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  • Il COA di Chieti chiede se l’Abogado, iscritto nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/5 C.E possa chiedere la sospensione volontaria dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 96/2001 l’Avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al R.D.L 1578/33 (ora L. 247/2012) secondo le modalità previste dal decreto medesimo.
    Il successivo art. 12 del Decreto 96/2001 prevede, al comma 1, che l’avvocato stabilito possa essere dispensato dalla prova attitudinale ai fini del passaggio come integrato all’Albo Ordinario allorché provi di avere esercitato la professione in Italia per almeno tre anni, in modo effettivo e regolare inteso, secondo la previsione del comma 2, come esercizio dell’attività professionale reale e senza interruzioni, che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Prevede ancora la norma che, ove gli eventi interruttivi siano di altra natura, l’attività svolta dovrà essere verificata nella sua effettività e regolarità -in assenza di altre ragioni ostative- ove svolta per tre anni effettivi sottraendo, quindi, dal computo il periodo di interruzione, cui può essere parificata la richiesta di sospensione.
    Ne consegue che è possibile che l’avvocato iscritto nell’elenco degli avvocati stabiliti chieda la sospensione volontaria ai sensi dell’art 20 comma 2 della L 247/2012. Sarà poi compito del COA verificare, in sede di valutazione della domanda di integrazione, se l’esercizio della professione sia stato comunque effettivo e regolare, anche sotto il profilo della continuità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 16 marzo 2016, n. 39

    Quesito n. 146, COA di Chieti

  • Il COA di Roma formula sei distinti quesiti inerenti il Regolamento n. 6 /2014 sulla Formazione Continua, così come modificato nella seduta del 30 luglio 2015 (e da ultimo nella seduta del 19 febbraio 2016).

    La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale si conforma.
    La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.
    Sui quesiti (i) e (ii) (possibilità di considerare alla stregua di eventi formativi della durata di una intera o di mezza giornata” anche gli eventi di almeno 4 o 2 ore collocati a cavallo della pausa pranzo)
    La nuova legge professionale n. 247/2012 ha stabilito all’art. 11 comma 3 il superamento del previgente sistema dei crediti formativi, sistema che valutava in termini orari il peso formativo delle singole iniziative, mediante l’equivalenza 1 ora = 1 credito.
    A seguito di tale disposizione, e del Regolamento sulla Formazione Continua, la durata di un evento è divenuto meramente uno dei vari criteri per valutare l’evento formativo (art. 21 Reg. 6/2014). Non sono previsti limiti di durata dell’evento che, come accade più frequentemente nella Formazione a distanza, può essere anche assai breve. L’espressione “mezza giornata (mattina o pomeriggio)” va intesa come impiego di parte del tempo della giornata (intera). Assumendo che la durata della giornata (intera) lavorativa è di otto ore effettive, l’evento di mezza giornata è quello la cui durata è inferiore o pari alle quattro ore, mentre l’evento di giornata intera quello la cui durata complessiva, pause escluse, supera le quattro ore. Non sussistono vincoli riferiti allo svolgimento dell’evento in una fascia oraria particolare, per cui eventi collocati nella fascia oraria intermedia tra la mattina ed il pomeriggio – cosiddetta “pausa pranzo” – , così come eventi collocati, ad es., nella fascia serale o dopo cena, rientrano nella categoria di cui all’art. 20 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) ove siano di durata effettiva complessiva inferiore o pari alle quattro ore.
    Sul quesito (iii) (inizio del nuovo triennio di formazione per gli avvocati iscritti al COA di Roma)
    Il quesito viene inteso come richiesta di modificare la decorrenza degli effetti del Regolamento per il COA di Roma, in considerazione di difficoltà oggettive e logistiche che impediscono al COA di garantire ai propri iscritti una sufficiente offerta formativa, e di una pregressa delibera dello stesso COA, con la quale è stato ridotto il numero di crediti formativi da conseguirsi nel triennio pendente alla data di pubblicazione del Regolamento (2014 / 2016) dagli iscritti al COA di Roma, motivata dalle predette difficoltà oggettive e logistiche.
    La fonte del potere regolamentare del C.N.F. in materia di formazione continua è di natura statuale, e consta nell’art. 11 comma 3 della L. 247/2012 . Il Regolamento 6/2014 costituisce quindi fonte secondaria che integra il precetto normativo di fonte primaria.
    L’art. 26 Reg. 6/2014 stabilisce che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed esso vale per tutti i soggetti all’obbligo formativo, così come individuati all’art. 6 del Regolamento, senza che possa prevedersi, da parte del C.N.F., un trattamento differenziato tra iscritti ad un Consiglio dell’Ordine territoriale rispetto ad un altro.
    La questione può invero trovare composizione ove, in considerazione della eccezionale numerosità degli iscritti, si preveda la possibilità di recuperare i minori crediti acquisiti nel triennio, nel triennio successivo.
    Sul quesito (iv) (possibilità per i COA con più di 20.000 iscritti di ridurre il numero dei CF da conseguirsi nel triennio)
    Non è previsto normativamente, né ai sensi del Regolamento 6/2014, che il Consiglio Nazionale Forense possa prevedere regole differenti per i soggetti all’obbligo formativo. Per altro, il principio della libertà di formazione sancito dall’art. 7, consente a ciascun iscritto di scegliere liberamente le attività formative proposte sul territorio italiano ed europeo, secondo la metodologia più consona, anche a distanza, e finanche tramite autoformazione (art. 13 Reg. 6/2014), sopperendo in tal modo alla eventuale carenza di offerta formativa in aula nel foro di appartenenza.
    Sul quesito (v) (Piano Offerta formativa)
    La ratio dell’art. 23 del Reg. 6/2014 che disciplina il Piano di Offerta Formativa, deve essere intesa alla luce dell’art. 35 comma 1 lett. f) della L. 247/2012 che attribuisce al CNF il compito di promuovere l’attività di coordinamento e di indirizzo dei COA al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, unitamente all’obiettivo di veicolare la conoscenza dell’offerta formativa anche al di fuori del territorio in cui è organizzata, onde favorire lo scambio e la disponibilità di offerta, alleggerendo gli oneri per i COA in difficoltà.
    Il comma 1 dell’art. 23 va nella direzione di sollecitare la programmazione da parte dei COA che, monitorando periodicamente l’offerta e la fruizione da parte degli iscritti, possono calibrare l’offerta formativa secondo il fabbisogno. Non vi sono prescrizioni circa le modalità della programmazione, né obblighi in punto di predisposizione di un Piano di offerta dettagliato. Tant’è che l’invio del POF al CNF è facoltativo e finalizzato alla diffusione dell’informazione sull’offerta formativa tramite i canali del CNF.
    Al fine dell’esercizio, da parte del CNF, dei compiti di cui all’art. 35 comma 1 lett f) L 247/2012, è invece rilevante l’invio della relazione conclusiva annuale ove richiesta.
    Sul quesito (vi) (Compensazione crediti nel triennio)
    L’indicazione di crediti formativi minimi da conseguire annualmente è posta al fine di evitare di concentrare l’adempimento dell’obbligo nel corso di un periodo ristretto, cosa che si porrebbe in contrasto con il concetto stesso di formazione continua quale processo di costante accrescimento culturale e professionale. La compensazione tra crediti conseguiti in eccesso rispetto ai minimi annuali e crediti conseguiti in misura inferiore, è consentita nei modi e nei termini di cui all’art. 12 comma 5. L’esclusione della compensazione in materia di deontologia ed etica professionale mira a far sì che ogni iscritto consegua almeno tre crediti formativi annui in tale materia. Nulla vieta che i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie deontologiche nel corso di un anno formativo, possano essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell’annualità consecutiva, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno tre crediti in deontologia ed etica professionale anche in tale annualità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere 16 marzo 2016, n. 38

    Quesito n. 144, COA di Roma

  • Il COA di Macerata chiede se la decorrenza della abilitazione al patrocinio provvisorio ai fini della sua durata nel tempo, nel caso in cui il praticante dopo l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di fatto non abbia mai iniziato il tirocinio, possa essere fatta decorrere dall’inizio di fatto della pratica, anziché dal primo giorno del secondo anno dall’iscrizione.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare confermando in tutto il proprio parere n. 9 del 20 febbraio 2008. Infatti, il fine dell’abilitazione provvisoria al patrocinio non è quello di consentire al praticante l’esercizio della professione forense in deroga al precetto costituzionale contenuto nell’art. 33, che impone il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione; ma quello di consentire a chi voglia intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata preparazione anche attraverso il temporaneo patrocinio: e questo in via eccezionale, entro precisi limiti di tempo, valore e materia (si vedano, tra le tante, CNF n. 28/1995; n. 153/1999; n. 5/2007). La durata dell’abilitazione, qualsiasi sia la data della sua decorrenza, si compirà dunque allo scadere del sessennio dal giorno della iscrizione nel Registro dei Praticanti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 37

    Quesito n. 134, COA Macerata

  • Il COA di Parma ha richiesto un parere in merito alla possibilità di valutare, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, lo svolgimento delle funzioni di consigliere distrettuale di disciplina, tanto ai fini di un eventuale esonero dall’assolvimento dell’obbligo, quanto al fine della maturazione di crediti formativi.

    La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale integramente si conforma.
    La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.
    Le cause di esonero dall’obbligo formativo sono espressamente individuate nell’art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all’esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all’art. 11 comma 2 L. 247/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
    Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.
    Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l’esonero dagli obblighi di formazione continua.
    Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l’attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
    Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell’art. 13 lett. d) , per cui l’attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.
    Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l’indicazione di cui all’art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 16 marzo 2016, n. 36

    Quesito n. 133, COA di Parma

  • Al Consiglio Nazionale Forense viene richiesto di esprimere un parere sul seguente quesito: “Modo di agire dell’avvocato che sia nominato difensore d’ufficio dei soggetti trasportati in occasione degli sbarchi, allorquando si intenda escuterli a sommarie informazioni ex art. 351 co. 1 bis c.p.p., quali indagati in un procedimento connesso con il reato di clandestinità e, in particolare, sulla facoltà dell’avvocato di rinunciare – in tali situazioni – ad assistere al compimento dell’atto, così esercitando il diritto di cui al precitato art 351 co. 1 bis c.p.p., con particolare riguardo agli aspetti deontologici della questione ed agli eventuali profili di responsabilità disciplinare”.

    La risposta è data nei seguenti termini.
    L’art. 351, comma 1 bis, c.p.p. prescrive un diritto, e non un obbligo, di assistenza del difensore. Da ciò deriva che nessun profilo di responsabilità disciplinare potrebbe trovare applicazione in caso di un diniego da parte dell’Avvocato a garantire il patrocinio.
    Tuttavia, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” adottato dal CNF nella seduta del 22.05.2015, l’avvocato iscritto al predetto elenco, quando nominato, ha l’obbligo di prestare il patrocinio. Ne deriva che, qualora il soggetto sottoposto ad escussione per sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell’art. 351, comma 1 bis, c.p.p. chieda, per il compimento di detto atto, di essere assistito da un difensore, quest’ultimo non potrà rifiutarsi. In tale ultimo caso, il comportamento di diniego assunto dall’avvocato d’ufficio potrà essere sanzionato disciplinarmente ai sensi dell’art. 49 cdf.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 35

    Quesito n. 127, Ordine degli Avvocati di Siracusa

  • Il COA di Torino chiede se l’impegno solenne previsto dall’art. 8 della Legge professionale Forense n. 247/2012 debba essere assunto dall’Avvocato straniero Stabilito, al momento della sua iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di un Ordine Forense o, successivamente, quando egli chieda l’integrazione nell’Albo degli Avvocati.

    In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
    La previsione dell’impegno solenne di cui all’art. 8 della Legge n. 247/2012, secondo la formula “osservare con lealtà onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”, pur attenuata nell’affermazione dei principi rispetto a quella dettata dal precedente ordinamento della professione forense (basti pensare al giuramento di agire “nel superiore interesse della Nazione”), non sembra destinata agli avvocati stranieri e appare riservata a chi intenda esercitare la professione forense nella qualità di iscritto ad un Albo italiano, come avvocato italiano. Tale condizione ricorre per l’avvocato straniero iscritto ad un albo di altro Stato membro della Unione Europea quando egli ritenga di chiedere l’integrazione in un Albo di Avvocati tenuto da un Consiglio dell’Ordine italiano: in quella sede e non prima dovrà dunque essere assunto l’impegno solenne (nello stesso senso, ma con riferimento alla previgente ipotesi del giuramento, cfr. Comm. Cons. CNF, parere n. 98/2011).

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 34

    Quesito n. 126, COA di Torino

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere se il praticante abilitato possa rappresentare “la parte avanti agli organismi di mediazione, non rilevandosi una specifica indicazione in base alla normativa vigente.”.

    Preliminarmente osservato che per “normativa vigente” deve intendersi quella precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, in ragione della mancata emanazione, allo stato, del D.M. previsto dall’art. 41, co. 13, della medesima, la commissione rende il parere nei termini seguenti.
    Ai sensi dell’art. 8 R.D.L. n. 1578/33, il praticante procuratore, trascorso un anno dall’iscrizione nel relativo registro, può patrocinare davanti ai Tribunali del Distretto di appartenenza nei procedimenti che, prima dell’attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nella competenza del Pretore.
    Gli artt. 2, 4 e 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) prevedono che:
    – Il procedimento di mediazione è praticabile con riferimento ad ogni controversia vertente su diritti disponibili (art. 2);
    – L’avvocato, ricevuto il mandato alle liti, deve informare il mandante della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
    – Il procedimento di mediazione, esperito con la necessaria assistenza dell’avvocato, è condizione di procedibilità con riferimento a diverse fattispecie specificatamente individuate, fra le quali quelle relative a rapporti di locazione, di comodato e di affitto di aziende, già di competenza pretorile.
    Posto quindi che, nei limiti precisati dianzi, il patrocinatore può liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D. Lgs. n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio. In caso contrario, infatti, l’attività professionale che la legge gli consente di svolgere potrebbe subire un danno immotivato e conseguentemente ingiusto. Resta fermo che le conclusioni del presente parere contemplano esclusivamente la figura del praticante che abbia conseguito l’abilitazione al patrocinio ai sensi della normativa previgente all’art. 41, comma 13 della nuova legge professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 33

    Quesito n. 125, COA di Roma

  • Il COA di Pesaro chiede se permanga, dopo molti anni d’applicazione delle norme antiriciclaggio, l’esonero degli Avvocati dagli obblighi di adeguata verifica della Clientela, di registrazione ed eventuale segnalazione delle operazioni sospette, nel caso di attività professionale di recupero crediti.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
    Il COA di Pesaro chiede di conoscere se i procedimenti di recupero crediti, sia giudiziali che stragiudiziali, siano soggetti o meno alle norme recate dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007.
    Come è noto, il Decreto definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione od il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose.
    Per il combinato disposto di cui ai successivi art. 10 ed art. 12, comma 1, lett. c), gli Avvocati, oltre a molti altri soggetti, sono destinatari delle relative disposizioni.
    Va quindi osservato che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), gli Avvocati sono tenuti al rispetto delle norme recate dal D. Lgs. n. 231/2007 quando, su incarico dei propri clienti, “compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare” e quando li assistono “nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni” etc.
    Il comma 2 del medesimo articolo, poi, esclude dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, previsto dall’art. 41 del Decreto, gli Avvocati, con riferimento alle “informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica” del medesimo, ovvero nell’espletare i “compiti di difesa o di rappresentanza” del cliente “in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza” preliminare, “ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
    Nella prassi d’applicazione delle norme antiriciclaggio tale esclusione dagli obblighi nel caso di attività di recupero crediti è stata confermata sia dalla risposta ad interpello UIC n. 22 del 21 giugno 2006, basata sul precedente parere n. 8/93 del Comitato Antiriciclaggio, rilasciato in relazione alle norme allora vigenti, che aveva escluso la natura di attività finanziaria dell’attività di recupero crediti svolta in sede stragiudiziale da società commerciali di recupero e diretta alla riscossione di somme di denaro.
    Deve essere peraltro rilevato che nessuna esclusione è prevista per quanto concerne l’obbligo “di adeguata verifica della clientela” durante lo svolgimento, in qualsivoglia forma, dell’attività professionale, contemplato dall’art. 16 del Decreto: che dovrà essere pertanto svolta dall’avvocato, qualora egli abbia certa consapevolezza che l’attività per cui gli è stato rilasciato il mandato concreti una palese violazione delle norme antiriciclaggio, come potrebbe accadere nel caso che il difensore abbia la certezza che il recupero non riguardi un credito effettivamente sussistente, ma celi un trasferimento di denaro allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 32

    Quesito n. 116, COA di Pesaro

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se possa essere iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti un cittadino brasiliano, il quale: 1) Abbia conseguito il diploma di laurea in Brasile; 2) Sia in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia rilasciatogli dalla Prefettura di Milano; 3) Sia in attesa della cittadinanza italiana; 4) Sia iscritto dall’8 dicembre 1992 all’Albo degli Avvocati del Brasile-Ordine di San Paolo; 5) Sia iscritto dal 23 febbraio 2015 all’Ordine degli Avvocati di Lisbona in ragione del principio di reciprocità esistente fra i due Paesi per i cittadini brasiliani laureati in giurisprudenza; 6) Non abbia depositato alcuna dichiarazione di intesa

    La Commissione ritiene che il parere debba essere reso nei termini che seguono.
    La fattispecie anzidetta è regolata dall’art. 3 del D. Lvo n.96/2001, con il quale si prevede che il titolo professionale dev’essere acquisito in uno Stato membro UE da un cittadino di uno degli Stati membri anzidetti. Nel precedente parere n. 47/11, reso su fattispecie analoga, questa Commissione ha chiarito che, ai sensi della disposizione richiamata, il soggetto che richieda l’iscrizione nella sezione speciale “Avvocati stabiliti” dell’Albo debba cumulare i due requisiti della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE e del possesso di titolo professionale valido nello Stato membro di provenienza, indipendentemente dal fatto che il titolo medesimo sia stato direttamente acquisito nel suddetto Stato, o ivi riconosciuto e/o omologato.
    L’eventuale domanda di iscrizione nei termini posti dal COA richiedente dovrebbe, pertanto, essere respinta o al più sospesa in attesa del definitivo acquisto della cittadinanza italiana da parte del cittadino brasiliano.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 31

    Quesito n. 114, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Tivoli chiede: “al fine di valutare le richieste di inserimento nell’elenco dei Difensori d’Ufficio (limitatamente al 97 1° co. Cpp) avanzate dagli Avvocati Stabiliti, per emettere il relativo parere, si vuole conoscere l’orientamento del CNF ovvero se possono essere ancora iscritti limitatamente al 97 1° co. Cpp.”.

    La risposta è resa nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 2/2/2001 n. 96, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato.
    L’avvocato stabilito gode di uno status abilitativo limitato, essendo richiesta l’integrazione dei poteri mediante affiancamento ad un professionista abilitato, per quanto attiene l’attività giudiziale.
    La difesa d’ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell’ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti tutti i diritti e le facoltà proprie dell’attività di difensore; piena capacità che è sicuramente carente nell’avvocato stabilito.
    La limitazione dello stato abilitativo professionale negli avvocati stabiliti induce, dunque, a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l’espresso criterio di cui all’art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d’ufficio per l’iscrizione ai quali è necessario quel “quid pluris” costituito dal conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 30

    Quesito n. 105, COA di Tivoli