La risalenza dell’illecito può mitigare la sanzione disciplinare

Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti, in quanto la distanza temporale tra pronuncia e deposito della decisione depotenzia l’efficacia della sanzione della sospensione inflitta, la quale non appare più dotata della forza persuasiva diretta alla tutela, tra gli altri, degli interessi della collettività dei consociati, oltre che dell’immagine dell’avvocatura (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare era stato a suo tempo sospeso in attesa di quello penale, che si era alfine concluso con una condanna dell’incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 03 Dicembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 13 del 31 Gennaio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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