Viola il generale obbligo di lealtà e correttezza l’avvocato che, svolgendo attività di redazione contrattuale nell’interesse di uno dei contraenti (nella specie, suo cliente abituale) inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico, e peraltro in assenza di comprovata adesione dell’altro contraente; e ciò senza che abbia rilievo decisivo se l’avvocato avrebbe potuto poi assolvere l’incarico o dovuto astenersi o comunque provvedere ad una specifica informazione alle parti, mancando comunque nel professionista quel carattere di terzietà che deve inderogabilmente caratterizzare il ruolo e l’attività dell’arbitro (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Tag: cdf (nuovo) art. 9
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Rifiuto di assunzione di incarico di gratuito patrocinio – Richiesta di compensi eccessivi – Trattenimento di somme a compensazione onorari – Omessa fatturazione – Negligenza nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rifiuti di assumere una difesa demandata dalla commissione per il gratuito patrocinio (per la presunta mancanza del rapporto fiduciario), che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta, trattenga somme a compensazione di onorari, omettendo di provvedere alla fatturazione e non svolga l’attività professionale con diligenza, proponendo l’appello tardivamente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 62