Autore: admin

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 212

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Sospensione cautelare: l’interpretazione costituzionalmente orientata della previgente disciplina

    In tema di sospensione cautelare, finché l’art. 60 L. n. 247/2012 era ancora privo della sua premessa logico/giuridica, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina – CDD (01/01/2015), quali organi competenti ad irrogarla, ha trovato (esclusiva) applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, e restano validi gli atti legittimamente compiuti in vigenza di tale normativa. Tuttavia, la sostanziale differenza tra le due discipline impone una interpretazione costituzionalmente orientata delle previgenti norme, sì da scongiurare una disparità di trattamento tra incolpati che pure versino in identica situazione fattuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha revocato la sospensione cautelare irrogata – sine die ed a prescindere da ogni considerazione pronostica circa la fondatezza dell’accusa penale – sulla scorta della previgente normativa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 211

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
    In senso conforme, sull’applicabilità tout court della previgente normativa ante 2015, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, nonché parere CNF n. 28/2013.
    In senso conforme, sulle differenze tra la “vecchia” e la “nuova” sospensione cautelare, cfr., Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69.
    In senso conforme, sull’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme deontologiche – processuali e sostanziali-, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152.

  • La pendenza di un procedimento penale o disciplinare non preclude la cancellazione dall’albo per difetto dei requisiti di iscrizione

    Il divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (artt. 17 co. 16 e 57 L. n. 247/2012, già art. 37, co. 8, RDL n. 1578/1933) non opera con riferimento alla cancellazione disposta per mancanza  (originaria o sopravvenuta) dei requisiti previsti dalla legge per ottenere e mantenere l’iscrizione stessa, giacché l’ulteriore accertamento di una eventuale responsabilità penale o deontologica non incide sull’assenza oggettiva dei predetti requisiti ed esula pertanto dalla ratio del divieto in parola (Nel caso di specie, il Rettore aveva annullato alcuni esami universitari e quindi il verbale di laurea in giurisprudenza di un avvocato, con conseguente sua cancellazione dall’albo forense da parte del COA di appartenenza per difetto originario dei requisiti per l’iscrizione. Poiché per quei medesimi fatti pendeva altresì procedimento penale, il professionista eccepiva la nullità del provvedimento caducatorio del COA per violazione del divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 210

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382.

  • L’inesistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti per l’iscrizione all’albo

    La delibera di iscrizione all’albo degli avvocati non ha natura di concessione o di autorizzazione, ma costituisce atto di accertamento costitutivo di uno “status”, condizionatamente alla concorrenza di requisiti determinati per legge (art. 17 L. n. 247/2012); l’inesistenza di questi ultimi, sia essa sopravvenuta o originaria (ovvero per fatti anteriori alla iscrizione e di cui erroneamente non sia stato tenuto conto), impone pertanto di provvedere alla rimozione di quello “status” attraverso il provvedimento di cancellazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 210

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cfr. Cass. Civile, sez. I, 23 settembre 2009, n. 20436; Cass., SS.UU., 20 ottobre 1993, n. 10382, in Foro it., 1994, I, c. 427; id., 30 dicembre 1991, n. 14021, ivi, 1992, I, c. 349; id., sez. lav., 13 settembre 1991, n. 9570, in Mass. Foro it., 1991, c. 864; id., SS.UU., 4 maggio 1991, n. 4940, ivi, 1991, c. 418; id., ord. 14 febbraio 1990, n. 84, in Foro it., 1990, I, c. 864; id., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3296, in Mass. Foro it., 1987, c. 565; id., 10 gennaio 1987, n. 109, ivi, 1987, c. 20; id., 29 giugno 1984, n. 3849, in Foro it., 1984, I, c. 2147; id., SS.UU., 17 giugno 1982, n. 3675, in Mass. Foro it., 1982, c. 770; id., 25 novembre 1981, n. 6252, in Foro it., 1982, I, c. 1633; Cass. Civile, sentenza del 28 novembre 1978, n. 5575.

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 209

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 24 settembre 2015, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129.
    Cfr., pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, che, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente

    Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208

  • L’obbligo di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato

    L’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →, già art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) non viene meno allorché la parte stessa, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di conoscerne aliunde il contenuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61 e Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, secondo cui “il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto”.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    L’avvocato, che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, non è più tenuto a valutare la “verosimiglianza” della fondatezza dell’accusa rivolta al collega stesso (art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →, già art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →), e tale nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, in quanto più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016

  • Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, si faccia corrispondere compensi dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando che la sommatoria degli importi risulti comunque inferiore a quanto avrebbe potuto essere preteso secondo tariffa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 207