Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • È temeraria la tesi che neghi la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato

    È temeraria la tesi difensiva dell’incolpato che neghi la rilevanza deontologica delle condotte in quanto estranee all’esercizio della professione in senso stretto (nella specie, anche penalmente rilevanti), allorché ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, compromettendo così l’immagine dell’avvocatura.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rossetti), sentenza n. 26368 del 10 ottobre 2024

    NOTA

    La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è espressamente prevista nell’art. 2 co. 1 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo → (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).
    Inoltre, sulla potenziale rilevanza della vita privata del professionista, oltre che ai fini della sanzione disciplinare, anche in sede cautelare cfr. CNF n. 65/2020.
    Infine, sul fatto che la rilevanza deontologica della vita privata non contrasti con la normativa sovranazionale, cfr. Cass. n. 23020/2011, secondo cui l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

  • Sospeso l’avvocato che minacci di “fare una strage”

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che minacci di morte una persona e i suoi tre figli (nella specie, mediante l’asserito intervento della criminalità organizzata internazionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

  • Attività professionali politicamente caratterizzate: l’avvocato deve anche apparire, oltreché essere, indipendente

    L’indipendenza è una qualità indispensabile dell’agire dell’avvocato, essenziale per assicurare l’effettività della difesa (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE). In particolare, la terzietà dell’avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente. Conseguentemente, pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, vìola il suddetto precetto deontologico l’avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull’iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di “lavorare gratis” ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio. Tali comportamenti, peraltro, contrastano anche con la dignità che deve distinguere l’esercizio professionale e con l’affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna (Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un’iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l’espressione -atecnica e ambigua- “gratuito patrocinio”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

  • Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo

    Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 126 del 8 aprile 2024

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Cosimato), sentenza n. 93 del 27 marzo 2024

  • La richiesta di un compenso maggiore di quello preventivato per l’attività professionale

    Costituisce violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) il comportamento dell’avvocato che richieda un compenso ulteriore rispetto all’importo indicato nel preventivo per quella medesima attività professionale (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024

  • L’avvocato è deontologicamente responsabile dei propri atti, anche se compiuti assecondando una “supplica” del cliente

    L’avvocato esercita la professione forense in libertà, autonomia e indipendenza (art. 2 L. n. 247/2012, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), sicché risponde deontologicamente del contenuto dei propri atti, quand’anche suggeritogli o richiestogli da terzi (nella specie, il cliente, per reagire ad una provocazione di controparte), giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 331 del 27 dicembre 2023