La risposta è nei seguenti termini L’art. 19, co. 2, della legge n. 247 del 2012 dispone che “I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”. Poichè la legge professionale fa riferimento […]