Mese: Aprile 2026

  • La risalenza dell’illecito può mitigare la sanzione disciplinare

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti, in quanto la distanza temporale tra pronuncia e deposito della decisione depotenzia l’efficacia della sanzione della sospensione inflitta, la quale non appare più dotata della forza persuasiva diretta alla tutela, tra gli altri, degli interessi della collettività dei consociati, oltre che dell’immagine dell’avvocatura (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare era stato a suo tempo sospeso in attesa di quello penale, che si era alfine concluso con una condanna dell’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Il COA di Salerno formula quesito in materia di tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio.

    In particolare, chiede di sapere se:
    1. è obbligo assoluto – o mera facoltà – per il Coa di dotarsi di un elenco di “sostituti volontari” che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;
    2. nell’ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;
    3. nell’ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;
    4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.

    Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell’art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
    Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).
    La riposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026

  • Il COA di Livorno formula quesito in merito al termine per la presentazione della domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio tramite il portale GDU, con particolare riguardo alla configurabilità di una deroga nei casi di dimostrato malfunzionamento della piattaforma o comunque di problemi tecnici che non abbiano consentito all’iscritto di rispettare detto termine. Chiede di sapere, in particolare “se al COA sia consentito, almeno entro il primo trimestre dell’anno successivo, di confermare la permanenza ora per allora in caso di dimostrazione di impedimenti tecnici o personali non imputabili che non abbiano permesso all’iscritto di rispettare il termine del 31 Dicembre, sulla base dell’indicazione da parte dell’iscritto di 10 udienze dell’anno precedente o comunque di uno degli altri titoli indicati dal Regolamento 12.07.2019.”.

    L’art. 6 (Domanda per la permanenza nell’elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che “2. Il COA di appartenenza dell’istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento all’anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all’oggetto dell’autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’elenco.”.
    Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell’elenco.
    Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell’Ordine quella di “confermare” o meno la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026

  • Fatti costituenti anche reato: la punizione penale non mitiga né tantomeno esclude quella disciplinare

    L’ambito penale e quello disciplinare sono distinti e sono posti a presidio di distinti beni giuridici, oltre ad assolvere a funzioni diverse. Conseguentemente, la circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale non determina una sorta di preclusione in forza di un preteso ne bis in idem, né il diritto a un più mite trattamento in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, Cass., SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste richiede se “è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati la posizione di colui che eserciti all’interno di una STP di cui è socio di minoranza attività di consulenza, essendo abilitato a svolgere attività di consulente in forza della prescritta comunicazione di cui all’art. 1 della legge 12 dell’11 gennaio 1979”. In particolare, il COA specifica che, nel caso concreto oggetto della propria analisi, l’avvocato riferisce di voler fornire all’interno della STP esclusivamente attività di consulente del lavoro.

    Come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l’iscrizione di un avvocato nell’albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d’altronde, milita anche l’art. 1 della legge n. 12/1979.
    Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.
    Ne deriva che è compatibile l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte dell’avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo richiede un parere “in ordine alla possibilità che un Avvocato già cancellato dall’Albo possa assumere la qualità di socio di una STA costituenda o già costituita.

    In particolare, chiede di conoscere se, successivamente alla sua cancellazione, l’Avvocato non più iscritto all’Albo: – possa aderire quale socio non professionista alla compagine societaria di una costituenda o costituita STA, purchè la predetta società rispetti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 4- bis della L. 247/2012, lettere a), b) e c) ed inoltre – se il quesito di cui sopra abbia un diverso riscontro nella ipotesi in cui la cancellazione in precedenza eseguita sia volontaria. La richiesta formulata con il presente parere trova giustificazione nella considerazione secondo la quale ammettere – come appare che le norme consentano – che l’Avvocato cancellato possa assumere la qualità di socio di una STA, sia pure con le dovute prescrizioni di cui all’art. 4-bis comma 2 ed invece escludere che l’Avvocato già socio di una STA e successivamente cancellato (o anche sospeso), debba fuoriuscire dalla compagine societaria – come disposto dall’art. 4-bis comma 5 e come chiarito nel parere già reso da Codesto Autorevole CNF in data 16/6/2025 – potrebbe essere ritenuta quale disparità di trattamento”.

    Onde fornire riscontro compiuto al parere richiesto, occorre premettere che il CNF, con parere n. 35 del 16 giugno 2025, pure richiamato dal COA di Palermo, ha avuto modo di evidenziare che fattispecie quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall’albo di un avvocato costituiscono sempre cause di esclusione automatica del socio dalla STA e non possono essere ridotti a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di rilievo sul piano societario.
    Al riguardo, si ribadisce che, ammettendo posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche amministratore della medesima società.
    Il modello STA, quindi, travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale perseguita dall’ente, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    La presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato nel parere CNF n. 35/2025, appare quanto meno incongruo.
    Si è detto anche che la ratio a fondamento dell’esclusione ha pieno rilievo anche con riguardo agli avvocati sospesi o cancellati in ragione di ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici (come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo per mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 9, lett. c, e 21 L.P.); e tanto, in ragione della circostanza che tali ultime fattispecie impediscono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto di scioglimento del singolo rapporto sociale allorquando il socio (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    Ebbene, con il parere n. 35/2025 il CNF ha qualificato la fattispecie del socio di STA sospeso, cancellato o radiato dall’albo come causa esclusione di diritto del socio dalla società, circostanza che di per sé implica l’automatica fuoriuscita del socio dalla compagine sociale; ne deriva che il socio che si trovi in tale situazione non può partecipare alla STA e, dunque, automaticamente subisce l’esclusione. Se ciò è vero, dunque, è anche vero che quel medesimo socio neppure può essere riammesso nella STA o comunque neppure può in generale partecipare ad una STA, in quanto si trova in una situazione di assoluta e genetica incompatibilità.
    In sostanza, la previsione dell’esclusione di diritto (e, dunque, automatica) di un socio nelle ipotesi innanzi dette si traduce anche in un limite all’ammissione di quel medesimo soggetto quale socio della STA; e ciò, anche qualora l’intento di questi sia finanziario e non professionale.
    D’altronde, l’art. 4-bis, comma 5, Legge n. 247/2012 tipizza le cause di esclusione come riferibili a tutti i soci, a prescindere dalla circostanza che essi intendano essere qualificati come soci professionisti o soci finanziatori. Di conseguenza:

    • se un socio, in costanza di partecipazione, viene attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo viene escluso di diritto dalla STA;
    • parimenti, se un aspirante socio è stato attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo professionale, gli è inibita la partecipazione alla STA, in quanto questi è suscettibile, comunque, di essere automaticamente escluso.

    Ebbene, la tesi innanzi citata valorizza la funzione della STA quale strumento di esercizio della professione di avvocato; funzione che travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale e che giustifica l’interpretazione dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012 non solo in termini di estensione dell’esclusione di diritto del socio a tutte le ipotesi di sospensione, cancellazione e radiazione dall’albo cui è iscritto, ma anche quale sbarramento alla partecipazione sociale in capo a coloro che siano incorsi in tali provvedimenti. Altrimenti opinando, si darebbe la stura alla partecipazione ad una società che ha la funzione di esercitare la professione forense, anche quali soci finanziatori, a soggetti che quella professione non possono esercitarla.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 27 marzo 2026

  • Il COA di Matera chiede di sapere se la produzione in giudizio ad opera di una parte di sue dichiarazioni rese nel corso di un incontro di mediazione consenta l’utilizzo di quelle dichiarazioni anche in altri giudizi tra le medesime parti.

    In via preliminare, si osserva che l’art. 10, co 1 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. Pertanto, l’obbligo di riservatezza di quanto appreso nel corso della mediazione viene meno con il consenso della parte che ha effettuato le dichiarazioni o dalla quale provengono le informazioni. Con l’allegazione o la produzione in giudizio di quelle dichiarazioni o informazioni, in base al principio dispositivo esse vengono acquisite nel processo ed escono dalla disponibilità della parte per far parte del compendio dei fatti e delle prove su cui il Giudice potrà base la propria decisione, con la conseguenza che tale condotta dovrà ritenersi rinunciativa dell’obbligo di riservatezza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 17 febbraio 2026

  • La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta

    Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato per bancarotta (nella specie 6 anni di reclusione), in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025