Autore: admin

  • La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva

    La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • La “nuova” sospensione cautelare

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • Sospensione cautelare e procedimento penale a carico dell’avvocato

    In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l’art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell’ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall’attività professionale, sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, riservata al giudice penale; è, quindi, legittima la sospensione dall’attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista, pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza, e dallo “strepitus fori”, testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • La diversa qualificazione giuridica del (medesimo) fatto disciplinare contestato non vìola il diritto di difesa

    La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’imputazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della sentenza per aver applicato un diverso articolo del codice deontologico rispetto a quello indicato nell’incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che il dato fattuale dell’incolazione era rimasto immutato pur a fronte della diversa qualificazione giuridica dello stesso, ha rigettato l’eccezione).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014

  • Rinvio a giudizio penale e sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    E’ legittimo il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal COA quando gli elementi posti alla base si fondano su condotte ed eventi che risultano dagli atti del procedimento penale che hanno comportato il rinvio a giudizio di un iscritto all’albo e che presentano rilevante gravità sotto il profilo della tutela del prestigio dell’Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili sotto il profilo dell’etica professionale per l’affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all’Ordine Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • I due presupposti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133.

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.

  • Copia notificata della sentenza del CNF: sufficiente la dicitura “firmato”

    La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, ove la conformità all’originale della copia notificata della decisione del Consiglio nazionale forense risulti attestata dal consigliere segretario con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia è sufficiente ad asseverare la presenza di sottoscrizione dell’originale.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass., ss.uu. 11803/13, 17357/09, 9069/03.

  • L’inosservanza dell’obbligo dell’astensione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. civ., sez. Unite 09-05-2011, n. 10071, Cass. S.U. n. 16615 dell’8/8/2005.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.