Autore: admin

  • Il COA di Rieti formula quesito in merito alla permanenza dell’iscrizione nella Cassa di previdenza e assistenza forense dell’avvocato che abbia richiesto la sospensione volontaria dall’Albo, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 247/12.

    Questa Commissione non può che conformare il proprio parere alla previsione dell’art. 6 del Reg. 31/1/2014, con il quale la Cassa Forense ha adempiuto all’onere previsto a suo carico dall’art. 21 commi 8 e 9 legge 247: tale disposizione prevede, in particolare, la cancellazione dell’avvocato dalla Cassa degli avvocati “in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della legge n. 247/2012”. Si ritiene pertanto superato il precedente parere n. 33/2013, reso dalla Commissione su fattispecie analoga.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 29

    Quesito n. 100, COA di Rieti

  • Il COA di Savona chiede alcuni chiarimenti interpretativi in relazione all’art. 35, co. 9, del nuovo Codice Deontologico Forense.

    In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di dover pronunciare un non luogo a rendere il parere, posto che con delibera n. 20 del 23 ottobre 2015, il comma 9 dell’art. 35 del nuovo Codice Deontologico Forense è stato abrogato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 28

    Quesito n. 88, COA Savona

  • Il COA di Genova formula quesito in merito alla possibilità, per l’Avvocato integrato nell’Albo ordinario a seguito del periodo di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, di computare detto periodo ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario.

    La Commissione non vede ragioni per discostarsi dal proprio costante orientamento (cfr. da ultimo il parere n. 42/2013, richiamato dallo stesso rimettente).
    Infatti, l’iscrizione all’albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’Albo.
    Tale attività è, a sua volta, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione da avvocato.
    Si ritiene, quindi, che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 16 marzo 2016, n. 27

    Quesito n. 79, COA di Genova

  • Il COA di Bologna chiede se possa un avvocato addetto all’ufficio legale di un ente pubblico svolgere la propria attività professionale, di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in favore di enti diversi da quello di appartenenza, ma a questo legati da apposita convenzione.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
    Si deve premettere, quanto alla norma cui fa riferimento il quesito posto, che il D. Lgs. n. 165/2001 (Ordinamento lavoro dipendenti Amministrazioni Pubbliche) all’art. 12 prevede che più amministrazioni omogenee o affini, nell’organizzazione della gestione del contenzioso del lavoro, possano istituire mediante convenzione un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
    Analoghe disposizioni sono contenute, peraltro non limitatamente al contenzioso del lavoro, nel D. Lgs. n. 267/2000, all’art. 30 e nella Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), all’art. 2, co.12, per i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
    Per quel che riguarda l’attività degli avvocati degli enti pubblici, la disciplina in vigore prima della nuova legge professionale, stabilendo all’art. 3, co. 2, del R.D. n. 1578 del 1933, l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di lavoratore dipendente, escludeva al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine, limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La nuova legge professionale (legge n. 247/2012), all’art.23, ha dettato con riferimento agli avvocati degli enti pubblici regole nella sostanza identiche a quelle in precedenza vigenti.
    La formulazione del quesito del COA di Bologna fa intendere che, attraverso una convenzione, due Amministrazioni Pubbliche vorrebbero istituire “un Ufficio Legale comune, affidato ad un Avvocato iscritto nell’Elenco Speciale nel rispetto dell’art. 23 della legge forense” non solo per “risparmiare e razionalizzare risorse”, ma anche per gestire in modo omogeneo “procedure ed attività a supporto delle tre direzioni aziendali”.
    Ritiene questa Commissione che l’iniziativa della creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono, risponda perfettamente alla previsione delle leggi sopra citate. Deve peraltro essere tenuto ben presente che l’attività professionale degli avvocati iscritti negli elenchi speciali incardinati presso questo Ufficio dovrà essere svolta con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici degli enti coinvolti e che il loro jus postulandi dovrà essere limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti.
    In altri termini, la facoltà che la legge assegna alle Amministrazioni Pubbliche in ordine all’istituzione di Uffici Legali comuni, allo scopo di rendere maggiormente efficace l’organizzazione e la gestione dell’attività di assistenza legale, non può far derogare alla norma, come si è sopra detto di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione, che l’attività di difesa in giudizio è consentita solo entro i limiti “della trattazione esclusiva e stabile degli affari dell’ente”, secondo il dettato dell’art. 23 della Legge 247/2012.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 26

    Quesito n. 77, COA di Bologna

  • Il COA di Torino chiede “se un professore che attualmente svolge tale attività in Inghilterra a tempo pieno, con abilitazione scientifica italiana come professore associato, già iscritto all’Albo ordinario, possa chiedere il trasferimento nell’Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno essendo tale attività compatibile con la professione forense in base all’art. 19 della L. n. 247/2012”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Si evince dal quesito che il docente attualmente in servizio in Inghilterra a tempo pieno non riveste la qualifica di professore di ruolo presso una università italiana, ma è solo in possesso di abilitazione scientifica come professore associato e quindi non è soggetto alla scelta tra tempo pieno e tempo definito di cui all’articolo 11 del DPR n. 382/80, che riguarda i docenti strutturati.
    Non può essere pertanto trasferito dall’albo ordinario all’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno annesso all’albo degli avvocati di cui all’articolo 15, lett. d) della L. n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 25

    Quesito n. 64, COA di Torino

  • La sentenza di prescrizione del reato non modifica il principio sul decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Tale principio si applica, peraltro, anche nel caso in cui il procedimento penale venga definito per estinzione del reato.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, ordinanza n. 21693 del 27 ottobre 2016

    NOTA:
    In arg., cfr., per tutte, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016.

  • Il COA di Roma chiede chiarimenti interpretativi in relazione alle operazioni di ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore disciplinate all’art. 103, co. 3, del Codice di Procedura Penale e dall’art. 29, lett. f, della Legge n. 247/2012

    In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi così pronunciare.
    Dato che l’art.103, co. 3, c.p.p., dispone che l’Autorità Giudiziaria, prima di compiere atti di ispezione, perquisizione o sequestro presso un Difensore, debba avvisarne il Consiglio dell’Ordine, perché il Presidente (eventualmente a mezzo di un consigliere da questo delegato) possa assistere alle operazioni; e che l’art. 29, lett. f, della Legge n. 247/2012 prevede che il Consiglio dell’Ordine debba vigilare sulla condotta degli iscritti e debba trasmettere ai C.D.D. gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; gli avvisi dell’Autorità Giudiziaria relativi agli adempimenti in questione devono essere comunicati, tenendo presenti le opportune regole di riservatezza verso gli estranei, a tutto il Consiglio dell’Ordine: che pure dovrà trasmettere al C.D.D., ai sensi della Nuova Legge Professionale, gli atti relativi all’attività dell’Autorità Giudiziaria, dal Consiglio conosciuti nella loro interezza anche attraverso il Presidente o il Consigliere delegato nell’assistere alle operazioni ai sensi art. 103, co. 3, c.p.p., da ricollegarsi a violazioni di norme deontologiche.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 24

    Quesito n. 46, COA di Roma

  • Prescrizione disciplinare: di per sé irrilevante il dies a quo, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile

    La vecchia disciplina prescrizionale (art. 51 RDL n. 1578/1933) si applica pure agli illeciti deontologici costituenti reato commessi (se istantanei) o comunque iniziati (se permanenti/continuati) prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina prescrizionale (art. 56 L. n. 247/2012), anche qualora il relativo dies a quo fosse differito per pregiudizialità penale al periodo di vigenza di quest’ultima disciplina prescrizionale (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare veniva sospeso nel 2006 per pregiudizialità penale e – una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale che dichiarava la prescrizione del reato – ripreso nel 2013 e infine concluso con la condanna dell’incolpato. Quest’ultimo impugnava, dapprima al CNF e quindi in Cassazione, la decisione disciplinare, di cui chiedeva l’annullamento, previa sospensione, invocando l’applicazione della nuova disciplina prescrizionale. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni juris).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, ordinanza n. 21693 del 27 ottobre 2016

    NOTA:
    In arg., cfr., per tutte, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Iacobellis), SS.UU, sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016.

  • Il COA di Bologna chiede se il requisito della laurea in giurisprudenza sia necessario per l’iscrizione all’albo degli Avvocati del professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini: il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni è requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, anche nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 247/2012, trattandosi di requisito di ordine generale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 15

    Quesito n. 131, COA di Bologna

  • Si chiede se il provvedimento di sospensione cautelare debba essere notificato all’incolpato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense o dall’Ordine degli Avvocati ove l’avvocato è iscritto e, ulteriormente, se l’esecuzione e la relativa determinazione del periodo di sospensione debba essere un provvedimento del Consiglio o un provvedimento Presidenziale.

    A sensi dell’art. 60 L. 247/2012 il C.D.D. deve dare notizia immediata al C.O.A. dell’assunzione del provvedimento cautelare e nel medesimo senso dispone l’art. 32 c. 5° del Reg.to 2/2014 del C.N.F. Trattasi di un obbligo di comunicazione immediata per consentire al C.O.A., che provvede alla tenuta dell’Albo, di renderne informazione a tutti i soggetti indicati al comma 4° dell’art. 35 del Regolamento n. 2/2014 del C.N.F.: tale adempimento è quindi previsto per la piena operatività di un provvedimento che ha un effetto ablativo dello jus postulandi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie.
    E’ invece l’autorità emittente (il C.D.D.) che deve provvedere alla notifica della decisione all’avvocato interessato dal provvedimento cautelare, e ciò conformemente al principio generale.
    Il Consiglio dell’Ordine è competente per l’esecuzione della sanzione ex art. 60 7° co. L. 247/2012 senza che, nella specifica ipotesi, sussista alcun potere né dello stesso né, tantomeno, del suo Presidente di determinare la decorrenza della misura cautelare ed il relativo periodo.
    Gli effetti del provvedimento, che è immediatamente esecutivo per legge, operano dal giorno successivo alla notifica fattane all’avvocato interessato applicandosi, comunque, il principio generale affermato dall’art. 62 2° co. L. 247/2012 a mente del quale l’avvocato, in caso di provvedimento interdittivo, è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.
    Alla luce delle considerazioni suesposte è quindi da escludersi ogni potere di determinazione del periodo di decorrenza della sospensione cautelare da parte del C.O.A.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 gennaio 2016, n. 14

    Quesito n. 128, COA di Roma