Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • Illecito predisporre un contratto con clausola compromissoria autodesignandosi come arbitro

    Viola il generale obbligo di lealtà e correttezza l’avvocato che, svolgendo attività di redazione contrattuale nell’interesse di uno dei contraenti (nella specie, suo cliente abituale) inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico, e peraltro in assenza di comprovata adesione dell’altro contraente; e ciò senza che abbia rilievo decisivo se l’avvocato avrebbe potuto poi assolvere l’incarico o dovuto astenersi o comunque provvedere ad una specifica informazione alle parti, mancando comunque nel professionista quel carattere di terzietà che deve inderogabilmente caratterizzare il ruolo e l’attività dell’arbitro (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare  dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 196

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Rifiuto di assunzione di incarico di gratuito patrocinio – Richiesta di compensi eccessivi – Trattenimento di somme a compensazione onorari – Omessa fatturazione – Negligenza nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rifiuti di assumere una difesa demandata dalla commissione per il gratuito patrocinio (per la presunta mancanza del rapporto fiduciario), che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta, trattenga somme a compensazione di onorari, omettendo di provvedere alla fatturazione e non svolga l’attività professionale con diligenza, proponendo l’appello tardivamente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2000).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 62