Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • La falsificazione di una transazione costituisce grave illecito deontologico

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 50 cdf, confezioni un atto di transazione falso, spacciandolo per vero.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, specificamente riferita alla falsità di una transazione, cfr. CNF n. 70/2021.
    Analogamente, per la falsificazione di:
    — provvedimenti giudiziari (CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
    — atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
    — relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
    — contratti e documenti (CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
    — libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
    — quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)
    — procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
    — titoli di credito (CNF n. 137/2018)
    — carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

  • La falsificazione di un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione costituisce grave illecito deontologico

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 50 cdf, confezioni un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione falso, spacciandolo per vero.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 422 del 15 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per la falsificazione di:
    — provvedimenti giudiziari (CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
    — atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
    — relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
    — contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
    — libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
    — quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)
    — procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
    — titoli di credito (CNF n. 137/2018)
    — carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

  • Consigliere dell’Ordine: la potenziale rilevanza disciplinare dell’inadempimento all’incarico istituzionale

    Cosituisce illecito disciplinare, anche ai sensi dell’art. 69 cdf, il comportamento del Consigliere dell’Ordine che, senza giustificato motivo, diserti le sedute consiliari e ometta di adempiere con diligenza gli incarichi e le attività di sua competenza, compromettendo così il buon funzionamento dell’Organo Collegiale e dimostrando di essere dimentico del proprio ruolo istituzionale (Nel caso di specie, il Consigliere anziano e segretario di un COA aveva volontariamente disertato per diversi mesi le sedute del proprio COA, trascurando così di svolgere le attività di sua competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 17 luglio 2014, n. 52, secondo cui la rilevanza disciplinare della condotta non comporta tuttavia la decadenza dalla carica, giacché “al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può applicarsi, in via analogica, la normativa prevista per altri Enti Pubblici locali (art. 43 T.U.E.L. 267/2000)”.

  • Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità

    L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità ex art. 69 co. 1 cdf. Peraltro, la sussumibilità della condotta nel disposto tipizzato dell’art. 69 cdf cit. non esclude la concorrente responsabilità disciplinare per la violazione di principii generali contenuti nel titolo I del Codice Deontologico Forense, ai sensi dell’art. 20 cdf (nella specie, art. 9 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • L’autentica ed uso di procura alle liti con firma apocrifa

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesti l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa, a nulla rilevando che l’avvocato stesso sia stato l’autore dell’apocrifo ovvero che si sia avvalso di un atto sempre apocrifo omettendo di accertare l’identità della persona che risultava aver rilasciato il mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

  • Radiazione per l’avvocato che favoreggi o sfrutti la prostituzione

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, meritevole della massima sanzione disciplinare perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato diretto al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, nonché al riciclaggio e all’usura (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 263 del 20 giugno 2024

  • È temeraria la tesi che neghi la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato

    È temeraria la tesi difensiva dell’incolpato che neghi la rilevanza deontologica delle condotte in quanto estranee all’esercizio della professione in senso stretto (nella specie, anche penalmente rilevanti), allorché ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, compromettendo così l’immagine dell’avvocatura.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rossetti), sentenza n. 26368 del 10 ottobre 2024

    NOTA

    La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è espressamente prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).
    Inoltre, sulla potenziale rilevanza della vita privata del professionista, oltre che ai fini della sanzione disciplinare, anche in sede cautelare cfr. CNF n. 65/2020.
    Infine, sul fatto che la rilevanza deontologica della vita privata non contrasti con la normativa sovranazionale, cfr. Cass. n. 23020/2011, secondo cui l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

  • Sospeso l’avvocato che minacci di “fare una strage”

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che minacci di morte una persona e i suoi tre figli (nella specie, mediante l’asserito intervento della criminalità organizzata internazionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

  • Attività professionali politicamente caratterizzate: l’avvocato deve anche apparire, oltreché essere, indipendente

    L’indipendenza è una qualità indispensabile dell’agire dell’avvocato, essenziale per assicurare l’effettività della difesa (art. 9 cdf, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE). In particolare, la terzietà dell’avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente. Conseguentemente, pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, vìola il suddetto precetto deontologico l’avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull’iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di “lavorare gratis” ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio. Tali comportamenti, peraltro, contrastano anche con la dignità che deve distinguere l’esercizio professionale e con l’affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna (Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un’iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l’espressione -atecnica e ambigua- “gratuito patrocinio”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024