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  • Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17, CNF sentenza n. 162 dell’8/11/2007 e n. 15 del 19/01/2005.

  • Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

    Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →) deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), decisione del 13 luglio 2011, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233, nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo.

  • Il principio di non contestazione non si applica, de plano, al procedimento disciplinare

    L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 25 novembre 2014, n. 170.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 146.

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo al fatto che l’incolpato si era peraltro compiutamente difeso nel merito, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della contestazione disciplinare per sua asserita aspecificità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 6.

  • Decisione disciplinare e riservatezza sui singoli voti

    Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione disciplinare l’omessa indicazione dell’elencazione nominativa dei componenti il collegio giudicante, e delle conclusioni del P.M., non essendo tali indicazioni normativamente previste. Non è altresì ammissibile, neppure in astratto, che nella decisione sia dato conto della eventuale votazione all’interno del collegio al fine di permettere di “verificare se la decisione sia stata adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza dei voti”. Infatti, siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71.

  • Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

    Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il professionista, approfittando della precaria onorabilità bancaria della parte assistita, aveva da quest’ultima acquistato un immobile ottenendo un mutuo ipotecario, che in parte tratteneva a deconto di compensi asseritamente maturati per proprie prestazioni professionali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 214

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 24 settembre 2015, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129.
    Cfr., pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, che, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.