Autore: admin

  • Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale

    Le norme di cui ai D.Lgs nn.115/92 e 96/01 (artt. 8, 12 e 13) in una lettura costituzionalmente orientata, che tenga conto anche delle direttive CEE con le quali si sancisce il principio di libera circolazione dei professionisti nell’ambito dei paesi membri, vanno interpretate nel senso che ai fini della dispensa dalla prova attitudinale debbano riscontrarsi ricorrenti unicamente due requisiti: l’iscrizione all’albo e lo svolgimento della attività professionale per un triennio. Infatti la Direttiva Comunitaria mira proprio ad armonizzare i requisiti applicabili al diritto di stabilimento degli Avvocati in tutti gli Stati membri e a facilitare l’esercizio permanente della professione di Avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale si sia conseguito il diploma di laurea.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Morlino), sentenza del 14 marzo 2015, n. 47

  • Cancellazione disciplinare dall’albo e domanda di reiscrizione

    In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: irreprensibile), che la legge richiede per l’iscrizione nell’albo.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 10921 del 19 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, nonché Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio- P.M. MARTONE Antonio.
    NB: Il principio di cui in massima si riferisce alla disciplina previgente, giacché, a seguito della riforma dell’Ordinamento forense, la cancellazione non è più tra le sanzioni disciplinari irrogabili (cfr. art. 52 L. 247/2012).

  • La (eccezionale) scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza ‘riservata’

    In particolari ed eccezionali circostanze può ammettersi la scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi, in violazione dell’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, la produzione era avvenuta per errore da parte della collaboratrice di studio, stante l’assenza dell’avvocato per malattia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 13 marzo 2015, n. 46

  • La corrispondenza “riservata” tra colleghi

    La dicitura “riservata” rende non producibile in giudizio la corrispondenza tra colleghi, escludendosi ogni spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità della corrispondenza stessa, sebbene il divieto in parola non attenga tanto alla veste formale data alla corrispondenza con indicazione della sua riservatezza, quanto piuttosto al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche oggettive delle parti rappresentate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 13 marzo 2015, n. 46

  • Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 45

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • L’art. 97 Cost. non si applica al procedimento disciplinare avanti al CNF

    L’art. 97 Cost. non è riferibile all’attività giurisdizionale, quale è quella del CNF che operi quale giudice speciale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata, e quindi rigettato, la qlc dell’art. 56 RDL n. 1578/1933 sollevata con riferimento all’art. 97 Cost.).

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 06213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.).

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il COA abbia rigettato l’istanza d’iscrizione all’Albo degli avvocati sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando il successivo deposito in giudizio di procura speciale conferita ad avvocato cassazionista, la quale è infatti priva di efficacia (art. 83, co 3, cpc) in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, e non operando, in ogni caso, il principio secondo cui il rilascio della procura può avvenire in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, co 2, c.p.c.), trattandosi nella specie di mandato speciale (art. 125 co. 3, c.p.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Audizione personale del Segnalato: l’erronea indicazione del suo nome nell’invito a comparire

    L’erronea indicazione del nome nell’invito a comparire avanti al COA per lo svolgimento dell’audizione personale è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.