Il COA di Matera chiede di sapere se la produzione in giudizio ad opera di una parte di sue dichiarazioni rese nel corso di un incontro di mediazione consenta l’utilizzo di quelle dichiarazioni anche in altri giudizi tra le medesime parti.

In via preliminare, si osserva che l’art. 10, co 1 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. Pertanto, l’obbligo di riservatezza di quanto appreso nel corso della mediazione viene meno con il consenso della parte che ha effettuato le dichiarazioni o dalla quale provengono le informazioni. Con l’allegazione o la produzione in giudizio di quelle dichiarazioni o informazioni, in base al principio dispositivo esse vengono acquisite nel processo ed escono dalla disponibilità della parte per far parte del compendio dei fatti e delle prove su cui il Giudice potrà base la propria decisione, con la conseguenza che tale condotta dovrà ritenersi rinunciativa dell’obbligo di riservatezza.

Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 17 febbraio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 17 Febbraio 2026
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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