E’ legittima la cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposta d’ufficio ex art. 2 l. n. 339/2003, qualora l’iscritto che sia anche dipendente pubblico in regime di part time non abbia optato, nel previsto termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego.
L’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Va esclusa la disapplicazione della L. n. 339/2003 per asserito contrasto della relativa disciplina con i parametri comunitari della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (che al più possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non a quelli che siano contemporaneamente dipendenti pubblici esercenti in regime di part time), trattandosi di legge pienamente conforme alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 5 marzo 2007)
Autore: admin
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Mancato esercizio opzione ex art. 2 – Cancellazione – Legittimità – Parametri comunitari libera concorrenza e libera prestazione dei servizi – Disapplicazione – Esclusione – Violazione diritti quesiti – Inconfigurabilità
-
Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suità della condotta – Sufficienza
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 30 gennaio 2009).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Doveri di lealtà e correttezza – Fascicolo d’ufficio – Inserimento di atto privo di data e timbro di deposito – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che inserisca nel fascicolo di ufficio un atto (comparsa conclusionale) sprovvisto di data e di utile timbro di deposito, ancorché non ufficialmente depositato, pur essendo a conoscenza della invalidità della produzione.
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità – Ricorso proposto dall’autore dell’esposto – Difetto di legittimazione all’impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 – Inammissibilità
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. non è impugnabile, poiché in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello ex art. 50 L. n. 36/34, non anche l’autore dell’esposto.
Ai sensi dell’art. 50 L.P., avverso le decisioni disciplinari del C.O.A. possono ricorrere il P.M. e l’incolpato, e non anche il soggetto autore (eventuale ma non necessario) della segnalazione, il quale è portatore di un interesse non qualificato alla riforma delle decisioni disciplinari, che esauriscono la loro funzione nell’ordinamento forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), decisione del 21 aprile 2011, n. 65
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di lealtà e correttezza – Induzione del collega in errore – Violazione – Fattispecie
La volontà di indurre il collega di controparte in errore, simulando di assecondarne le iniziative e facendo apparire una disponibilità a collaborare con la riserva mentale di impedire la realizzazione del diritto altrui, integra un comportamento deontologicamente rilevante, tale da far divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del disegno dilatorio, in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e colleganza ricompresi nel più ampio precetto di cui all’art. 38 co. 1, R.D.L. n. 1578/33, e specificatamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 ottobre 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Regime di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi – Applicabilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale il C.d.O. dispone l’apertura del procedimento disciplinare, non potendo essere condivisa, in virtù dell’argomento letterale e sistematico, una diversa e più ampia interpretazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/33 (Cass., Sez. un., n. 29294/2008), la cui generica disposizione consentirebbe di ritenere “decisioni”, e come tali suscettibili di impugnativa – sia pure limitata entro un mero controllo estrinseco di legalità formale -, le deliberazioni di apertura del procedimento, atteso che il legislatore, con tale termine, ha senz’altro inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare. A suffragio di una diversa esegesi non può ritenersi rilevante né, per un verso, la circostanza che legge professionale preveda l’intervento del C.N.F. anche prima della definizione del procedimento davanti al Consiglio locale come avviene per le decisioni in materia di ricusazione o astensione dei componenti del Consiglio dell’ordine (art. 53, R.D. n. 37/34) o per la risoluzione dei conflitti di competenza insorti fra i Consigli locali – in quanto le richiamate norme in tema di ricusazione sono superate ancorché non esplicitamente abrogate dalle disposizioni previste dall’art. 2 d.lgs. n. 597/47, mentre la pronuncia sui conflitti di competenza risolve comunque una fase incidentale del procedimento disciplinare – né, per altro verso, il richiamo ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.. E ciò in virtù della condivisa considerazione secondo cui i C.d.O., quando esercitano la funzione disciplinare, svolgono funzione amministrativa, e non giurisdizionale, a quest’ultima soltanto dovendo conseguentemente essere rivolto il predetto parametro costituzionale ed alla prima invece più pertinentemente riferendosi, quale pubblica funzione, la norma di cui all’art. 97, co. 1, Cost. con le connesse esigenze di buon andamento ed imparzialità, esigenze riferibili al corretto esercizio del potere disciplinare e con le quali il sindacato sulle iniziative dei C.d.O., esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, si pone in contrasto.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è quella prevista dall’art. 97, co. 1, in ossequio alla quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Ne consegue che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei Consigli dell’ordine, esercitato per il tramite dell’impugnativa della delibera di apertura prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, con l’espediente di ricorrere, sin dalla fase iniziale del procedimento, al Consiglio nazionale forense e poi alla Corte di Cassazione, riducendo così l’efficacia della possibile irrogazione di una sanzione correlata alla gravità del fatto commesso.
Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, sicché l’impugnazione della delibera di apertura di procedimento disciplinare si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 12 aprile 2010). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale il C.d.O. dispone l’apertura del procedimento disciplinare, non potendo essere condivisa, in virtù dell’argomento letterale e sistematico, una diversa e più ampia interpretazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/33 (Cass., Sez. un., n. 29294/2008), la cui generica disposizione consentirebbe di ritenere “decisioni”, e come tali suscettibili di impugnativa – sia pure limitata entro un mero controllo estrinseco di legalità formale -, le deliberazioni di apertura del procedimento, atteso che il legislatore, con tale termine, ha senz’altro inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare. A suffragio di una diversa esegesi non può ritenersi rilevante né, per un verso, la circostanza che legge professionale preveda l’intervento del C.N.F. anche prima della definizione del procedimento davanti al Consiglio locale come avviene per le decisioni in materia di ricusazione o astensione dei componenti del Consiglio dell’ordine (art. 53, R.D. n. 37/34) o per la risoluzione dei conflitti di competenza insorti fra i Consigli locali – in quanto le richiamate norme in tema di ricusazione sono superate ancorché non esplicitamente abrogate dalle disposizioni previste dall’art. 2 d.lgs. n. 597/47, mentre la pronuncia sui conflitti di competenza risolve comunque una fase incidentale del procedimento disciplinare – né, per altro verso, il richiamo ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.. E ciò in virtù della condivisa considerazione secondo cui i C.d.O., quando esercitano la funzione disciplinare, svolgono funzione amministrativa, e non giurisdizionale, a quest’ultima soltanto dovendo conseguentemente essere rivolto il predetto parametro costituzionale ed alla prima invece più pertinentemente riferendosi, quale pubblica funzione, la norma di cui all’art. 97, co. 1, Cost. con le connesse esigenze di buon andamento ed imparzialità, esigenze riferibili al corretto esercizio del potere disciplinare e con le quali il sindacato sulle iniziative dei C.d.O., esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, si pone in contrasto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 aprile 2010).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Praticante avvocato – Esercizio di attività difensiva in mancanza di abilitazione – Rilevante disvalore – Arrt. 5, 6, 21 c.d.f. – Violazione – Sanzione – Misura
Assume rilevante disvalore e configura evidenti e gravi violazioni di precetti contenuti nel codice deontologico (artt. 5 co. 1, 6 e 21) il comportamento dell’iscritto che abbia esercitato la professione di avvocato assumendo la difesa di persona offesa nel procedimento penale pur non rientrando tale attività nei limiti della propria abilitazione ex art. 8 comma 2, L.P., in quanto iscritto come praticante abilitato al patrocinio, e che abbia sottaciuto alla propria assistita la circostanza di non essere in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva, inducendo la medesima in errore, anche mediante artifizi, circa la propria qualifica e da questa ricevendo altresì un compenso per le prestazioni così rese. (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione forense per la durata di mesi otto, limitata dal COA in ragione della giovane età ed integrata con la diminuzione di un terzo del massimo edittale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 23 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), decisione del 21 aprile 2011, n. 61
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione – Valutazione di inopportunità del comportamento dell’incolpato – Valutazione di biasimo deontologicamente rilevante – Avvertimento o censura – Assimilabilità – Esclusione
Benché la necessità del rispetto del contradditorio sussista anche in caso di applicazione con modalità atipiche di una delle sanzioni previste dalla legge professionale, tuttavia non ogni espressione utilizzata da un COA, che sia di valutazione critica dell’operato di un iscritto, sol per questo può qualificarsi sanzione disciplinare, specie quando, come nel caso specifico, il provvedimento di archiviazione impugnato escluda espressamente il ricorrere di un comportamento disciplinarmente rilevante – e quindi l’applicabilità di qualsivoglia sanzione -, limitandosi ad una valutazione di inopportunità non assimilabile alla valutazione di biasimo che invece connota la sanzione dell’avvertimento o della censura, essendo chiaro il confine che passa tra critica deontologicamente rilevante e semplice valutazione di inopportunità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010.
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente – Decorrenza – Cessazione della condotta – Fattispecie – Omessa presentazione del modello 5 – Dies a quo – Diffida ad adempiere intimata dalla Cassa
In caso di omessa presentazione del “modello 5”, la prescrizione decorre, ai fini disciplinari, dalla diffida ad adempiere intimata all’interessato dalla Cassa di Previdenza.
Secondo la giurisprudenza del CNF, la prescrizione dell’azione disciplinare, nell’ipotesi di condotta dell’incolpato perdurante nel tempo, e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), decisione del 21 aprile 2011, n. 59