie, con sentenza CNF n. 202/2013 emanata in base della vecchia disciplina codicistica, il professionista era stato sanzionato con la cancellazione dall’albo per un illecito che il nuovo codice deontologico –medio tempore entrato in vigore- sanziona con la sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso in parte qua, rinviando quindi la causa al CNF per la rideterminazione della sanzione alla luce dello jus superveniens più favorevole all’incolpato).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • Il COA di Napoli formula il seguente quesito: “se la locuzione richiamata dall’articolo 22, comma IV, L. 247/2012, possa essere interpretata computando, nella determinazione dello spazio temporale del terzo anno, i 12 mesi dello stesso (dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016), onde evitare discriminazioni e disuguaglianze tra avvocati che nello stesso anno maturino il requisito.”

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’articolo 22, c. IV, della L. n. 247/2012 dispone che “possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
    La disposizione va interpretata alla luce dell’articolo 155 cpc, ai sensi del quale per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
    Suol dirsi, in proposito, che il codice segue il principio della nominatio dierum (e non quello della computatio dierum) il che vuol dire che per il computo dei termini a mesi o ad anni si prescinde dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese od anno. Pertanto, nel caso in esame la scadenza del termine ad quem (2 febbraio 2016) coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine a quo (2 febbraio 2013).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 59

    Quesito n. 52, COA di Napoli

  • Il COA di Vercelli chiede se sia possibile procedere all’iscrizione di un avvocato nell’albo speciale degli avvocati della P.A. a fronte della sua assunzione presso una società per azioni a partecipazione pubblica come la “[ALPHA] S.p.A”, avente personalità giuridica privata.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    L’iscrizione degli avvocati degli Uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, nell’elenco speciale annesso all’albo, è disciplinata dall’articolo 23 della L.P., non applicabile al caso in esame. Secondo quanto si ricava dal quesito, infatti, la “[ALPHA] S.p.A.” è una società con personalità giuridica privata di nuova formazione, costituita nel 2011 (vedi Statuto) senza alcun riferimento a un precedente ente pubblico. La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 56

    Quesito n. 47, COA di Vercelli

  • Il COA di Trapani formula un quesito in merito alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di riconoscere il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del DL n. 69/13 ai fini del compimento di un anno di pratica forense, fermo restando l’obbligo di svolgimento di un semestre ulteriore di tirocinio presso lo studio di un avvocato. In particolare, il COA di Trapani chiede di sapere quale sia l’orientamento consolidato della Commissione sul punto, specie alla luce del contrasto tra i pareri n. 106 e 110 del 2014.

    La Commissione si riporta, a tal fine, al proprio parere n. 110/2014 che, per maggiore comodità, si trascrive integralmente:

    Quesito n. 441, COA di Ferrara, Rel. Cons. Merli
    Parere 10 dicembre 2014, n. 110

    Il COA di Ferrara chiede di sapere, in primo luogo, se sia possibile riconoscere al praticante che ha svolto, implicitamente con successo, il periodo di tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73, comma 13, D.L. n. 69/2013, un periodo di pratica pari a 12 mesi.
    Secondariamente, rappresenta che detti praticanti intenderebbero anche contestualmente iscriversi per il tirocinio in uno Studio Legale, così da svolgere nel medesimo periodo anche gli ulteriori sei mesi di pratica. Osserva, al riguardo, che tale sovrapposizione pare incompatibile con l’effettiva frequentazione dello Studio, ma non ravvisa nel D.L. succitato divieti in tal senso.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 è entrato in vigore nella vigenza delle norme, relative alla pratica legale, precedenti quelle introdotte dal Titolo IV, Capo I, della Legge n. 247/2012. Queste ultime, peraltro ed ai sensi della norma transitoria recata dall’art. 48 della medesima legge, entreranno in vigore al termine del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) ed a condizione che sia stato anche emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il C.N.F., sia il Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13, sia, sempre con Decreto Ministeriale, il Regolamento contemplato dal successivo art. 44, concernente l’attività di praticantato negli Uffici Giudiziari, contemplata fra le attività di tirocinio dal comma 6 dell’artt. 41.
    Allo stato, nessuno dei succitati regolamenti è stato emanato.
    Posto preliminarmente quanto sopra, la Commissione osserva che il valore degli stage previsti dal D.L. n. 69/2013 all’art. 73 va quindi considerato con riferimento alle norme previgenti preposte a disciplinare l’effettuazione del tirocinio, eccezion fatta che per quanto concerne la relativa durata, che il summenzionato art. 48 della Legge 247/2012 ha ridotto a 18 mesi. Onde comprenderne la portata, si dovrà quindi far riferimento al succitato D.L. 69/2013, nel quale si prevede:
    a) Che lo stage ha una durata complessiva di 18 mesi (comma 1)
    b) Che l’attività di stage è “condotta in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati …….. , secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense.” (comma 5 bis)
    c) Che lo stage può essere svolto “contestualmente ad altre attività, compreso ….. il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato ….. purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.” (comma 10)
    d) Che l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale (comma 13)
    e) Che la domanda di accesso allo stage potrà essere presentata trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (legge n. 98/2013 entrata in vigore il 21 agosto 2013)
    L’applicazione delle suddette previsioni non dovrà, nel contempo, disattendere le altre previsioni vigenti in tema di tirocinio forense, tra le quali va richiamato il D.P.R. N. 101/1990, il cui art. 1, comma 3, prevede che la frequenza dello Studio legale ai fini della pratica, che nella accezione che le è propria s’intende in via esclusiva, fatte salve le eccezioni consentite, possa essere sostituita da altra frequenza per un periodo non superiore all’anno.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il parere che la Commissione ritiene di dover esprimere si discosta dal precedente parere n. 65 del 2014. Peraltro, esso deve anche tener conto della specialità della Legge 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, a mezzo della quale è stato introdotto un nuovo percorso formativo del praticante, che andrà però a regime, come dianzi precisato, solo allorquando entreranno in vigore i relativi D.M. di attuazione.
    Il parere quindi, in riforma del precedente orientamento, è il seguente.
    Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell’Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest’ottica, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a vigilare affinchè non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell’Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.
    Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all’Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 55

    Quesito n. 43, COA di Trapani

  • Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto ridursi la sanzione stessa, perché ritenuta eccessivamente severa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato la domanda).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 1-8- 2012 n. 13791, Cass. S.U. 26-5-2011 n. 11564, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1229, Cass. S.U. 13-1-2003 n. 326.

  • Il sindacato disciplinare del CNF in sede di impugnazione

    Il giudizio disciplinare di fronte al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ma è esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame, nella loro interezza, le risultanze istruttorie rilevanti ai fini della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 13 marzo 2015, n. 39

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass.Civ., SSUU. 17 giugno 2013, n. 15123.