Autore: admin

  • Conflitto di interessi: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

    L’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110

  • Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata rigettata la sua richiesta di iscrizione nell’Albo degli Avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 108

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 179, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.; Cons. Naz. Forense 15 dicembre 2011, n. 180 – Pres. Alpa – Rel. Sica; Cons. Naz. Forense 9 settembre 2011, n. 135 – Pres. f.f. Perfetti – Rel. Florio; Cons. Naz. Forense 18 luglio 2011, n. 118 – Pres. Alpa – Rel. Mascherin; Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. Perfetti – Rel. Florio; Cons. Naz. Forense 22 ottobre 2010, n. 99; Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F.
    Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 9913.

  • Inammissibile il ricorso depositato direttamente presso il CNF

    Il deposito del ricorso direttamente al CNF, anziché presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la pronuncia da impugnare, è causa d’inammissibilità dello stesso, non provocando l’instaurazione della fase giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 108

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore, a cui il mandato speciale era stato tuttavia conferito successivamente al deposito del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la mancanza originaria dello jus postulandi in capo al difensore, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

    L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc), che opera in favore della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nel procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106

  • Il suggerimento di avvalersi di falsa documentazione

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, suggerisca al cliente di utilizzare un avviso di ricevimento relativo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di assicurazione in relazione ad altro sinistro, così da documentare falsamente di aver interrotto il termine prescrizionale (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 24 luglio 2014, n. 105

  • La prova della colpevolezza nel procedimento disciplinare

    Qualora sul comportamento oggetto del procedimento disciplinare non vi siano prove certe o le prove offerte risultano contraddittorie, l’incolpato deve essere mandato assolto, giacché la sola dichiarazione del denunziante, ancorché sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi non può da sola essere posta a convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dello svolgimento dei fatti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104

  • Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CFN 7.5.2013, n. 729.

  • La convocazione dei Consiglieri è a forma libera

    In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 6.6.2013, n. 87.

  • L’illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile

    Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilità ed al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe alla quale appartengono.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 24 luglio 2014, n. 103

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre,
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Pace), sentenza del 15 luglio 2004, n. 179
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 12 novembre 1994, n. 105
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 17 giugno 1992.