Autore: admin

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 48.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15041 dell’8 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016 (che ha confermato sentenza CNF n. 4/2016), Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.
    In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200.

  • Il principio di non contestazione non si applica, de plano, al procedimento disciplinare

    L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 25 novembre 2014, n. 170.

  • La cancellazione disciplinare dall’albo inglese non rileva ai fini del ne bis in idem

    La sentenza con cui l’autorità disciplinare inglese (Solicitors Disciplinary Tribunal) disponga la cancellazione dell’avvocato italiano dall’albo tenuto dalla Law Society (Register of European Lawyers) preclude allo stesso la possibilità di esercitare la professione come avvocato europeo in Inghilterra, ma non costituisce decisione rilevante ai fini del divieto di bis in idem per l’autorità disciplinare italiana, la quale ultima può pertanto, a sua volta, adottare i conseguenti provvedimenti per quei medesimi fatti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • L’appartenenza ad un ente di per sé non esclude l’eventuale responsabilità disciplinare del professionista

    Ove l’avvocato operi professionalmente all’interno di una società o associazione, l’appartenenza all’ente non lo esonera di per sè dalla responsabilità disciplinare per gli illeciti che dovesse materialmente commettere (art. 8 cdfArt. 8 cdf – Responsabilità disciplinare della societàAlla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologic…Leggi il testo completo →, art. 5, co. 2, lett. l, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Responsabilità disciplinare nel caso di esercizio della professione all’estero: non esiste “extraterritorialità deontologica”

    Nell’esercizio di attività professionale all’estero, l’avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 cdfArt. 3 cdf – Attività all’estero e attività in Italia dello stranieroNell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività. In caso di contrasto fra…Leggi il testo completo →), giacché non sarebbe compatibile né coerente con il ruolo dell’avvocato e con l’altezza del ministero professionale svolto, configurare una competenza disciplinare limitata territorialmente ai confini della Repubblica Italiana, giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15041 dell’8 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016 (che ha confermato sentenza CNF n. 4/2016), Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.
    In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200.

  • L’illegittimo frazionamento del credito professionale nei confronti del proprio ex cliente

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo → (già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → – “Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione debitoria del proprio ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto tre distinti giudizi nei confronti del proprio ex cliente, per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, tutte relative all’unico, continuativo rapporto di clientela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 195

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27/10/2010 n. 163; C.N.F. 11/11/2009 n. 119, nonché Cass. S.U. n. 23726 del 15/11/2007.